Art. 38 
 
 
                    Misure per la valorizzazione 
                 delle risorse energetiche nazionali 
 
  1. Al fine  di  valorizzare  le  risorse  energetiche  nazionali  e
garantire  la  sicurezza  degli  approvvigionamenti  del  Paese,   le
attivita' di prospezione, ricerca e  coltivazione  di  idrocarburi  e
quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono  carattere
di interesse strategico  e  sono  di  pubblica  utilita',  urgenti  e
indifferibili.  I  relativi  ((  titoli  abilitativi  ))  comprendono
pertanto la dichiarazione di pubblica utilita',  indifferibilita'  ed
urgenza  dell'opera   e   l'apposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante  il  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
espropriazione per pubblica utilita'. 
  ((  1-bis.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  proprio
decreto,  sentito  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, predispone un piano delle  aree  in  cui  sono
consentite le attivita' di cui al comma 1. )) 
  2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino  variazione  degli
strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto  di
variante urbanistica. 
  (( 3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al punto 7) dell'allegato II alla parte seconda, dopo le parole:
«coltivazione di  idrocarburi»  sono  inserite  le  seguenti:  «sulla
terraferma e»; 
  b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte seconda, le parole:
«degli idrocarburi liquidi e gassosi e» sono soppresse; 
  c) al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda: 
  1) la lettera g) e' abrogata; 
  2) alla lettera l), le parole: «, di  petrolio,  di  gas  naturale»
sono soppresse. 
  4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso
presso le regioni  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  relativi  alla  prospezione,  ricerca  e  coltivazione   di
idrocarburi,  la  regione  presso  la  quale  e'  stato  avviato   il
procedimento conclude lo stesso  entro  il  31  marzo  2015.  Decorso
inutilmente  tale  termine,  la   regione   trasmette   la   relativa
documentazione  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone
notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di
spesa istruttori rimangono a carico delle societa' proponenti e  sono
versati   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
successivamente riassegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. )) 
  5. Le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi  e
gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito
del rilascio di  un  titolo  concessorio  unico,  sulla  base  di  un
programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca,
per la durata di sei anni, prorogabile due volte per  un  periodo  di
tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, (( a
cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed
economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo
economico, la fase di  coltivazione  della  durata  di  trenta  anni,
prorogabile )) per una o piu' volte per un periodo di dieci anni  ove
siano  stati  adempiuti  gli  obblighi  derivanti  dal   decreto   di
concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e  quella  di
ripristino finale. 
  6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 e' accordato: 
  (( a) a seguito di un procedimento  unico  svolto  nel  termine  di
centottanta giorni tramite apposita conferenza di  servizi,  nel  cui
ambito e' svolta anche  la  valutazione  ambientale  preliminare  del
programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con
parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto  ambientale
VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare; 
  b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa
con la regione o  la  provincia  autonoma  di  Trento  o  di  Bolzano
territorialmente  interessata,  per  le  attivita'  da  svolgere   in
terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e  le  risorse
minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale  minerario
idrocarburi e georisorse; 
  c) a soggetti che dispongono di  capacita'  tecnica,  economica  ed
organizzativa  ed  offrono  garanzie  adeguate  alla   esecuzione   e
realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o
in  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  e,  a  condizioni  di
reciprocita', a soggetti di  altri  Paesi.  Il  rilascio  del  titolo
concessorio  unico  ai  medesimi   soggetti   e'   subordinato   alla
presentazione  di  idonee  fideiussioni   bancarie   o   assicurative
commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste. 
  6-bis. I progetti di opere e di interventi relativi alle  attivita'
di ricerca  e  di  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi
relativi a un titolo  concessorio  unico  di  cui  al  comma  5  sono
sottoposti a valutazione di impatto  ambientale  nel  rispetto  della
normativa dell'Unione europea. La valutazione di  impatto  ambientale
e' effettuata secondo le modalita' e  le  competenze  previste  dalla
parte seconda del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
successive modificazioni. 
  6-ter. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e per  la
coltivazione   di   idrocarburi   e'   vincolato   a   una   verifica
sull'esistenza  di  tutte  le  garanzie  economiche  da  parte  della
societa' richiedente, per coprire i costi di un  eventuale  incidente
durante le attivita', commisurati a quelli derivanti dal  piu'  grave
incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi
dei rischi. )) 
  7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero  dello
sviluppo  economico,  sono  stabilite,  entro   centoottanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le  modalita'   di
conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5,  nonche'
le modalita' di esercizio delle relative attivita' ((  ai  sensi  del
presente articolo )). 
  8. (( I commi 5, 6 e 6-bis si applicano, su istanza del titolare  o
del richiedente, da presentare entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
anche ai titoli rilasciati successivamente alla data  di  entrata  in
vigore  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   ai
procedimenti in corso. Il comma 4 si applica fatta  salva  l'opzione,
da  parte  dell'istante,  di  proseguimento   del   procedimento   di
valutazione di impatto ambientale presso la  regione,  da  esercitare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. )) 
  9. (( (Soppresso) )). 
  10. All'articolo 8  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi  in
mare localizzate (( nel mare continentale e ))  in  ambiti  posti  in
prossimita'  delle  aree  di  altri  Paesi  rivieraschi  oggetto   di
attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il
relativo gettito fiscale allo  Stato  e  al  fine  di  valorizzare  e
provare  in  campo  l'utilizzo  delle   migliori   tecnologie   nello
svolgimento dell'attivita' mineraria,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del  mare,  sentite  le  Regioni  interessate,  puo'
autorizzare, (( previo espletamento della procedura di valutazione di
impatto ambientale che dimostri l'assenza di  effetti  di  subsidenza
dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema  e  sugli
insediamenti antropici, )) per un  periodo  non  superiore  a  cinque
anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti
sono corredati sia da  un'analisi  tecnico-scientifica  che  dimostri
l'assenza  di  effetti  di  subsidenza  dell'attivita'  sulla  costa,
sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e  sia
dai relativi progetti  e  programmi  dettagliati  di  monitoraggio  e
verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.  Ove  nel  corso  delle  attivita'  di  verifica  vengano
accertati   fenomeni   di   subsidenza   sulla   costa    determinati
dall'attivita',   il   programma   dei   lavori   e'   interrotto   e
l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine  del
periodo  di  validita'  dell'autorizzazione   venga   accertato   che
l'attivita'  e'  stata   condotta   senza   effetti   di   subsidenza
dell'attivita' sulla costa, nonche' sull'equilibrio dell'ecosistema e
sugli insediamenti antropici,  il  periodo  di  sperimentazione  puo'
essere prorogato per ulteriori cinque anni,  applicando  le  medesime
procedure di controllo. 
  1-ter. Nel caso di attivita' di cui al comma  1-bis,  ai  territori
costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma  5,  della
legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni.». 
  (( 1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23  agosto  2004,
n. 239, e successive modificazioni, dopo le parole: "Le regioni" sono
inserite le seguenti: ", gli enti pubblici territoriali"». )) 
  11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 239, dopo le parole «compresa la perforazione», sono  aggiunte  le
parole «e la reiniezione delle  acque  di  strato  o  della  frazione
gassosa estratta in  giacimento  ((  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo:". Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle
acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento  sono
rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche  necessarie
a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi  idrici  o
nuocere ad altri ecosistemi ))"». 
  (( 11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30  maggio  2008,
n. 117, e successive modificazioni, dopo il comma 5  e'  inserito  il
seguente: 
  «5-bis. Ai fini di un'efficace applicazione delle disposizioni  dei
commi da 1 a 4, l'operatore e' tenuto  ad  avere  un  registro  delle
quantita' esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi,  pena  la
revoca dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva». 
  11-ter. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.
239, le parole: «0,5 per mille» sono sostituite  dalle  seguenti:  «1
per mille». 
  11-quater. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.   Ai   fini   della   tutela   delle   acque    sotterranee
dall'inquinamento  e  per  promuovere  un  razionale   utilizzo   del
patrimonio idrico nazionale, tenuto  anche  conto  del  principio  di
precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla  prevenzione
di incidenti rilevanti, nelle attivita' di ricerca o coltivazione  di
idrocarburi  rilasciate  dallo  Stato  sono  vietati  la  ricerca   e
l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio  dei  relativi
titoli minerari. A tal fine e' vietata qualunque tecnica di iniezione
in pressione nel sottosuolo di fluidi  liquidi  o  gassosi,  compresi
eventuali  additivi,   finalizzata   a   produrre   o   favorire   la
fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono  intrappolati  lo
shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi  di  ricerca  o  di
concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al
Ministero dello sviluppo  economico,  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare,  all'Istituto  nazionale  di
geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo
pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche  in
via  sperimentale,  compresi   quelli   sugli   additivi   utilizzati
precisandone la composizione chimica. Le violazioni  accertate  delle
prescrizioni previste dal presente articolo determinano  l'automatica
decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso». 
11-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico  sono
definite condizioni e modalita' per il riconoscimento di una maggiore
valorizzazione dell'energia  da  cogenerazione  ad  alto  rendimento,
ottenuta a seguito  della  riconversione  di  impianti  esistenti  di
generazione  di  energia  elettrica  a  bioliquidi  sostenibili,  che
alimentano siti industriali o artigianali, in unita' di cogenerazione
asservite ai medesimi siti. La predetta  maggiore  valorizzazione  e'
riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad
alto rendimento, come disciplinato in  attuazione  dell'articolo  30,
comma  11,  della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,   e   successive
modificazioni, e in conformita' alla disciplina  dell'Unione  europea
in materia. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il Decreto del Presidente della Repubblica 8-6-2001  n.
          327 recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia  di  espropriazione  per  pubblica
          utilita' (Testo  A)  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O. 
              Si riporta il testo del punto 7) dell'allegato II  alla
          parte seconda del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 recante "Norme  in
          materia ambientale", come modificato dalla presente legge: 
              "7) Prospezione, ricerca e coltivazione di  idrocarburi
          sulla terraferma e in mare" 
              Si riporta il testo del lettera  v)  dell'allegato  III
          alla parte seconda  del  D.Lgs.  3-4-2006  n.  152  recante
          "Norme  in  materia  ambientale",  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "v) Attivita' di coltivazione  sulla  terraferma  delle
          risorse  geotermiche,   con   esclusione   degli   impianti
          geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,  e  successive
          modificazioni." 
              Si  riporta  il  testo  del  punto   2),   lettera   l)
          dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 3-4-2006  n.
          152 recante "Norme in materia ambientale", come  modificato
          dalla presente legge: 
              "l) impianti di superficie dell'industria di estrazione
          di carbon fossile e di minerali metallici nonche' di scisti
          bituminose." 
              La legge 9 gennaio  1991,  n.  9,  recante  "Norme  per
          l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale:  aspetti
          istituzionali,  centrali  idroelettriche  ed  elettrodotti,
          idrocarburi  e  geotermia,  autoproduzione  e  disposizioni
          fiscali" e' stata pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          gennaio 1991, n. 13, S.O. 
              Il Decreto legislativo 3-4-2006 n. 152  recante  "Norme
          in materia ambientale" e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              Si riporta il testo dell'articolo 8  del  decreto-legge
          25-6-2008 n.  112  recante  "Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria" come modificato dalla preente legge: 
              "Art.  8.  Legge  obiettivo  per  lo  sfruttamento   di
          giacimenti di idrocarburi 
              1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di
          idrocarburi nelle  acque  del  golfo  di  Venezia,  di  cui
          all'articolo 4 della legge  9  gennaio  1991,  n.  9,  come
          modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002,  n.
          179, si applica fino a quando il  Consiglio  dei  Ministri,
          d'intesa con la regione Veneto, su  proposta  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non
          abbia  definitivamente  accertato  la  non  sussistenza  di
          rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste,  sulla  base
          di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati
          dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni  di
          coltivazione, utilizzando  i  metodi  di  valutazione  piu'
          conservativi e prevedendo l'uso delle  migliori  tecnologie
          disponibili per la coltivazione.  Ai  fini  della  suddetta
          attivita' di  accertamento,  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del   mare   si   avvale
          dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA), di cui all' articolo  28  del  presente
          decreto. 
              1-bis. Al fine di  tutelare  le  risorse  nazionali  di
          idrocarburi  in  mare  localizzate  in  ambiti   posti   in
          prossimita' delle aree di altri Paesi  rivieraschi  oggetto
          di attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi,  per
          assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine
          di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori
          tecnologie nello svolgimento dell'attivita'  mineraria,  il
          Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, sentite le Regioni interessate, puo' autorizzare, per
          un  periodo  non  superiore   a   cinque   anni,   progetti
          sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono
          corredati  sia  da   un'analisi   tecnico-scientifica   che
          dimostri l'assenza di effetti di subsidenza  dell'attivita'
          sulla  costa,  sull'equilibrio  dell'ecosistema   e   sugli
          insediamenti  antropici  e  sia  dai  relativi  progetti  e
          programmi  dettagliati  di  monitoraggio  e  verifica,   da
          condurre sotto il controllo del  Ministero  dello  sviluppo
          economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare. Ove nel  corso  delle  attivita'  di
          verifica vengano accertati  fenomeni  di  subsidenza  sulla
          costa determinati dall'attivita', il programma  dei  lavori
          e'  interrotto  e  l'autorizzazione  alla   sperimentazione
          decade.  Qualora  al  termine  del  periodo  di   validita'
          dell'autorizzazione  venga  accertato  che  l'attivita'  e'
          stata condotta senza effetti di  subsidenza  dell'attivita'
          sulla  costa,  nonche'  sull'equilibrio  dell'ecosistema  e
          sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione
          puo' essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando
          le medesime procedure di controllo. 
              1-ter. Nel caso di attivita' di cui al comma 1-bis,  ai
          territori costieri si applica quanto previsto dall'articolo
          1, comma 5, della  legge  n.  239  del  2004  e  successive
          modificazioni." 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1,  comma  5  della
          legge. 23-8-2004, n. 239,  recante  "Riordino  del  settore
          energetico, nonche' delega  al  Governo  per  il  riassetto
          delle disposizioni vigenti in  materia  di  energia",  come
          modificato dalla presente legge : 
              "5. Le regioni, gli enti pubblici  territoriali  e  gli
          enti    locali    territorialmente    interessati     dalla
          localizzazione di nuove infrastrutture  energetiche  ovvero
          dal  potenziamento  o  trasformazione   di   infrastrutture
          esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti
          proponenti  che  individuino  misure  di  compensazione   e
          riequilibrio  ambientale,  coerenti   con   gli   obiettivi
          generali di  politica  energetica  nazionale,  fatto  salvo
          quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29
          dicembre 2003, n. 387". 
              Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  82-sexies
          della  legge  23-8-2004,  n.  239,  recante  "Riordino  del
          settore  energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il
          riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"
          come modificato dalla presente legge: 
              "82-sexies. Le attivita' finalizzate  a  migliorare  le
          prestazioni degli impianti di coltivazione di  idrocarburi,
          compresa la perforazione e la reiniezione  delle  acque  di
          strato o della frazione gassosa estratta in giacimento,  se
          effettuate a partire da opere esistenti e  nell'ambito  dei
          limiti di produzione ed emissione dei programmi  di  lavoro
          gia' approvati, sono soggette ad autorizzazione  rilasciata
          dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi  e  la
          geotermia.  Le  autorizzazioni  relative  alla  reiniezione
          delle acque di strato o della frazione gassosa estratta  in
          giacimento  sono  rilasciate  con  la  prescrizione   delle
          precauzioni tecniche necessarie a garantire  che  esse  non
          possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri
          ecosistemi." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5,  del  decreto
          legislativo. 30-5-2008 n.  117  recante  "Attuazione  della
          direttiva 2006/21/CE relativa  alla  gestione  dei  rifiuti
          delle industrie estrattive  e  che  modifica  la  direttiva
          2004/35/CE", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5. Piano di gestione dei rifiuti di estrazione 
              1. L'operatore elabora un piano di gestione dei rifiuti
          di estrazione per la riduzione al minimo,  il  trattamento,
          il recupero  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti  stessi,  nel
          rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. 
              2. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' volto a: 
              a) prevenire o ridurre  la  produzione  di  rifiuti  di
          estrazione e la loro pericolosita', in particolare: 
              1)  tenendo  conto  della  gestione  dei   rifiuti   di
          estrazione nella fase di progettazione e nella  scelta  del
          metodo di estrazione e di trattamento dei minerali; 
              2) tenendo conto  delle  modifiche  che  i  rifiuti  di
          estrazione possono  subire  a  seguito  dell'aumento  della
          superficie  e  dell'esposizione  a  particolari  condizioni
          esterne; 
              3) prevedendo la possibilita' di ricollocare i  rifiuti
          di   estrazione   nei   vuoti   e    volumetrie    prodotti
          dall'attivita' estrattiva dopo l'estrazione  del  minerale,
          se l'operazione e' fattibile dal punto di vista  tecnico  e
          economico   e   non   presenta   rischi   per   l'ambiente,
          conformemente  alle  norme  ambientali   vigenti   e,   ove
          pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto; 
              4)  ripristinando  il  terreno  di  copertura  dopo  la
          chiusura  della  struttura  di  deposito  dei  rifiuti   di
          estrazione o, se  non  fosse  possibile  sotto  il  profilo
          pratico, riutilizzando tale terreno altrove; 
              5)  impiegando  sostanze   meno   pericolose   per   il
          trattamento delle risorse minerali; 
              b) incentivare il recupero dei  rifiuti  di  estrazione
          attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica  dei
          rifiuti di estrazione interessati, se queste operazioni non
          comportano rischi per l'ambiente, conformemente alle  norme
          ambientali vigenti e, ove pertinenti, alle prescrizioni del
          presente decreto; 
              c) assicurare lo  smaltimento  sicuro  dei  rifiuti  di
          estrazione a breve e lungo termine, in particolare  tenendo
          conto, nella fase di progettazione, della gestione  durante
          il funzionamento e dopo la chiusura  di  una  struttura  di
          deposito dei rifiuti di estrazione e scegliendo un progetto
          che: 
              1)  preveda,  dopo  la  chiusura  della  struttura   di
          deposito dei rifiuti di estrazione, la necessita' minima  e
          infine  nulla  del  monitoraggio,  del  controllo  e  della
          gestione di detta struttura; 
              2) prevenga, o quanto meno riduca al minimo,  eventuali
          effetti negativi a lungo termine, per esempio riconducibili
          alla fuoriuscita di  inquinanti,  trasportati  dall'aria  o
          dall'acqua, dalla struttura  di  deposito  dei  rifiuti  di
          estrazione; 
              3) garantisca la stabilita' geotecnica a lungo  termine
          di  dighe  o  di  cumuli  che  sorgano   sulla   superficie
          preesistente del terreno. 
              3. Il piano di gestione di  cui  al  comma  1  contiene
          almeno i seguenti elementi: 
              a) la caratterizzazione dei  rifiuti  di  estrazione  a
          norma dell'allegato I e una stima del  quantitativo  totale
          di rifiuti di estrazione che verranno prodotti  nella  fase
          operativa; 
              b) la descrizione delle operazioni che  producono  tali
          rifiuti e degli  eventuali  trattamenti  successivi  a  cui
          questi sono sottoposti; 
              c) la classificazione  proposta  per  la  struttura  di
          deposito dei rifiuti di estrazione conformemente ai criteri
          previsti all'allegato II ed in particolare: 
              1) se  e'  necessaria  una  struttura  di  deposito  di
          categoria A, al piano deve  essere  allegato  in  copia  il
          documento  di  sicurezza  e   salute   redatto   ai   sensi
          dell'articolo 6, comma 1, del decreto  legislativo  n.  624
          del 1996, integrato secondo quanto indicato all'articolo 6,
          comma 3, del presente decreto; 
              2) se l'operatore ritiene che non  sia  necessaria  una
          struttura  di  deposito   di   categoria   A,   sufficienti
          informazioni  che  giustifichino  tale   scelta,   compresa
          l'individuazione di eventuali rischi di incidenti; 
              d)  la  descrizione  delle  modalita'  in  cui  possono
          presentarsi gli  effetti  negativi  sull'ambiente  e  sulla
          salute  umana  a  seguito  del  deposito  dei  rifiuti   di
          estrazione e delle misure preventivi da adottare al fine di
          ridurre  al  minimo   l'impatto   ambientale   durante   il
          funzionamento e dopo la chiusura, compresi gli  aspetti  di
          cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b), d) ed e); 
              e) le procedure di controllo e di monitoraggio proposte
          ai sensi dell'articolo 10, se applicabile, e 11,  comma  3,
          lettera c); 
              f) il piano  proposto  per  la  chiusura,  comprese  le
          procedure connesse al ripristino  e  alla  fase  successiva
          alla chiusura ed il monitoraggio di cui all'articolo 12; 
              g) le misure  per  prevenire  il  deterioramento  dello
          stato dell'acqua conformemente alle finalita' stabilite dal
          decreto legislativo n. 152 del 2006, parte  terza,  sezione
          II,  titolo  I  e  per  prevenire  o  ridurre   al   minimo
          l'inquinamento  dell'atmosfera  e  del   suolo   ai   sensi
          dell'articolo 13; 
              h) la descrizione dell'area che ospitera' la  struttura
          di deposito di rifiuti di estrazione, ivi comprese  le  sue
          caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche; 
              i) l'indicazione delle modalita' in accordo alle  quali
          l'opzione e il metodo  scelti  conformemente  al  comma  2,
          lettera a), numero 1), rispondono agli obiettivi di cui  al
          comma 2, lettera a). 
              4. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' modificato
          se subentrano modifiche sostanziali nel funzionamento della
          struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel  tipo
          di  rifiuti  di  estrazione  depositati  ed   e'   comunque
          riesaminato ogni cinque anni. Le eventuali  modifiche  sono
          notificate all'autorita' competente. 
              5. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' presentato
          come sezione del piano  globale  dell'attivita'  estrattiva
          predisposto al  fine  dell'ottenimento  dell'autorizzazione
          all'attivita' estrattiva  stessa  da  parte  dell'autorita'
          competente. A condizione che vengano  rispettate  tutte  le
          disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di
          cui  al  comma  3  siano  state  fornite  in  altri   piani
          predisposti ai sensi della normativa  vigente,  l'operatore
          puo'  allegare  integralmente  o  in  parte  detti   piani,
          indicando le parti che comprendono dette informazioni. 
              5-bis.  Ai  fini  di  un'efficace  applicazione   delle
          disposizioni dei commi da 1 a 4, l'operatore e'  tenuto  ad
          avere un registro delle  quantita'  esatte  di  rifiuti  di
          estrazione   solidi   e    liquidi,    pena    la    revoca
          dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva. 
              6. L'autorita' competente approva il piano  di  cui  al
          comma 1 e le eventuali modifiche di cui al  comma  4  e  ne
          controlla l'attuazione." 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 110 della L.
          23-8-2004, n. 239, recante Riordino del settore energetico,
          nonche'  delega  al  Governo   per   il   riassetto   delle
          disposizioni vigenti in materia di energia come  modificato
          dalla presente legge: 
              "110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente legge le  spese  per  le  attivita'  svolte  dagli
          uffici della Direzione generale per l'energia e le  risorse
          minerarie del Ministero delle attivita'  produttive,  quali
          autorizzazioni,  permessi   o   concessioni,   volte   alla
          realizzazione  e   alla   verifica   di   impianti   e   di
          infrastrutture energetiche di  competenza  statale  il  cui
          valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro,  salvo
          esclusione  disposta  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          attivita' produttive, per le relative istruttorie  tecniche
          e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche
          e operative, sono poste a carico del  soggetto  richiedente
          tramite il versamento  di  un  contributo  di  importo  non
          superiore  all'1  per  mille  del  valore  delle  opere  da
          realizzare. L'obbligo di versamento  non  si  applica  agli
          impianti o alle infrastrutture per i  quali  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge si sia gia' conclusa
          l'istruttoria." 
              Si  riporta  il  testo   dell'articolo   144,   decreto
          legislativo 3-4-2006  n.  152  recante  "Norme  in  materia
          ambientale", come modificato dalla presente legge: 
              "ART. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche) 
              1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche'
          non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio  dello
          Stato. 
              2. Le acque costituiscono una risorsa che  va  tutelata
          ed utilizzata secondo criteri  di  solidarieta';  qualsiasi
          loro uso e' effettuato salvaguardando le aspettative  ed  i
          diritti delle generazioni future a  fruire  di  un  integro
          patrimonio ambientale. 
              3. La disciplina degli usi delle acque  e'  finalizzata
          alla loro razionalizzazione,  allo  scopo  di  evitare  gli
          sprechi e di favorire il  rinnovo  delle  risorse,  di  non
          pregiudicare   il   patrimonio   idrico,   la   vivibilita'
          dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la  fauna  e
          la  flora  acquatiche,  i  processi  geomorfologici  e  gli
          equilibri idrologici. 
              4. Gli usi diversi dal consumo  umano  sono  consentiti
          nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e
          a condizione che non ne pregiudichino la qualita'. 
              4-bis. Ai fini della  tutela  delle  acque  sotterranee
          dall'inquinamento e per promuovere  un  razionale  utilizzo
          del patrimonio idrico nazionale,  tenuto  anche  conto  del
          principio di precauzione  per  quanto  attiene  al  rischio
          sismico e alla prevenzione di  incidenti  rilevanti,  nelle
          attivita'  di  ricerca  o   coltivazione   di   idrocarburi
          rilasciate  dallo  Stato  sono   vietati   la   ricerca   e
          l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio  dei
          relativi titoli minerari. A tal fine e'  vietata  qualunque
          tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di  fluidi
          liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata
          a produrre o favorire  la  fratturazione  delle  formazioni
          rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e  lo  shale
          oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di
          coltivazione comunicano, entro  il  31  dicembre  2014,  al
          Ministero   dello   sviluppo   economico,   al    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          all'Istituto  nazionale  di  geofisica  e  vulcanologia   e
          all'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale, i dati e le informazioni relativi  all'utilizzo
          pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil,
          anche in via sperimentale, compresi quelli  sugli  additivi
          utilizzati  precisandone  la   composizione   chimica.   Le
          violazioni  accertate  delle  prescrizioni   previste   dal
          presente articolo determinano  l'automatica  decadenza  dal
          relativo titolo concessorio o dal permesso. 
              5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono
          disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del  riparto
          delle competenze costituzionalmente determinato." 
              Il  testo  dell'articolo  30,  comma  11,  della  legge
          23-7-2009 n. 99 recante "Disposizioni  per  lo  sviluppo  e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia" e' il seguente: 
              "11.  Il   regime   di   sostegno   previsto   per   la
          cogenerazione ad alto rendimento di cui al secondo  periodo
          del comma 1 dell' articolo  6  del  decreto  legislativo  8
          febbraio 2007, n. 20, e' riconosciuto per  un  periodo  non
          inferiore a dieci anni, limitatamente  alla  nuova  potenza
          entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore  del
          medesimo  decreto   legislativo,   a   seguito   di   nuova
          costruzione  o   rifacimento   nonche'   limitatamente   ai
          rifacimenti di impianti esistenti. Il  medesimo  regime  di
          sostegno  e'  riconosciuto  sulla  base  del  risparmio  di
          energia   primaria,   anche   con   riguardo    all'energia
          autoconsumata sul sito di produzione,  assicurando  che  il
          valore economico dello stesso regime  di  sostegno  sia  in
          linea con quello riconosciuto nei principali  Stati  membri
          dell'Unione  europea  al  fine  di  perseguire  l'obiettivo
          dell'armonizzazione   ed    evitare    distorsioni    della
          concorrenza.  Con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico, da emanare entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, sono definiti i  criteri  e
          le modalita' per il riconoscimento dei benefici di  cui  al
          presente comma, nonche', con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da
          adottare entro la medesima data, dei benefici di  cui  all'
          articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,
          garantendo la non cumulabilita' delle forme incentivanti."