Articolo 28 - Circuiti regionali. 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo agli organismi che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono attivita' di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonee sale teatrali di cui l'organismo ha la disponibilita', e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attivita' anche in una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di un analogo organismo. Puo' essere sostenuto, ai sensi del presente articolo, un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 40, comma 3. 2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 e' subordinata ai seguenti requisiti: a) programmazione di un minimo di cinquanta rappresentazioni, relative ai settori di attivita' di cui al presente Capo, rispondenti a chiari requisiti di professionalita' e di qualita' artistica. La programmazione complessiva deve essere effettuata per almeno l'ottanta per cento da organismi di nazionalita' italiana. Le rappresentazioni sono distribuite in modo da garantire la programmazione in un minimo di dodici piazze, un'equa distribuzione sul territorio regionale e la presenza complessiva di almeno sei diversi organismi di produzione; le rappresentazioni devono essere effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni; b) stabile ed autonoma struttura organizzativa; c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.