Art. 49 Norme transitorie e finali 1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarita' del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione. 3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalita' di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarita' dei propri ordinamenti.
Note all'art. 49: Si riporta il testo degli articoli 92 e 95 della Costituzione: «Art. 92. Il Governo della Repubblica e' composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri» «Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne e' responsabile. Mantiene la unita' di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attivita' dei Ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.».