Art. 34 
 
                        Fase pre-istruttoria 
 
  1.  Le  SOA  comunicano  all'operatore  economico  e  all'Autorita'
l'esito dei procedimenti di accertamento del possesso  dei  requisiti
da parte degli operatori economici  svolti  ai  sensi  dell'art.  40,
comma 9-ter, del  Codice,  entro  10  giorni  dalla  conclusione  dei
medesimi  ai  sensi  dell'art.  70,  comma  7,  del  Regolamento   di
esecuzione ed attuazione. 
  Le SOA trasmettono ogni  documentazione  acquisita  comprovante  la
presentazione della falsa dichiarazione o  falsa  documentazione,  il
documento disconosciuto ed i report istruttori della valutazione  dei
requisiti  dell'impresa  stessa.  Se  la  falsita'  e'   inerente   a
certificati di esecuzione lavori, la trasmissione  dovra'  riguardare
tutte le certificazioni di esecuzione lavori presentate  dall'impresa
ai   fini   del   conseguimento   dell'attestazione   con    allegate
dichiarazione/i   sostitutiva/e    dell'impresa    attestante/i    la
presentazione delle stesse ed i  relativi  riscontri  di  veridicita'
operati da quest'ultima. 
  2. L'U.O.R., acquisita la comunicazione di cui al comma 1, nel caso
in cui la stessa risulti incompleta, formula, entro 60  giorni  dalla
data di ricezione, una richiesta di integrazione alla  SOA  ai  sensi
dell'art. 6, comma 9, del Codice. Il termine per la  conclusione  del
procedimento inizia a decorrere dalla data in cui la comunicazione e'
completa ai sensi del comma  1.  Qualora  la  documentazione  e/o  le
informazioni richieste non vengano fornite entro il suddetto  termine
ovvero risultino non veritiere, l'Autorita' provvede  ad  avviare  il
procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Codice
e dell'art. 73  del  Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del
Codice.