Art. 25 
 
             (Anticipazione obbligo fattura elettronica) 
 
  1. Nell'ambito del piu' ampio programma di  digitalizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche   definito   dall'Agenzia   per   l'Italia
digitale, al fine di accelerare  il  completamento  del  percorso  di
adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei  rapporti
economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della  fattura  elettronica  da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi  dell'articolo  1,
commi da 209 a 213,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244",  e'
anticipato  al  31  marzo  2015.  Alla  medesima  data,  sentita   la
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' anticipato il termine dal quale  decorrono
gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55  del  2013,  per  le
amministrazioni locali di cui al comma 209 della citata legge n.  244
del 2007. 
  2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni,   le  fatture  elettroniche
emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: 
    1)  il Codice identificativo di gara  (CIG),  tranne  i  casi  di
esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136; 
    2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative
a  opere  pubbliche,  interventi   di   manutenzione   straordinaria,
interventi finanziati da contributi  comunitari  e  ove  previsto  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
  3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al  pagamento
delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig  e  Cup  ai
sensi del comma 2.