Art. 39 
 
             Sospensione dell'attivita' di attestazione 
 
  1. Ferme restando le previsioni di cui agli articoli 76, comma 3  e
77, comma 3, del Regolamento di attuazione ed esecuzione  del  Codice
la procedura di attestazione prevista dall'art. 76 del Regolamento di
attuazione  ed  esecuzione  del  Codice  nella  quale  e'  presentata
documentazione non confermata  dai  soggetti  emittenti,  e'  sospesa
nelle more della conclusione del procedimento ai sensi  dell'art.  40
comma 9-ter del Codice e dell'eventuale  successivo  procedimento  ai
sensi dell'art. 40 comma 9-quater disciplinato dal presente titolo.