Art. 31 Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti (art. 80, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, dopo la validazione, sono approvati dall'ente deputato all'approvazione del contratto, previo parere tecnico operativo sui progetti preliminari da parte dell'organo tecnico di Forza Armata. 2. I progetti dei lavori di cui all'art. 8 sono approvati dagli organi tecnici centrali di Forza armata.