Art. 36 
 
 
            Misure a favore degli interventi di sviluppo 
             delle regioni per la ricerca di idrocarburi 
 
  1. (( All'articolo 32, comma 4, della legge 12  novembre  2011,  n.
183, dopo la lettera n-sexies) e' aggiunta la seguente: 
  «n-septies)  delle   spese   sostenute   dalle   regioni   per   la
realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione  e  delle
attivita'  economiche,  di  sviluppo  industriale,  di  bonifica,  di
ripristino ambientale e  di  mitigazione  del  rischio  idrogeologico
nonche'  per  il  finanziamento  di  strumenti  della  programmazione
negoziata per gli importi stabiliti con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun  anno,  sulla  base
dell'ammontare  delle  maggiori  entrate  riscosse   dalla   regione,
rivenienti   dalla    quota    spettante    alle    stesse    regioni
dall'applicazione dell'articolo 20, commi  1  e  1-bis,  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel limite  delle  aliquote  di
prodotto relative agli incrementi di produzione  realizzati  rispetto
all'anno 2013». )) 
  2. Con la legge di stabilita' per il 2015 e con  quelle  successive
e' definito per le Regioni,  compatibilmente  con  gli  obiettivi  di
finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di  stabilita'
interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle
aliquote di prodotto di cui all'articolo 20, commi  1  e  1-bis,  del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. 
  (( 2-bis. All'articolo 45 della legge 23  luglio  2009,  n.  99,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Istituzione del  Fondo
per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione  di
una  social  card  nei  territori  interessati  dalle  estrazioni  di
idrocarburi liquidi e gassosi»; 
  b) al comma 2, le parole: «alla riduzione del prezzo alla pompa dei
carburanti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla  promozione  di
misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card»; 
  c) al comma 4, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo  economico»
sono inserite le seguenti: «, d'intesa con i Presidenti delle regioni
interessate,». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 45,  della  legge  23
          luglio 2009, n.  99,  e  successive  modificazioni  recante
          "Disposizioni per lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione
          delle  imprese,  nonche'  in  materia  di   energia"   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 45. (Istituzione del Fondo per la  promozione  di
          misure di sviluppo economico e l'attivazione di una  social
          card  nei  territori  interessati   dalle   estrazioni   di
          idrocarburi liquidi e gassosi) 
              1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi  e  gassosi
          ottenute in terraferma, ivi compresi i  pozzi  che  partono
          dalla  terraferma,  a  decorrere  dal  1°   gennaio   2009,
          l'aliquota  di  prodotto  che  il  titolare   di   ciascuna
          concessione  di  coltivazione  e'  tenuto  a  corrispondere
          annualmente, ai sensi  dell'  articolo  19,  comma  1,  del
          decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625,  e'  elevata
          dal 7 per cento al  10  per  cento.  Il  titolare  unico  o
          contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare  le
          somme corrispondenti al valore dell'incremento di  aliquota
          ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
          Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui  al
          comma 2. 
              2.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e' istituito il Fondo  preordinato  alla
          promozione   di   misure   di    sviluppo    economico    e
          all'attivazione di una social card; 
              3. Il Fondo e' alimentato: 
              a) dagli  importi  rivenienti  dalle  maggiorazioni  di
          aliquota di cui al comma 1; 
              b) dalle erogazioni liberali da parte dei  titolari  di
          concessione di coltivazione e di eventuali altri  soggetti,
          pubblici e privati. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico,  d'intesa  con  i   Presidenti   delle   regioni
          interessate, da adottare entro novanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge,  sono  definiti  le
          modalita' procedurali di utilizzo da  parte  dei  residenti
          nelle  regioni  interessate  dei  benefici   previsti   dal
          presente articolo e  i  meccanismi  volti  a  garantire  la
          compensazione finalizzata  all'equilibrio  finanziario  del
          Fondo. 
              5. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, sono annualmente  destinate,  sulla  base  delle
          disponibilita'  del  Fondo,  le  somme  spettanti  per   le
          iniziative a  favore  dei  residenti  in  ciascuna  regione
          interessata, calcolate in proporzione alle  produzioni  ivi
          ottenute. Tali somme dovranno compensare il  minor  gettito
          derivante dalle riduzioni  delle  accise  disposte  con  il
          medesimo decreto."