Art. 49
Norme transitorie e finali
1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24
decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni del
presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
considerazione delle peculiarita' del relativo ordinamento ai sensi
degli articoli 92 e 95 della Costituzione.
3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna
amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo
aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e
comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano possono individuare forme e modalita' di applicazione del
presente decreto in ragione della peculiarita' dei propri
ordinamenti.
Note all'art. 49:
Si riporta il testo degli articoli 92 e 95 della
Costituzione:
«Art. 92. Il Governo della Repubblica e' composto del
Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
Ministri»
«Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri
dirige la politica generale del Governo e ne e'
responsabile. Mantiene la unita' di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l'attivita' dei
Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti
dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei Ministeri.».