Art. 60 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione della  presente  legge  con  le
risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione
vigente.