Art. 37 
 
 
               Misure urgenti per l'approvvigionamento 
                   e il trasporto del gas naturale 
 
  1. Al fine di aumentare la sicurezza  delle  forniture  di  gas  al
sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione
delle situazioni di crisi internazionali  esistenti,  i  gasdotti  di
importazione di gas dall'estero, i terminali di  rigassificazione  di
GNL, gli stoccaggi di gas naturale e  le  infrastrutture  della  rete
nazionale di  trasporto  del  gas  naturale,  incluse  le  operazioni
preparatorie necessarie ((  alla  redazione  ))  dei  progetti  e  le
relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e
costituiscono una priorita' a carattere nazionale e sono di  pubblica
utilita', nonche' indifferibili e urgenti ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
  2. Per i fini di  cui  al  comma  1,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni alle normative vigenti: 
  a) all'articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole
«appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo  9
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,»  sono  inserite  le
parole: «per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero,  ((
incluse le operazioni  preparatorie  necessarie  alla  redazione  dei
progetti e le relative opere connesse, ))»  e  in  fine  allo  stesso
primo periodo sono aggiunte le parole: «e dei  piani  di  gestione  e
tutela del territorio comunque denominati»; 
  b) all'articolo 52-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole
«urbanistici  ed  edilizi»  sono  inserite  le   seguenti:   «nonche'
paesaggistici»; 
  c) all'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto  del  Presidente
della Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  il  quinto  periodo  e'
sostituito (( dai seguenti )): «I soggetti titolari o gestori di beni
demaniali, di aree demaniali marittime e  lacuali,  fiumi,  torrenti,
canali, miniere e foreste  demaniali,  strade  pubbliche,  aeroporti,
ferrovie, funicolari, teleferiche,  e  impianti  similari,  linee  di
telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche,  che  siano
interessati  dal  passaggio  di  gasdotti  della  rete  nazionale  di
trasporto  o  da  gasdotti  di  importazione  di   gas   dall'estero,
partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione  e  in
tale ambito sono tenuti ad indicare le modalita'  di  attraversamento
degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalita' non siano
indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto
richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei  gasdotti  entro  i
successivi trenta  giorni  propone  direttamente  ai  soggetti  sopra
indicati le modalita' di attraversamento,  che,  trascorsi  ulteriori
trenta giorni senza osservazioni,  si  intendono  comunque  assentite
definitivamente e approvate con il  decreto  di  autorizzazione  alla
costruzione.»; 
  (( c-bis)  all'articolo  52-quinquies,  comma  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, previa  acquisizione  del  parere  degli
enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere  entro  trenta
giorni  dalla  richiesta,  decorsi  i  quali  il  parere  si  intende
acquisito»; )) 
  d) all'Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono aggiunte in fine le parole «nonche'  quelli
facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con  potenza  termica
di almeno 50 MW». 
  3. (( Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare,  per  accrescere
la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta
di erogazione e di iniezione, l'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico, a decorrere dal periodo di  regolazione  che
inizia dal 2015, stabilisce meccanismi  regolatori  incentivanti  gli
investimenti per  lo  sviluppo  di  ulteriori  prestazioni  di  punta
effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli
sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta
e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti  sul  sistema
nazionale del gas. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327,  recante:  "Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  espropriazione
          per  pubblica  utilita'",  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  52-quinquies,  del
          citato decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  52-quinquies  Disposizioni  particolari  per  le
          infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti
          energetiche nazionali. 
              1.  Alle  infrastrutture  lineari  energetiche  facenti
          parte della rete  nazionale  di  trasmissione  dell'energia
          elettrica, individuate nel piano  di  sviluppo  della  rete
          elettrica di cui  all'articolo  3,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79,  ed  all'articolo  1-ter,
          comma  2,  del  decreto-legge  29  agosto  2003,  n.   239,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
          n. 290, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo
          1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003,  n.  239,
          come modificate dall'articolo 1, comma 26, della  legge  23
          agosto 2004, n. 239, nonche'  le  disposizioni  di  cui  al
          comma 6 e all'articolo 52-quater, comma 6. 
              2.   Per   le   infrastrutture   lineari   energetiche,
          individuate  dall'Autorita'  competente  come  appartenenti
          alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9  del
          decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i  gasdotti
          di  approvvigionamento  di  gas  dall'estero,  incluse   le
          operazioni  preparatorie  necessarie  alla  redazione   dei
          progetti  e  le  relative  opere  connesse,  e   le   opere
          accessorie, e per gli oleodotti facenti  parte  delle  reti
          nazionali di trasporto, l'autorizzazione  alla  costruzione
          ed all'esercizio  delle  stesse,  rilasciata  dalla  stessa
          amministrazione, comprende  la  dichiarazione  di  pubblica
          utilita' dell'opera, la valutazione di impatto  ambientale,
          ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione
          di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto del
          Presidente della  Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357,
          l'apposizione del  vincolo  preordinato  all'esproprio  dei
          beni in essa  compresi  e  la  variazione  degli  strumenti
          urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio
          comunque denominati. L'autorizzazione inoltre  sostituisce,
          anche ai fini urbanistici ed edilizi nonche' paesaggistici,
          ogni  altra  autorizzazione,   concessione,   approvazione,
          parere, atto di assenso e nulla osta  comunque  denominati,
          previsti  dalle  norme  vigenti,   costituendo   titolo   a
          costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attivita'
          previste  nel   progetto   approvato,   fatti   salvi   gli
          adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.  Per
          il rilascio dell'autorizzazione,  ai  fini  della  verifica
          della conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto  obbligo
          di richiedere il parere motivato degli enti locali nel  cui
          territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del
          parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro  il
          quale  e'  prevista  la  conclusione  del  procedimento.  I
          soggetti titolari o gestori  di  beni  demaniali,  di  aree
          demaniali marittime e  lacuali,  fiumi,  torrenti,  canali,
          miniere e foreste demaniali, strade  pubbliche,  aeroporti,
          ferrovie, funicolari,  teleferiche,  e  impianti  similari,
          linee di  telecomunicazione  di  pubblico  servizio,  linee
          elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti
          della  rete  nazionale  di  trasporto  o  da  gasdotti   di
          importazione   di   gas   dall'estero,    partecipano    al
          procedimento di autorizzazione alla costruzione e  in  tale
          ambito  sono   tenuti   ad   indicare   le   modalita'   di
          attraversamento  degli  impianti  ed   aree   interferenti.
          Qualora tali modalita' non siano indicate entro  i  termini
          di conclusione del procedimento,  il  soggetto  richiedente
          l'autorizzazione alla  costruzione  dei  gasdotti  entro  i
          successivi trenta giorni propone direttamente  ai  soggetti
          sopra  indicati  le  modalita'  di  attraversamento,   che,
          trascorsi ulteriori trenta giorni  senza  osservazioni,  si
          intendono comunque assentite  definitivamente  e  approvate
          con il  decreto  di  autorizzazione  alla  costruzione.  Il
          procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di
          nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di
          sei mesi dalla  stessa  data  ove  non  sia  prescritta  la
          procedura  di  valutazione  di   impatto   ambientale.   Il
          provvedimento finale  comprende  anche  l'approvazione  del
          progetto definitivo e determina l'inizio  del  procedimento
          di esproprio di cui al Capo IV del titolo II. 
              3. Qualora l'avvio  dei  lavori  rivesta  carattere  di
          urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2,
          e 22-bis, comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione
          anticipata puo' altresi' essere  emanato  ed  eseguito,  in
          base  alla  determinazione  urgente  delle  indennita'   di
          espropriazione, senza particolari  indagini  o  formalita',
          con le modalita' di  cui  all'articolo  52-nonies,  per  le
          infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di  pubblica
          utilita'. Gli stessi decreti sono emanati  nel  termine  di
          sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza  del
          beneficiario dell'espropriazione. 
              4.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  2  indica  le
          prescrizioni e gli obblighi di informativa posti  a  carico
          del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la
          salvaguardia del sistema energetico nazionale e  la  tutela
          ambientale e dei beni culturali, nonche' il  termine  entro
          il quale l'infrastruttura lineare energetica e' realizzata. 
              5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui  al
          comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma
          2 e' adottato d'intesa con le Regioni  interessate,  previa
          acquisizione del parere degli enti locali ove  ricadono  le
          infrastrutture,  da  rendere  entro  trenta  giorni   dalla
          richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito. 
              6. In caso di mancata definizione  dell'intesa  con  la
          Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per
          il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei  principi
          di sussidiarieta'  e  leale  collaborazione,  si  provvede,
          entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico
          costituito  d'intesa  tra  il  Ministro   delle   attivita'
          produttive  e  la  Regione  interessata,   ad   una   nuova
          valutazione   dell'opera    e    dell'eventuale    proposta
          alternativa  formulata  dalla  Regione  dissenziente.   Ove
          permanga il dissenso, l'opera e' autorizzata nei successivi
          novanta  giorni,   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri,  integrato  con  il  Presidente   della   Regione
          interessata,  su  proposta  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              7. Alle infrastrutture lineari energetiche  di  cui  al
          comma  2  si  applicano   le   disposizioni   dell'articolo
          52-quater, commi 2, 4 e 6." 
              Si riporta il testo dell'Allegato XII, punto 2),  Parte
          II, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  come
          modificato dalla presente legge: 
              Allegato XII -  Categorie  di  impianti  relativi  alle
          attivita' industriali di cui all'allegato  8,  soggetti  ad
          autorizzazione integrata ambientale statale 
              Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese  che
          producono  soltanto  lubrificanti  dal  petrolio  greggio),
          nonche' impianti di gassificazione  e  di  liquefazione  di
          almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti
          bituminosi. 
              2) Centrali termiche ed altri impianti  di  combustione
          con potenza termica di almeno 300 MW nonche' quelli facenti
          parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica
          di almeno 50 MW, nonche' quelli facenti  parte  della  rete
          nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50MW. 
              3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa  e
          dell'acciaio. 
              4)   Impianti   chimici   con   capacita'    produttiva
          complessiva annua  per  classe  di  prodotto,  espressa  in
          milioni di chilogrammi, superiore alle  soglie  di  seguito
          indicate: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              5)  Impianti  funzionalmente  connessi  a   uno   degli
          impianti  di  cui  ai  punti  precedenti,  localizzati  nel
          medesimo sito e  gestiti  dal  medesimo  gestore,  che  non
          svolgono attivita' di cui all'allegato VIII; 
              6) Altri impianti rientranti  nelle  categorie  di  cui
          all'allegato VIII localizzati interamente in mare."