Art. 26 
 
            (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi) 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 66, il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
      "7. Gli  avvisi  e  i  bandi  sono  altresi'  pubblicati  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa
ai contratti pubblici, sul «profilo di  committente»  della  stazione
appaltante, ed entro i successivi due  giorni  lavorativi,  sul  sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.  20,  e
sul sito informatico presso l'Osservatorio, con  l'indicazione  degli
estremi di pubblicazione sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana e' effettuata entro il sesto  giorno  feriale  successivo  a
quello del ricevimento della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio
inserzioni  dell'Istituto  poligrafico  e  zecca  dello   Stato.   La
pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari  o  aggiuntive
rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e  nell'allegato  IX
A, avviene esclusivamente in via telematica  e  non  puo'  comportare
oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. 
      7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai  contratti
pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui
all'allegato  IX  A  sono   rimborsate   alla   stazione   appaltante
dall'aggiudicatario   entro   il   termine   di    sessanta    giorni
dall'aggiudicazione."; 
    b) all'articolo 122, il comma 5, e' sostituito dai seguenti: 
      "5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore  a
cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, serie speciale relativa ai  contratti  pubblici,
sul «profilo di committente» della stazione appaltante,  ed  entro  i
successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto  del  Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001,  n.  20  e  sul  sito  informatico
presso   l'Osservatorio,   con   l'indicazione   degli   estremi   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.  I
bandi relativi a contratti di  importo  inferiore  a  cinquecentomila
euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono  i
lavori e nel profilo di committente della  stazione  appaltante;  gli
effetti  giuridici  connessi  alla  pubblicazione   decorrono   dalla
pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.  Si  applica,  comunque,
quanto previsto dall'articolo 66, comma 15.  La  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata  entro  il
sesto giorno  feriale  successivo  a  quello  del  ricevimento  della
documentazione  da  parte   dell'Ufficio   inserzioni   dell'Istituto
poligrafico e zecca dello Stato.  La  pubblicazione  di  informazioni
ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate  nel
presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in  via
telematica e non puo' comportare  oneri  finanziari  a  carico  delle
stazioni appaltanti. 
      5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai  contratti
pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui
all'allegato  IX  A  sono   rimborsate   alla   stazione   appaltante
dall'aggiudicatario   entro   il   termine   di    sessanta    giorni
dall'aggiudicazione.".