Art. 49 
 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. L'obbligo di pubblicazione  dei  dati  di  cui  all'articolo  24
decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni  del
presente decreto alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in
considerazione delle peculiarita' del relativo ordinamento  ai  sensi
degli articoli 92 e 95 della Costituzione. 
  3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si  applicano,  per  ciascuna
amministrazione,  a  partire  dalla  data  di  adozione   del   primo
aggiornamento  annuale  del  Piano  triennale  della  trasparenza   e
comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano possono individuare forme e  modalita'  di  applicazione  del
presente  decreto  in   ragione   della   peculiarita'   dei   propri
ordinamenti. 
 
          Note all'art. 49: 
              Si riporta il  testo  degli  articoli  92  e  95  della
          Costituzione: 
              «Art. 92. Il Governo della Repubblica e'  composto  del
          Presidente del Consiglio e dei Ministri, che  costituiscono
          insieme il Consiglio dei ministri. 
              Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  e,  su  proposta  di  questo,   i
          Ministri» 
              «Art. 95. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
          dirige  la  politica  generale  del   Governo   e   ne   e'
          responsabile. Mantiene la unita' di indirizzo  politico  ed
          amministrativo, promovendo e  coordinando  l'attivita'  dei
          Ministri. 
              I Ministri sono responsabili collegialmente degli  atti
          del Consiglio dei ministri, e  individualmente  degli  atti
          dei loro dicasteri. 
              La legge provvede all'ordinamento della Presidenza  del
          Consiglio  e  determina  il  numero,  le   attribuzioni   e
          l'organizzazione dei Ministeri.».