Art. 30 
 
                    Verifica della progettazione 
                  (art. 79, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1.  La  verifica  della  progettazione,  di  cui  all'art.  47  del
regolamento generale, qualora svolta mediante strutture interne della
stazione appaltante, e' effettuata dagli organismi tecnici  dell'ente
in cui e' individuato il responsabile del procedimento per la fase di
progettazione. 
  2. Per un  periodo  di  cinque  anni  dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento, gli uffici tecnici  della  stazione  appaltante
sono esentati dal possesso del sistema di controllo interno. 
 
          Note all'art. 30: 
              Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica n. 207  del  2010,  cosi'  come
          modificato  dall'art.  4,  comma  15,  lett.  a-ter),   del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106: 
                "Art.  47  (Verifica  attraverso  strutture  tecniche
          della stazione appaltante)  -  1.  La  stazione  appaltante
          provvede  all'attivita'  di  verifica  della  progettazione
          attraverso strutture  e  personale  tecnico  della  propria
          amministrazione, ovvero attraverso  strutture  tecniche  di
          altre  amministrazioni  di  cui  puo'  avvalersi  ai  sensi
          dell'articolo 33, comma 3, del codice. 
              2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere
          l'attivita' di verifica dei progetti, sono: 
                a) per lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  20
          milioni di euro, l'unita' tecnica della stazione appaltante
          accreditata, ai  sensi  della  norma  europea  UNI  CEI  EN
          ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B; 
                b) per lavori di importo inferiore a  20  milioni  di
          euro: 
                  1) l'unita' tecnica di cui alla lettera a); 
                  2)  gli  uffici  tecnici  delle   stesse   stazioni
          appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti
          esterni; 
                  3)  gli  uffici  tecnici  delle   stesse   stazioni
          appaltanti, dotate di un sistema interno  di  controllo  di
          qualita', ove il progetto sia stato redatto da  progettisti
          interni; 
                c) per lavori di importo  inferiore  a  1.000.000  di
          euro per opere puntuali e  inferiore  alla  soglia  di  cui
          all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, per opere
          a rete, il responsabile del  procedimento,  sempreche'  non
          abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli  uffici
          tecnici della stazione appaltante anche non  dotati  di  un
          sistema interno di controllo di qualita'. 
              3. Per sistema interno di  controllo  di  qualita',  ai
          fini di cui al comma 2, si intende: 
                a) per l'attivita' di verifica di progetti relativi a
          lavori di importo pari  o  superiore  alla  soglia  di  cui
          all'articolo 28,  comma  1,  lettera  c),  del  codice,  un
          sistema coerente con i requisiti della  norma  UNI  EN  ISO
          9001; 
                b) per l'attivita' di verifica di progetti relativi a
          lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo
          28,  comma  1,  lettera  c),  del  codice,  un  sistema  di
          controllo, formalizzato attraverso  procedure  operative  e
          manuali d'uso. 
              4. Ferme restando le  competenze  del  Ministero  dello
          sviluppo economico in materia di vigilanza sugli  organismi
          di accreditamento, le unita' tecniche delle amministrazioni
          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si  accreditano
          tramite  il  Servizio  tecnico   centrale   del   Consiglio
          superiore dei lavori pubblici quali organismi di  ispezione
          di tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI  EN  ISO/IEC
          17020; il Servizio tecnico centrale  provvede  altresi'  ad
          accertare per  le  unita'  tecniche  delle  amministrazioni
          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la coerenza dei
          sistemi interni di controllo della qualita' con i requisiti
          delle norma UNI EN ISO 9001. 
              5.  Per  le  finalita'  di   cui   al   comma   4,   le
          amministrazioni  aggiudicatrici   possono   avvalersi   del
          Servizio  tecnico  centrale  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici.  Per  gli  stessi  soggetti,  che  non  si
          avvalgono  del  Servizio  tecnico  centrale  del  Consiglio
          superiore    dei    lavori    pubblici,    l'accreditamento
          dell'Organismo di ispezione di tipo B e l'accertamento  del
          sistema di controllo interno di qualita',  coerente  con  i
          requisiti della norma UNI  EN  ISO  9001,  sono  rilasciati
          rispettivamente,   da   enti   partecipanti    all'European
          cooperation  for  accreditation  (EA)  e  da  Organismi  di
          certificazione    accreditati    da    enti    partecipanti
          all'European cooperation for accreditation (EA).".