Art. 31 
 
         Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti 
                  (art. 80, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1.  I  progetti  preliminari,  definitivi  ed  esecutivi,  dopo  la
validazione, sono approvati dall'ente deputato  all'approvazione  del
contratto, previo parere tecnico operativo sui  progetti  preliminari
da parte dell'organo tecnico di Forza Armata. 
  2. I progetti dei lavori di cui all'art.  8  sono  approvati  dagli
organi tecnici centrali di Forza armata.