Art. 35 
 
                          Fase istruttoria 
 
  1. Entro il termine massimo di 90  giorni  dalla  data  in  cui  la
comunicazione e' completa ai sensi dell'art. 34,  comma  1,  l'U.O.R.
comunica all'operatore economico ed alla SOA l'avvio del procedimento
sanzionatorio ai sensi all'art. 40, comma 9-quater del Codice. 
  2. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati: 
    a) l'oggetto del procedimento e le sanzioni comminabili all'esito
dello stesso, nel limite massimo irrogabile; 
    b) il termine, non superiore a 180 giorni, per la conclusione del
procedimento, decorrente dalla  scadenza  del  termine  di  cui  alla
successiva  lettera  c),  fermi  restando  i  casi   di   sospensione
disciplinati nel presente Regolamento; 
    c) l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari  della
comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti,  nonche'
di chiedere l'audizione dinanzi all'U.O.R., nel termine massimo di 30
giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione  di  avvio  del
procedimento; tale termine puo' essere prorogato, per una sola  volta
e per un periodo non superiore a 30 giorni,  a  seguito  di  motivata
richiesta dei soggetti interessati; 
    d) l'Ufficio dell'Autorita' presso il quale e' possibile accedere
agli atti del procedimento; 
    e)  il  nominativo  del  responsabile   del   procedimento,   con
indicazione dei contatti per eventuali richieste di  chiarimenti  e/o
comunicazioni successive; 
    f) l'indicazione della casella di posta  elettronica  certificata
(PEC) dell'Autorita' presso  la  quale  effettuare  le  comunicazioni
relative al procedimento sanzionatorio; 
    g) l'invito a comunicare con  il  primo  atto  utile  l'eventuale
casella di posta elettronica certificata (PEC)  presso  la  quale  il
soggetto  interessato  intende  ricevere  le   comunicazioni   e   le
notificazioni relative al procedimento sanzionatorio. 
  3. L'U.O.R. puo', in qualunque fase  del  procedimento,  richiedere
documenti, informazioni e/o chiarimenti, alle stazioni appaltanti  ed
agli operatori economici, nonche' ad ogni altro soggetto  pubblico  o
privato  in  grado  di  fornire  elementi  probatori  utili  ai  fini
dell'istruttoria del  procedimento,  ovvero  convocare  le  parti  in
audizione presso l'U.O.R. 
  4. Le richieste istruttorie devono essere formulate per iscritto  e
devono indicare: 
    a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti
richiesti; 
    b) il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale  dovranno
essere forniti gli  elementi  richiesti;  tale  termine  puo'  essere
prorogato, per una sola volta e per un periodo  non  superiore  a  20
giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati; 
    c) nel caso in cui le informazioni vengano richieste  a  soggetti
diversi da quelli di cui al comma 1, l'indicazione del R.U.P., con  i
relativi contatti e l'indicazione della casella di posta  elettronica
certificata  (PEC)  presso  la  quale  effettuare  le   comunicazioni
relative al procedimento sanzionatorio; 
    d) la data prevista per l'eventuale audizione dinanzi  all'U.O.R.
competente. 
  5. Gli elementi istruttori di novita' e rilievo  che  emergono  nel
corso del procedimento sono comunicati alle parti con assegnazione di
un termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni. 
  6. Il termine di conclusione del procedimento e' sospeso in tutti i
casi in cui il Regolamento prevede l'assegnazione di un termine  alle
parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza  del
termine  stesso  e  per  il  periodo  necessario   allo   svolgimento
dell'audizione ai sensi del successivo art. 36.