Art. 34 Fase pre-istruttoria 1. Le SOA comunicano all'operatore economico e all'Autorita' l'esito dei procedimenti di accertamento del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici svolti ai sensi dell'art. 40, comma 9-ter, del Codice, entro 10 giorni dalla conclusione dei medesimi ai sensi dell'art. 70, comma 7, del Regolamento di esecuzione ed attuazione. Le SOA trasmettono ogni documentazione acquisita comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o falsa documentazione, il documento disconosciuto ed i report istruttori della valutazione dei requisiti dell'impresa stessa. Se la falsita' e' inerente a certificati di esecuzione lavori, la trasmissione dovra' riguardare tutte le certificazioni di esecuzione lavori presentate dall'impresa ai fini del conseguimento dell'attestazione con allegate dichiarazione/i sostitutiva/e dell'impresa attestante/i la presentazione delle stesse ed i relativi riscontri di veridicita' operati da quest'ultima. 2. L'U.O.R., acquisita la comunicazione di cui al comma 1, nel caso in cui la stessa risulti incompleta, formula, entro 60 giorni dalla data di ricezione, una richiesta di integrazione alla SOA ai sensi dell'art. 6, comma 9, del Codice. Il termine per la conclusione del procedimento inizia a decorrere dalla data in cui la comunicazione e' completa ai sensi del comma 1. Qualora la documentazione e/o le informazioni richieste non vengano fornite entro il suddetto termine ovvero risultino non veritiere, l'Autorita' provvede ad avviare il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Codice e dell'art. 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice.