Art. 52
Modifiche alla legislazione vigente
1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 1, primo comma:
1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le
seguenti: «ai Vice Ministri,»;
2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono
inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»;
3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono
inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»;
4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di
provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono
sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di
provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»;
b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non
separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono
sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonche' dei
figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli
stessi vi consentono».
2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.
3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
sostituito dal seguente: «Art. 54. (Contenuto dei siti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche
amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo
recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma
35, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono
inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;
b) all'articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la parola:
«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli
obblighi di trasparenza amministrativa»;
c) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «documenti
amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonche' per la tutela
del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli
obblighi di trasparenza»;
d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l'esibizione» sono
inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»;
e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola:
«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli
obblighi di trasparenza amministrativa».
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi
rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
si intende riferito all'articolo 10.
Note all'art. 52:
Si riporta il testo dell'articolo 1, primo comma, della
citata legge n. 441 del 1982, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1.
Le disposizioni della presente legge si applicano:
1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati;
2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
Ministri, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato;
3) ai consiglieri regionali e ai componenti della
giunta regionale;
4) ai consiglieri provinciali e ai componenti della
giunta provinciale;
5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia
ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia. ».
Per il testo dell'articolo 2, secondo comma, della
citata legge n. 441 del 1982, come modificato dal presente
decreto, si veda nelle note all'art. 14.
Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, della
citata legge n. 241 del 1990, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 12. Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
sono subordinate alla predeterminazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui
le amministrazioni stesse devono attenersi.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 23. Difesa personale delle parti
1. Le parti possono stare in giudizio personalmente
senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di
accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale
e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione
europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri. ».
Si riporta il testo dell'articolo 87, comma 2, lett.
c), del citato decreto legislativo n. 104 del 2010, come
modificato dal presente decreto :
«Art. 87. Udienze pubbliche e procedimenti in camera di
consiglio
(Omissis).
2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si
trattano in camera di consiglio:
a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione
delle misure cautelari collegiali;
b) il giudizio in materia di silenzio;
c) il giudizio in materia di accesso ai documenti
amministrativi e di violazione degli obblighi di
trasparenza amministrativa;
d) i giudizi di ottemperanza;
e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano
l'estinzione o l'improcedibilita' del giudizio.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 116, commi 1 e 4, del
citato decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 116. Rito in materia di accesso ai documenti
amministrativi
1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle
istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonche' per
la tutela del diritto di accesso civico connessa
all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso
e' proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della
determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio,
mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un
controinteressato. Si applica l' articolo 49. Il termine
per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi
aggiunti e' di trenta giorni.
(Omissis).
4. Il giudice decide con sentenza in forma
semplificata; sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei
documenti richiesti, entro un termine non superiore, di
norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative
modalita'.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 133, comma 1, lett.
a) , numero 6), del citato decreto legislativo n. 104 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 133. Materie di giurisdizione esclusiva
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di
legge:
a) le controversie in materia di:
1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine
di conclusione del procedimento amministrativo;
2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi
integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e
degli accordi fra pubbliche amministrazioni;
3) silenzio di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3, e
provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di
segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di
inizio attivita', di cui all'articolo 19, comma 6-ter,
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo
dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;
5) nullita' del provvedimento amministrativo adottato
in violazione o elusione del giudicato;
6) diritto di accesso ai documenti amministrativi e
violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009:
«Art. 11. Trasparenza
1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale,
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti
istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione,
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita' di
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti,
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'.
Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione.
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti, adotta un Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente, che
indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base
delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui
all'articolo 13;
b) la legalita' e lo sviluppo della cultura
dell'integrita'.
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima
trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della
performance.
4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi,
dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo
del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono
annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti
sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma
5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione
dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di
quelli imputati al personale per ogni servizio erogato,
nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo,
pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
5. Al fine di rendere effettivi i principi di
trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare
attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica
certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16,
comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la
Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma
1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o
utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della
trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
7. Nell'ambito del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i
tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di
verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul
proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile
accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza,
valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla
performance stanziati e l'ammontare dei premi
effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di
differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i
dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile
delle funzioni di misurazione della performance di cui
all'articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di
posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente
modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica
evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e
delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che
rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti,
conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
9. In caso di mancata adozione e realizzazione del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' o di
mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui
ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici
coinvolti.».