Art. 39 
 
 
                      Revisione degli incentivi 
             per i veicoli a basse emissioni complessive 
 
  1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante  misure  urgenti
per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 17-bis, il comma 2, lettera c), e'  sostituito  dal
seguente: 
  «c) per veicoli, di cui all'articolo 47, comma 1, lettere  e),  f),
g) ed n) del codice della strada di cui  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive  modificazioni,  appartenenti  alle
categorie M1, N1, L comprensivo delle categorie L1e, L2e,  L3e,  L4e,
L5e, L6e, L7e di cui al comma 2 del  medesimo  articolo  47,  nonche'
quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f)  e  g)
del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;» 
  b) all'articolo 17-decies, sono apportate le seguenti modifiche: 
  1) al comma 1, (( alinea )), dopo le parole:  «anche  in  locazione
finanziaria» e prima delle parole:  «un  veicolo»  sono  inserite  le
seguenti: «e immatricolano», e le parole: «(( da almeno dodici  mesi,
))» sono soppresse; 
  2) al comma 1, lettera a), le parole «20 per cento» sono sostituite
dalle seguenti «fino al 20 per cento»; 
  3) al comma 1, lettera b) le parole «15 per cento» sono  sostituite
dalle seguenti «fino al 15 per cento»; 
  4) al comma 1, lettera c) le parole «20 per cento» sono  sostituite
dalle seguenti «fino al 20 per cento»; 
  5) al comma 1, lettera d) le parole «15 per cento» sono  sostituite
dalle seguenti «fino al 15 per cento»; 
  6) al comma 1, lettera e) le parole «20 per cento» sono  sostituite
dalle seguenti «fino al 20 per cento»; 
  7) al comma 1, lettera f) le parole «15 per cento» sono  sostituite
dalle seguenti «fino al 15 per cento»; 
  8) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Il  contributo
spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla  data
di operativita' della piattaforma  di  prenotazione  dei  contributi,
resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web  www.bec.mise.gov.it,
e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:»; 
  9) al comma 2, lettera  c),  le  parole  «e  risulti  immatricolato
almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo  nuovo  di
cui alla lettera b)» sono soppresse; 
  10) al comma 2, lettera d) le parole «da almeno dodici  mesi  dalla
data di acquisto del veicolo nuovo di  cui  alla  lettera  b),»  sono
soppresse; 
  c) all'articolo 17-undecies, comma 2, lettere a)  e  b)  le  parole
«esclusivamente  come   beni   strumentali   nell'attivita'   propria
dell'impresa»  sono  sostituite  dalle  seguenti  parole  «come  beni
strumentali  nell'attivita'  propria  dell'impresa  o  dati   ((   in
disponibilita' ai dipendenti in uso  proprio  e  per  lo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa ))». 
  (( 1-bis. All'articolo 19, comma  6,  del  decreto  legislativo  13
marzo 2013, n. 30, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
  «d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a
partire dalle aree e dai siti protetti  nazionali,  internazionali  e
dell'Unione europea, anche  mediante  l'impiego  di  idonei  mezzi  e
strutture  per  il  monitoraggio,  il  controllo   e   il   contrasto
dell'inquinamento». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 47 e  54,  comma  1,
          del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
          modificazioni (Nuovo codice della strada): 
              "Articolo 47 (Classificazione dei veicoli) 
              1. I veicoli si  classificano,  ai  fini  del  presente
          codice, come segue: 
              a) veicoli a braccia; 
              b) veicoli a trazione animale; 
              c) velocipedi; 
              d) slitte; 
              e) ciclomotori; 
              f) motoveicoli; 
              g) autoveicoli; 
              h) filoveicoli; 
              i) rimorchi; 
              l) macchine agricole; 
              m) macchine operatrici; 
              n) veicoli con caratteristiche atipiche. 
              2. I veicoli a motore e i  loro  rimorchi,  di  cui  al
          comma 1, lettere e), f), g), h),  i)  e  n)  sono  altresi'
          classificati   come   segue   in   base   alle    categorie
          internazionali: 
              a) - categoria L1e: veicoli a due ruote  la  cilindrata
          del cui motore (se si tratta di motore termico) non  supera
          i  50  cc  e  la  cui  velocita'  massima  di   costruzione
          (qualunque sia il sistema di promulsione) non supera  i  45
          km/h; 
              - categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
          cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
          il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h; 
              - categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i 45 km/h; 
              - categoria  L4e:  veicoli  a  tre  ruote  asimmetriche
          rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i  45  km/h  (motocicli  con
          carrozzetta laterale); 
              -  categoria  L5e:  veicoli  a  tre  ruote  simmetriche
          rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i 45 km/h; 
              - categoria L6e: quadricicli leggeri, la  cui  massa  a
          vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa  delle
          batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita'  massima
          per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h  e  la  cui
          cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50  cm³  per  i
          motori ad accensione comandata; o la  cui  potenza  massima
          netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori,  a
          combustione interna; o la  cui  potenza  nominale  continua
          massima  e'  inferiore  o  uguale  a  4  kW  per  i  motori
          elettrici. Tali veicoli  sono  conformi  alle  prescrizioni
          tecniche applicabili  ai  ciclomotori  a  tre  ruote  della
          categoria L2e,  salvo  altrimenti  disposto  da  specifiche
          disposizioni comunitarie; 
              - categoria L7e: i quadricicli, diversi  da  quelli  di
          cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o
          pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al  trasporto
          di merci), esclusa la massa delle batterie  per  i  veicoli
          elettrici, e la cui potenza massima  netta  del  motore  e'
          inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli  sono  considerati
          come tricicli e sono conformi  alle  prescrizioni  tecniche
          applicabili  ai  tricicli   della   categoria   L5e   salvo
          altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; 
              b)  -  categoria  M:  veicoli  a  motore  destinati  al
          trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; 
              - categoria  M1:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi al massimo otto posti  a  sedere  oltre  al
          sedile del conducente; 
              - categoria  M2:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
          del conducente e massa massima non superiore a 5 t; 
              - categoria  M3:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
          del conducente e massa massima superiore a 5 t; 
              c)  -  categoria  N:  veicoli  a  motore  destinati  al
          trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; 
              - categoria  N1:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; 
              - categoria  N2:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa  massima  superiore  a  3,5  t  ma  non
          superiore a 12 t; 
              - categoria  N3:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa massima superiore a 12 t; 
              d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); 
              -  categoria  O1:  rimorchi  con  massa   massima   non
          superiore a 0,75 t; 
              - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore  a
          0,75 t ma non superiore a 3,5 t; 
              - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore  a
          3,5 t ma non superiore a 10 t; 
              - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore  a
          10 t.". 
              "Articolo 54 (Autoveicoli) 
              1. Gli autoveicoli sono veicoli  a  motore  con  almeno
          quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in: 
              a)  autovetture:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello  del
          conducente; 
              b) autobus: veicoli destinati al trasporto  di  persone
          equipaggiati con piu' di nove  posti  compreso  quello  del
          conducente; 
              c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli  aventi
          una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5  t
          o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati  al
          trasporto di persone e di cose e  capaci  di  contenere  al
          massimo nove posti compreso quello del conducente; 
              d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose  e
          delle persone addette all'uso o  al  trasporto  delle  cose
          stesse; 
              e) trattori stradali: veicoli destinati  esclusivamente
          al traino di rimorchi o semirimorchi; 
              f)  autoveicoli  per   trasporti   specifici:   veicoli
          destinati al trasporto di determinate cose o di persone  in
          particolari condizioni, caratterizzati  dall'essere  muniti
          permanentemente di speciali attrezzature  relative  a  tale
          scopo; 
              g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati
          dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
          e destinati prevalentemente al trasporto proprio.  Su  tali
          veicoli e' consentito il  trasporto  del  personale  e  dei
          materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e
          di persone e cose connesse alla  destinazione  d'uso  delle
          attrezzature stesse; 
              h) autotreni: complessi di veicoli  costituiti  da  due
          unita' distinte, agganciate, delle quali  una  motrice.  Ai
          soli fini della applicazione dell'art. 61,  commi  1  e  2,
          costituiscono un'unica unita' gli autotreni  caratterizzati
          in modo  permanente  da  particolari  attrezzature  per  il
          trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
          se vengono superate le dimensioni massime di  cui  all'art.
          61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale; 
              i) autoarticolati: complessi di veicoli  costituiti  da
          un trattore e da un semirimorchio; 
              l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi
          collegati tra loro da una sezione snodata. Su  questi  tipi
          di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in  ciascuno
          dei  due  tronconi  rigidi  sono  comunicanti.  La  sezione
          snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra
          i tronconi rigidi. La connessione e la  disgiunzione  delle
          due parti possono essere effettuate soltanto in officina; 
              m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria
          ed  attrezzati  permanentemente  per  essere   adibiti   al
          trasporto  e  all'alloggio  di  sette  persone  al  massimo
          compreso il conducente. 
              n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati
          di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di
          materiali di impiego o di risulta dell'attivita'  edilizia,
          stradale, di escavazione mineraria e  materiali  assimilati
          ovvero  che  completano,  durante  la  marcia,   il   ciclo
          produttivo  di  specifici  materiali  per  la   costruzione
          edilizia; tali  veicoli  o  complessi  di  veicoli  possono
          essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di  massa
          stabiliti nell'art. 62 e non  superiori  a  quelli  di  cui
          all'art. 10, comma 8, e comunque nel  rispetto  dei  limiti
          dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi  d'opera  devono
          essere,  altresi',  idonei  allo  specifico   impiego   nei
          cantieri o utilizzabili a  uso  misto  su  strada  e  fuori
          strada. 
              (Omissis)". 
              Si  riporta  il   testo   dell'articolo   17-decies   e
          dell'articolo 17-undecies, comma 2, lettere a)  e  b),  del
          decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti
          per la crescita del Paese, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese), come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 17-decies (Incentivi per l'acquisto di veicoli) 
              1.  A  coloro  che  acquistano  in  Italia,  anche   in
          locazione finanziaria, e immatricolano un veicolo nuovo  di
          fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano per
          la rottamazione un  veicolo  di  cui  siano  proprietari  o
          utilizzatori,  in  caso  di   locazione   finanziaria,   e'
          riconosciuto un contributo pari al: 
              a) fino al 20 per cento del  prezzo  di  acquisto,  nel
          2013 e 2014, fino ad  un  massimo  di  5.000  euro,  per  i
          veicoli  a  basse  emissioni  complessive   che   producono
          emissioni di CO 2 non superiori a 50 g/km; 
              b) fino al 15 per cento del  prezzo  di  acquisto,  nel
          2015, fino ad un massimo di 3.500 euro,  per  i  veicoli  a
          basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2
          non superiori a 50 g/km; 
              c) fino al 20 per cento del  prezzo  di  acquisto,  nel
          2013 e 2014, fino ad  un  massimo  di  4.000  euro,  per  i
          veicoli  a  basse  emissioni  complessive   che   producono
          emissioni di CO 2 non superiori a 95 g/km; 
              d) fino al 15 per cento del  prezzo  di  acquisto,  nel
          2015, fino ad un massimo di 3.000 euro,  per  i  veicoli  a
          basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2
          non superiori a 95 g/km; 
              e) fino al 20 per cento del  prezzo  di  acquisto,  nel
          2013 e 2014, fino ad  un  massimo  di  2.000  euro,  per  i
          veicoli  a  basse  emissioni  complessive   che   producono
          emissioni di CO 2 non superiori a 120 g/km; 
              f) fino al 15 per cento del  prezzo  di  acquisto,  nel
          2015, fino ad un massimo di 1.800 euro,  per  i  veicoli  a
          basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2
          non superiori a 120 g/km. 
              2. Il contributo spetta  per  i  veicoli  acquistati  e
          immatricolati a partire dalla data  di  operativita'  della
          piattaforma di prenotazione dei contributi, resa  nota  per
          gli anni 2014 e 2015 sul sito  web  wwv.bec.mise.gov.it,  e
          fino al 31 dicembre 2015 a condizione che: 
              a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in
          parti uguali tra un contributo statale,  nei  limiti  delle
          risorse di cui all'articolo 17-undecies,  comma  1,  e  uno
          sconto praticato dal venditore; 
              b)  il  veicolo   acquistato   non   sia   stato   gia'
          immatricolato in precedenza; 
              c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga
          alla medesima categoria del veicolo acquistato; 
              d)  il  veicolo  consegnato  per  la  rottamazione  sia
          intestato,   allo   stesso   soggetto    intestatario    di
          quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di
          acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione
          finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno
          dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto  veicolo
          o a uno dei predetti familiari; 
              e) nell'atto di acquisto sia  espressamente  dichiarato
          che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione  e
          siano indicate le  misure  dello  sconto  praticato  e  del
          contributo statale di cui al comma 1. 
              3. Entro quindici giorni dalla  data  di  consegna  del
          veicolo nuovo, il  venditore  ha  l'obbligo,  pena  il  non
          riconoscimento del contributo,  di  consegnare  il  veicolo
          usato ad un demolitore e di  provvedere  direttamente  alla
          richiesta di cancellazione per demolizione  allo  sportello
          telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui
          al decreto del Presidente  della  Repubblica  19  settembre
          2000, n. 358. 
              4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere
          rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case
          costruttrici o ai centri appositamente  autorizzati,  anche
          convenzionati  con  le  stesse,  al  fine  della  messa  in
          sicurezza, della demolizione, del recupero di  materiali  e
          della rottamazione. 
              5. Il contributo e' corrisposto dal venditore  mediante
          compensazione con il prezzo di acquisto. 
              6. Le imprese costruttrici o importatrici  del  veicolo
          nuovo rimborsano al venditore l'importo  del  contributo  e
          recuperano detto importo quale credito di  imposta  per  il
          versamento delle ritenute dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche operate in qualita' di sostituto  d'imposta
          sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul  reddito
          delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle
          societa' e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute,  anche
          in acconto, per  l'esercizio  in  cui  viene  richiesto  al
          pubblico   registro   automobilistico    l'originale    del
          certificato di proprieta' e per i successivi. 
              7. Fino al 31 dicembre del  quinto  anno  successivo  a
          quello in cui e' stata emessa la  fattura  di  vendita,  le
          imprese costruttrici o importatrici conservano la  seguente
          documentazione, che  deve  essere  ad  esse  trasmessa  dal
          venditore: 
              a) copia  della  fattura  di  vendita  e  dell'atto  di
          acquisto; 
              b) copia del libretto e della carta di  circolazione  e
          del foglio complementare o del  certificato  di  proprieta'
          del veicolo usato  o,  in  caso  di  loro  mancanza,  copia
          dell'estratto cronologico; 
              c) originale del  certificato  di  proprieta'  relativo
          alla  cancellazione  per  demolizione,   rilasciato   dallo
          sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 3; 
              d)  certificato  dello  stato  di  famiglia,  nel  caso
          previsto dal comma 2, lettera d).". 
              "Articolo 17-undecies  (Fondo  per  l'erogazione  degli
          incentivi) 
              (Omissis) 
              2. Le risorse del fondo di cui al comma  1  sono  cosi'
          ripartite per l'anno 2013: 
              a) 15 milioni di euro,  per  provvedere  all'erogazione
          dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma
          1, lettere a)  e  c),  erogati  a  beneficio  di  tutte  le
          categorie  di  acquirenti,  assicurando  comunque  che   le
          risorse medesime siano assegnate per una quota pari  al  70
          per cento alla sostituzione di veicoli pubblici  o  privati
          destinati all'uso di terzi come definito  dall'articolo  82
          del codice della strada, di cui al decreto  legislativo  30
          aprile 1992,  n.  285,  o  alla  sostituzione  dei  veicoli
          utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e
          destinati  ad  essere  utilizzati  come  beni   strumentali
          nell'attivita'   propria    dell'impresa    o    dati    in
          disponibilita' ai  dipendenti  in  uso  proprio  e  per  lo
          svolgimento dell'attivita' lavorativa; 
              b) 25 milioni di euro,  per  provvedere  all'erogazione
          dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma
          1,  lettera  e),  esclusivamente  per  la  sostituzione  di
          veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi  come
          definito dall'articolo 82 del codice della strada,  di  cui
          al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  o  alla
          sostituzione  dei  veicoli  utilizzati  nell'esercizio   di
          imprese,  arti  e  professioni,  e  destinati   ad   essere
          utilizzaticome  beni  strumentali  nell'attivita'   propria
          dell'impresa o dati in disponibilita' ai dipendenti in  uso
          proprio e per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa; 
              (Omissis)".