Art. 61 
 
 
                     Abrogazioni e modificazioni 
 
  1. Sono abrogati: 
    a) l'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
    b) la legge 4 febbraio 2005, n. 11; 
    c) l'articolo 42-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
  2. Negli atti normativi vigenti, le parole:  «Dipartimento  per  il
coordinamento delle politiche comunitarie», ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche europee». 
  3. All'articolo 3 della legge 22 aprile 2005, n. 69, il comma 3  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati  o  del
Senato della Repubblica e' vincolante per il Governo». 
  4. L'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato
dall'articolo 34, comma 8, del decreto legislativo 1º settembre 2011,
n. 150, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  5. L'articolo 47-bis del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
546, continua ad applicarsi ai soli giudizi in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
          Note all'art. 61: 
              - Il testo dell'articolo 3 della legge 22 aprile  2005,
          n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno  alla
          decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13  giugno
          2002,  relativa  al  mandato  d'arresto  europeo   e   alle
          procedure di consegna tra Stati membri),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale. 29 aprile 2005, n. 98, come  modificato
          dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 3 (Applicazione della riserva parlamentare). - 1.
          Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della  decisione
          quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare. 
              2. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri  trasmette
          alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente  ad
          una relazione con la quale illustra lo stato dei  negoziati
          e l'impatto delle disposizioni  sull'ordinamento  italiano,
          chiedendo di esprimersi al riguardo. 
              3.  La  pronuncia  non  favorevole  della  Camera   dei
          deputati o del Senato della Repubblica e' vincolante per il
          Governo.». 
              - Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge  8  aprile
          2008, n.  59  (Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  di
          obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della  Corte
          di giustizia delle  Comunita'  europee),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 aprile  2008,  n.  84,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2008,  n.
          101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008,  n.
          132, cosi' recita: 
              «Art. 1 (Disposizioni in materia di recupero  di  aiuti
          di Stato innanzi agli organi di giustizia civile). -  1.  I
          giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al
          recupero di aiuti di Stato in esecuzione di  una  decisione
          di recupero adottata dalla  Commissione  europea  ai  sensi
          dell'articolo 14  del  regolamento  (CE)  n.  659/1999  del
          Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati  dall'articolo  9
          del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 
              2. 
              3. 
              4. 
              5. 
              6.». 
              - Il testo dell'articolo 34 del decreto  legislativo  1
          settembre  2011,  n.  150  (Disposizioni  complementari  al
          codice di  procedura  civile  in  materia  di  riduzione  e
          semplificazione dei procedimenti civili di  cognizione,  ai
          sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n.  69),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre  2011,  n.
          220, cosi' recita: 
              «Art. 34 (Modificazioni e abrogazioni). - 1. Alla legge
          24 novembre  1981,  n.  689,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) all'articolo 22, il primo comma e' sostituito  dal
          seguente: «Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  133  del
          decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  e  da  altre
          disposizioni di legge,  contro  l'ordinanza-ingiunzione  di
          pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca
          gli  interessati  possono  proporre   opposizione   dinanzi
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.   L'opposizione   e'
          regolata  dall'articolo  6  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 2011, n. 150.»; 
                b) all'articolo 22, i commi dal  secondo  al  settimo
          sono abrogati; 
                c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati. 
              2. All'articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010,
          n.  136  le  parole:   «in   deroga   a   quanto   previsto
          dall'articolo 22, primo comma, della citata  legge  n.  689
          del 1981» sono sostituite  dalle  seguenti:  «in  deroga  a
          quanto previsto  dall'articolo  6,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
              3. All'articolo 8 del decreto legislativo  19  novembre
          2008, n. 195, il comma 7 e' sostituito  dal  seguente:  «7.
          Contro il decreto puo' essere proposta opposizione ai sensi
          dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
              4. All'articolo 262, comma 2, del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152, le parole:  «di  cui  all'articolo  23
          della legge 24 novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle
          seguenti:  «previsto  dall'articolo  22  della   legge   24
          novembre 1981, n. 689». 
              5. All'articolo 17 del decreto  legislativo  23  aprile
          2004, n. 124, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il
          ricorso sospende i termini di cui agli  articoli  14  e  18
          della legge 24 novembre 1981, n. 689,  ed  all'articolo  6,
          comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,
          ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso
          verbali degli enti previdenziali.». 
              6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) l'articolo 204-bis e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 204-bis (Ricorso in sede giurisdizionale).  -  1.
          Alternativamente  alla  proposizione  del  ricorso  di  cui
          all'articolo 203, il  trasgressore  o  gli  altri  soggetti
          indicati  nell'articolo  196,   qualora   non   sia   stato
          effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi  in  cui
          e'  consentito,  possono   proporre   opposizione   davanti
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.   L'opposizione   e'
          regolata  dall'articolo  7  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 2011, n. 150.»; 
              b) l'articolo 205 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 205 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). - 1.
          Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
          amministrativa pecuniaria gli interessati possono  proporre
          opposizione davanti  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.
          L'opposizione  e'  regolata  dall'articolo  6  del  decreto
          legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
              7. All'articolo 75 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 9 e' sostituito
          dal seguente: «9.  Avverso  il  decreto  con  il  quale  il
          prefetto  irroga  le  sanzioni  di  cui  al  comma   1   ed
          eventualmente formula l'invito di cui al comma  2,  che  ha
          effetto dal momento della  notifica  all'interessato,  puo'
          essere fatta opposizione dinanzi all'autorita'  giudiziaria
          ordinaria. Le controversie di cui al  presente  comma  sono
          disciplinate dall'articolo 8  del  decreto  legislativo  1°
          settembre   2011,   n.   150.   Copia   del   decreto    e'
          contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.». 
              8. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile  2008,  n.
          59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
          2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  I
          giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al
          recupero di aiuti di Stato in esecuzione di  una  decisione
          di recupero adottata dalla  Commissione  europea  ai  sensi
          dell'articolo 14  del  regolamento  (CE)  n.  659/1999  del
          Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati  dall'articolo  9
          del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
                b) i commi da 2 a 6 sono abrogati. 
              9. All'articolo 152 del decreto legislativo  30  giugno
          2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma  1,  dopo  le  parole:  «comprese  quelle
          inerenti  ai  provvedimenti  del  Garante  in  materia   di
          protezione  dei  dati  personali  o   alla   loro   mancata
          adozione,»  sono  inserite   le   seguenti:   «nonche'   le
          controversie previste  dall'articolo  10,  comma  5,  della
          legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,»; 
                b) dopo il comma 1 e' inserito il  seguente:  «1-bis.
          Le  controversie  di  cui  al  comma  1  sono  disciplinate
          dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150.»; 
                c) i commi da 2 a 14 sono abrogati. 
              10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963,  n.
          320, sono abrogati. 
              11. L'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n.  11,
          e' abrogato. 
              12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982,  n.
          203, sono abrogati. 
              13. L'articolo 9 della legge 14 febbraio 1990,  n.  29,
          e' abrogato. 
              14. All'articolo 4, comma 4, della  legge  12  febbraio
          1955, n. 77, il secondo e il terzo periodo sono  sostituiti
          dal seguente: «Le controversie di  cui  al  presente  comma
          sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto  legislativo
          1° settembre 2011, n. 150.». 
              15. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996,  n.  108,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Avverso
          il diniego di  riabilitazione  il  debitore  puo'  proporre
          opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 13
          del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
                b) al comma 4 la parola: «reclamabile» e'  sostituita
          dalla seguente: «opponibile»; 
                c) al comma 4 le parole: «entro  dieci  giorni  dalla
          pubblicazione» sono abrogate; 
                d) il comma 5 e' abrogato. 
              16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: «28. Per
          la liquidazione delle spese, degli onorari  e  dei  diritti
          nei confronti  del  proprio  cliente  l'avvocato,  dopo  la
          decisione della causa o l'estinzione della procura, se  non
          intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633  e
          seguenti del codice di procedura civile, procede  ai  sensi
          dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150.»; 
                b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati. 
              17. All'articolo 170 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) il comma 1 e' sostituito al seguente: «1.  Avverso
          il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del
          magistrato, del custode e  delle  imprese  private  cui  e'
          affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino,
          il  beneficiario  e  le  parti  processuali,  compreso   il
          pubblico   ministero,   possono    proporre    opposizione.
          L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 15 del  decreto
          legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
                b) i commi 2 e 3 sono abrogati. 
              18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 8 (Ricorsi avverso il mancato riconoscimento  del
          diritto di soggiorno). - 1.  Avverso  il  provvedimento  di
          rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, e'
          ammesso ricorso  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  Le
          controversie   previste   dal   presente   articolo    sono
          disciplinate dall'articolo 16 del  decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150.»; 
                b) all'articolo 22, il  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente: «2. Avverso il  provvedimento  di  allontanamento
          per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi  di
          pubblica sicurezza e per i motivi di  cui  all'articolo  21
          puo' essere presentato  ricorso  all'autorita'  giudiziaria
          ordinaria. Le controversie di cui al  presente  comma  sono
          disciplinate dall'articolo 17 del  decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150.»; 
                c) all'articolo 22, ai commi 3 e 4,  le  parole:  «ai
          commi 1 e 2»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «al comma 1»; 
                d) all'articolo 22, al comma  4,  le  parole:  «o  su
          motivi imperativi di pubblica sicurezza» sono soppresse; 
                e) all'articolo 22, il comma 5 e' abrogato. 
              19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 13, il comma 5-bis e' sostituito  dal
          seguente: «5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il  questore
          comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto  ore
          dalla sua adozione, al  giudice  di  pace  territorialmente
          competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto
          l'accompagnamento   alla   frontiera.   L'esecuzione    del
          provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
          nazionale e' sospesa fino alla decisione  sulla  convalida.
          L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
          con  la   partecipazione   necessaria   di   un   difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dal  presente   articolo   e   sentito
          l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
          procedimento  di  convalida,  lo   straniero   espulso   e'
          trattenuto  in  uno  dei  centri  di   identificazione   ed
          espulsione,  di  cui  all'articolo   14,   salvo   che   il
          procedimento possa essere definito  nel  luogo  in  cui  e'
          stato adottato il  provvedimento  di  allontanamento  anche
          prima del trasferimento  in  uno  dei  centri  disponibili.
          Quando  la  convalida  e'  concessa,  il  provvedimento  di
          accompagnamento alla frontiera  diventa  esecutivo.  Se  la
          convalida non  e'  concessa  ovvero  non  e'  osservato  il
          termine per la decisione,  il  provvedimento  del  questore
          perde ogni effetto. Avverso  il  decreto  di  convalida  e'
          proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
          sospende l'esecuzione  dell'allontanamento  dal  territorio
          nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale  il
          giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre  dal
          momento  della   comunicazione   del   provvedimento   alla
          cancelleria.»; 
                b) all'articolo 13, il  comma  8  e'  sostituito  dal
          seguente: «8. Avverso il decreto di espulsione puo'  essere
          presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria.  Le
          controversie di cui al  presente  comma  sono  disciplinate
          dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150.»; 
                c) l'articolo 13-bis e' abrogato; 
                d) all'articolo 14, il  comma  4  e'  sostituito  dal
          seguente: «4. L'udienza  per  la  convalida  si  svolge  in
          camera di consiglio con la partecipazione necessaria di  un
          difensore  tempestivamente  avvertito.   L'interessato   e'
          anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in
          cui il giudice tiene l'udienza.  Lo  straniero  e'  ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dall'articolo  13   e   dal   presente
          articolo, escluso il requisito della vicinanza  del  centro
          di identificazione e di espulsione di cui  al  comma  1,  e
          sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento  cessa
          di avere ogni effetto qualora non sia osservato il  termine
          per la decisione. La convalida puo' essere  disposta  anche
          in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
          alla frontiera,  nonche'  in  sede  di  esame  del  ricorso
          avverso il provvedimento di espulsione.». 
              20. All'articolo 35 del decreto legislativo 28  gennaio
          2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Avverso
          la decisione della Commissione territoriale e la  decisione
          della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione
          dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata  la
          protezione   sussidiaria   e'   ammesso   ricorso   dinanzi
          all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e'  ammesso
          anche nel caso in  cui  l'interessato  abbia  richiesto  il
          riconoscimento  dello  status  di  rifugiato  e  sia  stato
          ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»; 
                b) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Le
          controversie  di  cui  al   comma   1   sono   disciplinate
          dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150.»; 
                c) i commi da 3 a 14 sono abrogati. 
              21. All'articolo 30 del decreto legislativo  25  luglio
          1998, n. 286, il comma 6 e' sostituito  dal  seguente:  «6.
          Contro  il  diniego  del  nulla  osta  al  ricongiungimento
          familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
          nonche'  contro  gli  altri  provvedimenti   dell'autorita'
          amministrativa in materia di diritto all'unita'  familiare,
          l'interessato  puo'  proporre   opposizione   all'autorita'
          giudiziaria  ordinaria.   L'opposizione   e'   disciplinata
          dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150.». 
              22. All'articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n.  180,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chi e'
          sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque
          vi  abbia  interesse,  puo'  proporre  ricorso  contro   il
          provvedimento convalidato dal giudice tutelare.»; 
                b) al secondo comma le parole: «Entro il  termine  di
          trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui
          al secondo comma dell'articolo 3,» sono abrogate; 
                c) il terzo comma e' sostituito dal  seguente:  «Alle
          controversie previste  dal  presente  articolo  si  applica
          l'articolo 21 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
          150.»; 
                d) i commi dal quarto all'ottavo sono abrogati. 
              23. Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
          maggio  1960,  n.   570,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) all'articolo 82, il primo comma e' sostituito  dal
          seguente:  «Le  deliberazioni  adottate   in   materia   di
          eleggibilita'  dal  Consiglio   comunale   possono   essere
          impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o  da
          chiunque  altro  vi  abbia   diretto   interesse,   dinanzi
          all'autorita' giudiziaria ordinaria.»; 
                b) all'articolo 82, secondo  comma,  le  parole:  «Il
          termine  di  trenta  giorni,  stabilito   ai   fini   della
          impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo
          giorno dell'anzidetta pubblicazione.» sono abrogate; 
                c) all'articolo 82, il terzo comma e' sostituito  dal
          seguente: «Alle controversie previste dal presente articolo
          si  applica  l'articolo  22  del  decreto  legislativo   1°
          settembre 2011, n. 150.»; 
                d) all'articolo 82, i  commi  dal  quarto  all'ultimo
          sono abrogati; 
                e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati. 
              24.  Alla  legge  23  dicembre  1966,  n.  1147,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 3, il primo comma e' abrogato; 
                b) all'articolo 7, il secondo comma e' sostituito dal
          seguente: «Le azioni popolari e le  impugnative  consentite
          dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
          n. 570, e  dall'articolo  70  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, a qualsiasi elettore  del  Comune  per
          quanto  concerne  elezioni  comunali,  sono  consentite   a
          qualsiasi cittadino elettore  della  Provincia  per  quanto
          concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite
          da tali norme al Consiglio comunale, si intendono  devolute
          al Consiglio provinciale; quelle  devolute  al  sindaco  si
          intendono devolute al presidente della Giunta  provinciale.
          Alle controversie previste dal presente  comma  si  applica
          l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
          150.»; 
                c) all'articolo 7, il quarto comma e' abrogato. 
              25. All'articolo 19 della legge 17  febbraio  1968,  n.
          108, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 19, il primo comma e' abrogato; 
                b) il secondo comma e' sostituito dal  seguente:  «Le
          azioni popolari e le  impugnative  previste  per  qualsiasi
          elettore  del  comune  dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo  70  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite
          a qualsiasi elettore della regione nonche' al Prefetto  del
          capoluogo di Regione, in qualita' di  rappresentante  dello
          Stato per i rapporti con il sistema delle  autonomie.  Alle
          controversie  previste  dal  presente  comma   si   applica
          l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
          150.»; 
                c) il terzo comma e' abrogato. 
              26. All'articolo 70 del decreto legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1 le parole: «con ricorso  da  notificare
          all'amministratore ovvero agli amministratori  interessati,
          nonche' al sindaco o al presidente della  provincia.»  sono
          abrogate; 
                b) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Alle
          controversie previste  dal  presente  articolo  si  applica
          l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
          150.»; 
                c) il comma 4 e' abrogato. 
              27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 44, il primo comma e' sostituito  dal
          seguente: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo  66
          della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni  di
          eleggibilita' e di compatibilita', stabilite dalla presente
          legge in relazione alla carica  di  membro  del  Parlamento
          europeo spettante all'Italia, si applica l'articolo 23  del
          decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
                b) all'articolo 44, al secondo comma le parole:  «con
          ricorso  sul  quale  il  presidente  fissa,  con   decreto,
          l'udienza di discussione della causa in via  di  urgenza  e
          provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso  deve
          essere depositato, a pena di  decadenza,  entro  60  giorni
          dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi
          degli  eletti  a  norma  dell'articolo  24  della  presente
          legge.» sono abrogate; 
                c) all'articolo 44, i commi dal terzo all'ultimo sono
          abrogati; 
                d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati. 
              28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
          1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 42, il primo comma e' sostituito  dal
          seguente: «Contro le decisioni della Commissione elettorale
          circondariale  o  delle  sue  Sottocommissioni,   qualsiasi
          cittadino ed il  procuratore  della  Repubblica  presso  il
          tribunale competente possono proporre  impugnativa  davanti
          all'autorita' giudiziaria ordinaria.»; 
                b) all'articolo 42, il terzo comma, e' sostituito dal
          seguente: «Alle controversie previste dal presente articolo
          si  applica  l'articolo  24  del  decreto  legislativo   1°
          settembre 2011, n. 150.»; 
                c) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 44 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35). - Il
          pubblico ministero, se riscontra  nel  fatto  che  ha  dato
          origine al ricorso  estremi  di  reato,  promuove  l'azione
          penale  entro  il  medesimo   termine   previsto   per   la
          proposizione dell'impugnativa»; 
                d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati. 
              29. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006,
          n. 259,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
          novembre 2006, n. 281,  il  comma  2,  ultimo  periodo,  e'
          sostituito dal seguente:  «Si  applica  l'articolo  25  del
          decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
              30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 158,  comma  1,  le  parole:  «,  con
          reclamo alla corte di appello del distretto  nel  quale  ha
          sede la Commissione, nel termine  di  trenta  giorni  dalla
          notificazione  della  decisione,   a   cura   della   parte
          interessata o, in difetto, nel termine di un anno  dal  suo
          deposito» sono abrogate; 
                b) all'articolo 158, il comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente:  «2.  Alle  controversie  previste  dal  presente
          articolo si applica l'articolo 26 del  decreto  legislativo
          1° settembre 2011, n. 150.»; 
                c) all'articolo 158,  al  comma  3  le  parole:  «nei
          termini di cui al comma 1» sono sostituite dalle  seguenti:
          «nei  termini  previsti  dall'articolo   26   del   decreto
          legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
                d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati; 
                e) l'articolo 158-novies e' sostituito dal  seguente:
          «158-novies. 1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla
          Commissione e dalla corte di appello sono  reclamabili  nei
          modi previsti dall'articolo 26 del decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150.»; 
                f) all'articolo 158-decies, il comma 3 e' abrogato. 
              31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 63, il primo comma e' sostituito  dal
          seguente:   «Le   deliberazioni   indicate    nell'articolo
          precedente possono essere impugnate  dinanzi  all'autorita'
          giudiziaria ordinaria.»; 
                b) all'articolo 63, il secondo  comma  e'  sostituito
          dal  seguente:  «Le  controversie  previste  dal   presente
          articolo sono disciplinate  dall'articolo  27  del  decreto
          legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
                c) all'articolo 63, il terzo comma e' abrogato; 
                d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati. 
              32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 44, il  comma  1  e'  sostituito  dal
          seguente: «1. Quando il comportamento di un privato o della
          pubblica amministrazione produce  una  discriminazione  per
          motivi  razziali,  etnici,   linguistici,   nazionali,   di
          provenienza geografica o religiosi, e' possibile  ricorrere
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  per   domandare   la
          cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione
          degli effetti della discriminazione.»; 
                b) all'articolo 44, il  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente:  «2.  Alle  controversie  previste  dal  presente
          articolo si applica l'articolo 28 del  decreto  legislativo
          1° settembre 2011, n. 150.»; 
                c) all'articolo 44, il  comma  8  e'  sostituito  dal
          seguente: «8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti,
          diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi  dal
          giudice nelle controversie previste dal  presente  articolo
          e' punito ai sensi  dell'articolo  388,  primo  comma,  del
          codice penale.»; 
                d) all'articolo  44,  al  comma  10  le  parole:  «Il
          giudice, nella  sentenza  che  accerta  le  discriminazioni
          sulla base del ricorso presentato  ai  sensi  del  presente
          articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i
          predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione  delle
          discriminazioni accertate» sono soppresse; 
                e) all'articolo 44, i commi da 3 a 7  e  il  comma  9
          sono abrogati. 
              33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 4,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
          seguente: «1.  I  giudizi  civili  avverso  gli  atti  e  i
          comportamenti  di  cui   all'articolo   2   sono   regolati
          dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. In caso di accertamento  di  atti  o  comportamenti
          discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del  presente
          decreto, si applica, altresi', l'articolo 44, comma 11, del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
                b) all'articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati. 
              34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 4,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente: «2.  I  giudizi  civili  avverso  gli  atti  e  i
          comportamenti  di  cui   all'articolo   2   sono   regolati
          dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. In caso di accertamento  di  atti  o  comportamenti
          discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del  presente
          decreto, si applica, altresi', l'articolo 44, comma 11, del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
                b) all'articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati. 
              35. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 3,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
          seguente: «1.  I  giudizi  civili  avverso  gli  atti  e  i
          comportamenti  di  cui   all'articolo   2   sono   regolati
          dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150.»; 
                b) all'articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati. 
              36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  all'articolo  55-quinquies,   il   comma   1   e'
          sostituito dal seguente: «1.  In  caso  di  violazione  dei
          divieti di cui all'articolo 55-ter, e' possibile  ricorrere
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  per   domandare   la
          cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione
          degli effetti della discriminazione.»; 
                b)  all'articolo  55-quinquies,   il   comma   2   e'
          sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal
          presente articolo si  applica  l'articolo  28  del  decreto
          legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
                c)  all'articolo  55-quinquies,   il   comma   9   e'
          sostituito dal seguente: «9. Chiunque non ottempera o elude
          l'esecuzione di provvedimenti, diversi  dalla  condanna  al
          risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie
          previste dal presente articolo e' punito con l'ammenda fino
          a 50.000 euro o l'arresto fino a tre anni.»; 
                d) all'articolo 55-quinquies, i commi da 3 a  7  sono
          abrogati; 
                e) l'articolo 55-sexies e' abrogato. 
              37. All'articolo 54 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Decorsi
          trenta giorni dalla  comunicazione  prevista  dall'articolo
          27, comma 2,  il  proprietario  espropriato,  il  promotore
          dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse  puo'
          impugnare innanzi all'autorita' giudiziaria  gli  atti  dei
          procedimenti di  nomina  dei  periti  e  di  determinazione
          dell'indennita',   la   stima   fatta   dai   tecnici,   la
          liquidazione delle spese di stima e comunque puo'  chiedere
          la   determinazione    giudiziale    dell'indennita'.    Le
          controversie di cui al  presente  comma  sono  disciplinate
          dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150.»; 
                b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati. 
              38. All'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1 le parole: «alla corte di  appello  del
          luogo  di  attuazione»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
          «all'autorita' giudiziaria ordinaria»; 
                b) dopo il comma 1 e' inserito il  seguente:  «1-bis.
          Le  controversie  di  cui  al  comma  1  sono  disciplinate
          dall'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150.». 
              39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 1, dopo il primo comma e' inserito il
          seguente: «Le controversie  di  cui  al  primo  comma  sono
          disciplinate dall'articolo 31 del  decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150.»; 
                b)  all'articolo  6,  primo  comma,  le  parole:  «il
          ricorso di cui al primo comma dell'articolo 2  deve  essere
          proposto» sono sostituite dalle seguenti:  «la  domanda  di
          rettificazione  di  attribuzione  di  sesso   deve   essere
          proposta»; 
                c) gli articoli 2 e 3 e l'articolo 6, secondo  comma,
          sono abrogati. 
              40. L'articolo 3 delle disposizioni di  legge  relative
          alla riscossione delle entrate patrimoniali dello  Stato  e
          degli altri enti pubblici approvato con  regio  decreto  14
          aprile 1910, n. 639, e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 3 (Art. 3, legge 24 dicembre  1908,  n.  797).  -
          OAvverso  l'ingiunzione  prevista  dal  comma  2  si   puo'
          proporre  opposizione  davanti  all'autorita'   giudiziaria
          ordinaria. L'opposizione e' disciplinata  dall'articolo  32
          del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.». 
              41. All'articolo 32 della  legge  16  giugno  1927,  n.
          1766, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al primo comma le parole: «il reclamo  alle  Corti
          di appello, aventi giurisdizione  nei  territori  ove  sono
          situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte»
          sono   sostituite   dalle   seguenti:   «reclamo    dinanzi
          all'autorita'  giudiziaria   ordinaria.   Le   controversie
          previste dal presente comma sono disciplinate dall'articolo
          33 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; 
                b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati. 
              42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078,  sono  abrogati
          gli articoli dal 2 all'8.». 
              - Il testo dell'articolo 47-bis del decreto legislativo
          31 dicembre 1992, n. 546 
              (Disposizioni sul  processo  tributario  in  attuazione
          della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della  legge
          30  dicembre  1991,  n.  413)  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O cosi' recita: 
              «Art. 47-bis (Sospensione di atti volti al recupero  di
          aiuti di Stato e definizione delle relative controversie) 
              In vigore dal 9 aprile 2008 
              1. Qualora sia chiesta in via cautelare la  sospensione
          dell'esecuzione di un atto volto al recupero  di  aiuti  di
          Stato  dichiarati  incompatibili  in  esecuzione   di   una
          decisione  adottata  dalla  Commissione  europea  ai  sensi
          dell'articolo 14  del  regolamento  (CE)  n.  659/1999  del
          Consiglio,  del  22  marzo  1999,  di  seguito  denominata:
          "decisione  di   recupero",   la   Commissione   tributaria
          provinciale puo' concedere  la  sospensione  dell'efficacia
          del titolo di pagamento conseguente a  detta  decisione  se
          ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: 
              a) gravi motivi di illegittimita'  della  decisione  di
          recupero, ovvero evidente errore nella  individuazione  del
          soggetto tenuto alla restituzione  dell'aiuto  di  Stato  o
          evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei
          limiti di tale errore; 
              b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile. 
              2. Qualora la sospensione si fondi su motivi  attinenti
          alla  illegittimita'  della  decisione   di   recupero   la
          Commissione tributaria provinciale  provvede  con  separata
          ordinanza alla sospensione  del  giudizio  e  all'immediato
          rinvio  pregiudiziale  della  questione   alla   Corte   di
          giustizia  delle  Comunita'  europee,  con   richiesta   di
          trattazione d'urgenza ai sensi  dell'articolo  104-ter  del
          regolamento di procedura della Corte di  giustizia  del  19
          giugno 1991,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita' europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e  successive
          modificazioni, se ad essa non sia stata  gia'  deferita  la
          questione di validita'  dell'atto  comunitario  contestato.
          Non  puo',  in  ogni  caso,  essere  accolta  l'istanza  di
          sospensione dell'atto impugnato per motivi  attinenti  alla
          legittimita' della decisione di recupero  quando  la  parte
          istante,  pur  avendone  facolta'  perche'  individuata   o
          chiaramente individuabile, non abbia proposto  impugnazione
          avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230
          del  Trattato  istitutivo  della   Comunita'   europea,   e
          successive modificazioni, ovvero  quando,  avendo  proposto
          l'impugnazione, non abbia richiesto  la  sospensione  della
          decisione  di  recupero  ai  sensi  dell'articolo  242  del
          Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione
          non sia stata concessa. 
              3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e  2,
          si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5,  7
          e 8 dell'articolo 47; ai fini dell'applicazione del comma 8
          rileva anche il mutamento del diritto comunitario. 
              4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1
          sono definite, nel merito, nel termine di  sessanta  giorni
          dalla pronuncia dell'ordinanza di  sospensione  di  cui  al
          medesimo comma 1. Alla scadenza  del  termine  di  sessanta
          giorni dall'emanazione dell'ordinanza  di  sospensione,  il
          provvedimento  perde  comunque  efficacia,  salvo  che   la
          Commissione  tributaria  provinciale  entro   il   medesimo
          termine riesamini, su  istanza  di  parte,  l'ordinanza  di
          sospensione e ne  disponga  la  conferma,  anche  parziale,
          sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2,  fissando
          comunque un termine  di  efficacia,  non  prorogabile,  non
          superiore a sessanta giorni. Non si applica  la  disciplina
          sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso  di  rinvio
          pregiudiziale il termine di cui al primo periodo e' sospeso
          dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende
          a decorrere dalla data della trasmissione  della  decisione
          della Corte di giustizia delle Comunita' europee. 
              5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1
          sono  discusse  in  pubblica  udienza  e,  subito  dopo  la
          discussione, il Collegio giudicante delibera  la  decisione
          in camera di consiglio. Il Presidente redige e  sottoscrive
          il dispositivo e ne da'  lettura  in  udienza,  a  pena  di
          nullita'. 
              6. La sentenza e'  depositata  nella  segreteria  della
          Commissione tributaria provinciale  entro  quindici  giorni
          dalla lettura del dispositivo. Il segretario  fa  risultare
          l'avvenuto deposito apponendo  sulla  sentenza  la  propria
          firma e la data  e  ne  da'  immediata  comunicazione  alle
          parti. 
              7. In caso di impugnazione della  sentenza  pronunciata
          sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti
          i termini del giudizio di appello davanti alla  Commissione
          tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito  per
          la proposizione del ricorso, sono ridotti alla  meta'.  Nel
          processo di appello le controversie relative agli  atti  di
          cui al comma 1 hanno priorita' assoluta nella  trattazione.
          Si applicano le disposizioni di cui ai  commi  4,  terzo  e
          quarto periodo, 5 e 6.».