Art. 37 
 
                 Conclusione della fase istruttoria 
 
  1. L'U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti, puo': 
    a) proporre al Consiglio  l'archiviazione  del  procedimento  nei
casi  in  cui  l'istruttoria  abbia  evidenziato   la   carenza   dei
presupposti per l'irrogazione delle sanzioni; 
    b) inviare alle parti, nei casi  in  cui  ritenga  sussistenti  i
presupposti per l'irrogazione delle sanzioni e comunque  prima  della
sottoposizione  al  Consiglio  delle   risultanze   istruttorie   per
l'adozione del provvedimento finale, una comunicazione contenente una
esposizione  sintetica  delle  principali   risultanze   istruttorie,
nonche'  l'indicazione  del  termine,  non  superiore  a  15  giorni,
decorrenti  dalla   ricezione   della   comunicazione   stessa,   per
l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o  memorie
a difesa, specificando che le deduzioni  ed  i  documenti  presentati
oltre  il  termine   massimo   assegnato   non   saranno   presi   in
considerazione. 
  2.  Il  termine  di   conclusione   del   procedimento   da   parte
dell'Autorita' e' sospeso dall'invio della comunicazione  di  cui  al
comma 1, lettera b), fino alla scadenza  del  termine  assegnato  per
l'adempimento.