Art. 39 Sospensione dell'attivita' di attestazione 1. Ferme restando le previsioni di cui agli articoli 76, comma 3 e 77, comma 3, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice la procedura di attestazione prevista dall'art. 76 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice nella quale e' presentata documentazione non confermata dai soggetti emittenti, e' sospesa nelle more della conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 40 comma 9-ter del Codice e dell'eventuale successivo procedimento ai sensi dell'art. 40 comma 9-quater disciplinato dal presente titolo.