Articolo 30 - Festival e rassegne. 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo  a  soggetti  pubblici  e  privati
organizzatori di festival e rassegne di particolare rilievo nazionale
e internazionale, che contribuiscano alla diffusione e allo  sviluppo
della cultura della danza e alla promozione  del  turismo  culturale.
Tali manifestazioni devono comprendere una pluralita'  di  spettacoli
ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un  coerente  progetto
culturale che preveda non meno di  dodici  rappresentazioni,  con  un
minimo di cinque compagnie ospitate. 
  2. Il contributo, di cui al comma  1,  del  presente  articolo,  e'
subordinato ai seguenti requisiti: 
  a)  direzione  artistica  in  esclusiva,  relativamente  all'ambito
danza, rispetto ad altri festival e rassegne sovvenzionate; 
  b) sostegno di uno o piu' enti pubblici; 
  c)  disponibilita'   di   una   stabile   ed   autonoma   struttura
tecnico-organizzativa; 
d) per i festival, una durata non superiore ai sessanta giorni e  una
   dimensione territoriale limitata, con la programmazione di  almeno
   uno spettacolo in prima nazionale; 
e) per  le  rassegne,   almeno   il   cinquanta   per   cento   delle
   rappresentazioni deve essere effettuato da organismi di produzione
   italiani.