Art. 58 
 
 
             Modifica, deroga, sospensione o abrogazione 
                        della presente legge 
 
  1. Le disposizioni della presente legge possono essere  modificate,
derogate, sospese o abrogate  da  successive  leggi  solo  attraverso
l'esplicita indicazione delle disposizioni da  modificare,  derogare,
sospendere o abrogare.