(( Art. 39-bis Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti 1. La lettera tt) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e' sostituita dalla seguente: «tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno: a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; b) il 50 per cento di calore di scarto; c) il 75 per cento di calore cogenerato; d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti». ))