Articolo 29 - Organismi di programmazione. 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a soggetti privati gestori di sale, in possesso delle prescritte autorizzazioni, che effettuino un minimo di 800 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che ospitino almeno novanta rappresentazioni integralmente riservate alla danza da parte di organismi professionali prevalentemente italiani, da realizzarsi nell'annualita' di riferimento.