Articolo 29 - Organismi di programmazione. 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo  a  soggetti  privati  gestori  di
sale, in possesso delle prescritte autorizzazioni, che effettuino  un
minimo di 800 giornate lavorative, come definite  all'Allegato  D,  e
che ospitino almeno novanta rappresentazioni integralmente  riservate
alla  danza  da  parte  di  organismi  professionali  prevalentemente
italiani, da realizzarsi nell'annualita' di riferimento.