Art. 16 
 
 
Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su crediti enti  creditizi
               e finanziari e imprese di assicurazione 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modifiche all'articolo 106: il comma 3 e' sostituito  dal
seguente: «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui  al  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le  perdite  su
crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale  titolo  e  le
perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili
integralmente nell'esercizio in cui sono  rilevate  in  bilancio.  Ai
fini del presente comma le  svalutazioni  e  le  perdite  diverse  da
quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si  assumono  al
netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»; 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  dal  periodo  di
imposta in corso al 31 dicembre 2015. 
  3. In via transitoria, per il  primo  periodo  di  applicazione  le
svalutazioni e le perdite di cui al comma  1  diverse  dalle  perdite
realizzate mediante cessione a titolo  oneroso  sono  deducibili  nei
limiti del 75 del loro ammontare. L'eccedenza e'  deducibile  secondo
le modalita' stabilite al comma 4. 
  4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite  su
crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del  comma  3
dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma  1
sono deducibili per il 5 per cento del  loro  ammontare  nel  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2017,  per  il  10  per  cento  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12  per  cento
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per  il  5  per  cento  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. 
  5. Ai  fini  della  determinazione  dell'acconto  dell'imposta  sul
reddito delle societa' dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non  si  tiene
conto delle modifiche operate dai commi da 1 a 4. 
  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita dalla
seguente: 
    «c-bis) rettifiche e riprese di valore nette  per  deterioramento
dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la
clientela iscritti in bilancio a tale titolo.»; 
    b) all'articolo 7, comma 1, la lettera b-bis) e' sostituita dalla
seguente: 
    «b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore  nette
per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle  riconducibili
a crediti nei confronti di assicurati iscritti  in  bilancio  a  tale
titolo.». 
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano  dal  periodo  di
imposta in corso al 31 dicembre 2015. 
  8. In via transitoria, per il  primo  periodo  di  applicazione  le
rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore  nette
di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del  75  per  cento  del
loro  ammontare.  L'eccedenza  e'  deducibile  secondo  le  modalita'
stabilite al comma 9. 
  9. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche,  le  perdite,  le
svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6  iscritte
in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e  non
ancora  dedotte  ai  sensi  della  lettera   c-bis)   del   comma   1
dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma  1  dell'articolo  7
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore
anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono deducibili  per
il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in  corso  al
31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in  corso
al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento  nel  periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al  31
dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2025. 
  10.  Ai  fini  della   determinazione   dell'acconto   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive dovuto per il periodo  d'imposta
in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi
non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 6 a 9. 
  11. Le maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del  presente
articolo, valutate in 137 milioni di euro per il 2016, in 107 milioni
di euro per il 2017, in 505 milioni di  euro  per  il  2018,  in  130
milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il  2021,  in
360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il  2023,
in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro  annui  a
decorrere dal 2025, confluiscono nel fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  12. All'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole "con decreto" sono sostituite dalle  seguenti  "con  uno  o
piu' decreti". 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico  delle  imposte  sui  redditi
          [Testo post riforma 2004] ), come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 106. Svalutazione dei  crediti  e  accantonamenti
          per rischi su crediti [Testo post riforma 2004] 
              1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in  bilancio,
          per l'importo non coperto  da  garanzia  assicurativa,  che
          derivano dalle cessioni di  beni  e  dalle  prestazioni  di
          servizi  indicate  nel  comma  1  dell'articolo  85,   sono
          deducibili in ciascun esercizio nel limite dello  0,50  per
          cento del valore nominale o  di  acquisizione  dei  crediti
          stessi. Nel computo del limite  si  tiene  conto  anche  di
          accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione  non  e'
          piu'   ammessa   quando   l'ammontare   complessivo   delle
          svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il  5  per
          cento del valore nominale o  di  acquisizione  dei  crediti
          risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. 
              2.  Le  perdite  sui  crediti  di  cui  al   comma   1,
          determinate  con  riferimento  al  valore  nominale  o   di
          acquisizione dei crediti stessi, sono  deducibili  a  norma
          dell'articolo 101,  limitatamente  alla  parte  che  eccede
          l'ammontare  complessivo   delle   svalutazioni   e   degli
          accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.  Se  in  un
          esercizio  l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  e
          degli accantonamenti dedotti eccede  il  5  per  cento  del
          valore nominale o di acquisizione dei crediti,  l'eccedenza
          concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. 
              3. Per gli  enti  creditizi  e  finanziari  di  cui  al
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni
          e le perdite su crediti  verso  la  clientela  iscritti  in
          bilancio a tale titolo e  le  perdite  realizzate  mediante
          cessione a titolo  oneroso  sono  deducibili  integralmente
          nell'esercizio in cui sono rilevate in  bilancio.  Ai  fini
          del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse  da
          quelle realizzate mediante cessione  a  titolo  oneroso  si
          assumono  al  netto   delle   rivalutazioni   dei   crediti
          risultanti in bilancio. 
              3-bis. (abrogato) 
              4. Per gli enti creditizi e  finanziari  nell'ammontare
          dei crediti rilevanti ai  fini  del  presente  articolo  si
          comprendono  anche  quelli  impliciti  nei   contratti   di
          locazione finanziaria. 
              5.(abrogato)." 
              - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del  decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. Determinazione  del  valore  della  produzione
          netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari . 
              In vigore dal 27 giugno 2015 
              1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
          indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
          1992, n.  87,  e  successive  modificazioni,  salvo  quanto
          previsto  nei  successivi  commi,  la  base  imponibile  e'
          determinata dalla somma algebrica delle seguenti  voci  del
          conto  economico  redatto  in   conformita'   agli   schemi
          risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi  dell'articolo
          9, comma 1, del decreto legislativo 28  febbraio  2005,  n.
          38: 
              a) margine d'intermediazione ridotto del 50  per  cento
          dei dividendi; 
              b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
          funzionale per un importo pari al 90 per cento; 
              c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
          per cento; 
              c-bis)  rettifiche  e  riprese  di  valore  nette   per
          deterioramento  dei   crediti,   limitatamente   a   quelle
          riconducibili ai crediti verso  la  clientela  iscritti  in
          bilancio a tale titolo. 
              2. Per le societa' di intermediazione mobiliare  e  gli
          intermediari,  diversi   dalle   banche,   abilitati   allo
          svolgimento   dei   servizi   di   investimento    indicati
          nell'articolo 1  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  iscritti  nell'albo
          previsto dall'articolo  20  dello  stesso  decreto,  assume
          rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e
          proventi assimilati relativi alle operazioni di  riporto  e
          di pronti contro termine e le commissioni  attive  riferite
          ai servizi prestati dall'intermediario  e  la  somma  degli
          interessi  passivi  e  oneri   assimilati   relativi   alle
          operazioni di riporto e  di  pronti  contro  termine  e  le
          commissioni   passive   riferite   ai   servizi    prestati
          dall'intermediario. 
              3. Per le societa' di  gestione  dei  fondi  comuni  di
          investimento, di cui  al  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni, si assume la differenza tra  le  commissioni
          attive e passive. 
              4.  Per  le  societa'  di   investimento   a   capitale
          variabile, si assume la differenza tra  le  commissioni  di
          sottoscrizione e le commissioni passive dovute  a  soggetti
          collocatori. 
              5. Per i soggetti indicati nei  commi  2,  3  e  4,  si
          deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e  c)
          del comma 1 nella misura ivi indicata. 
              6. I componenti positivi e negativi si  assumono  cosi'
          come risultanti dal conto economico dell'esercizio  redatto
          secondo i criteri contenuti nei provvedimenti  della  Banca
          d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006,  adottati  ai
          sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo  28  febbraio
          2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente  nei  supplementi
          ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio  2006
          e  n.  58  del  10  marzo  2006.  Si  applica  il  comma  4
          dell'articolo 5. 
              7. Per la  Banca  d'Italia  e  l'Ufficio  italiano  dei
          cambi, per i quali assumono rilevanza i  bilanci  compilati
          in conformita' ai criteri di  rilevazione  e  di  redazione
          adottati  dalla  Banca  centrale  europea  ai  sensi  dello
          Statuto del Sistema europeo di  banche  centrali  (SEBC)  e
          alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia,  la
          base imponibile e' determinata dalla somma algebrica  delle
          seguenti componenti: 
              a) interessi netti; 
              b)  risultato  netto  da  commissioni,  provvigioni   e
          tariffe; 
              c) costi per servizi di produzione di banconote; 
              d) risultato netto della  redistribuzione  del  reddito
          monetario; 
              e)  ammortamenti  delle  immobilizzazioni  materiali  e
          immateriali, nella misura del 90 per cento; 
              f) spese di amministrazione, nella misura  del  90  per
          cento. 
              8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non  e'
          comunque ammessa la deduzione: dei costi,  dei  compensi  e
          degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da  2)
          a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
          locazione finanziaria, desunta dal contratto;  dell'imposta
          comunale sugli immobili di cui al  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504.  Gli  interessi  passivi  concorrono
          alla formazione del valore della  produzione  nella  misura
          del 96 per cento del loro ammontare. I  contributi  erogati
          in base a  norma  di  legge,  fatta  eccezione  per  quelli
          correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le
          minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili  che  non
          costituiscono    beni    strumentali    per     l'esercizio
          dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita'  dell'impresa,  concorrono  in  ogni
          caso alla formazione  del  valore  della  produzione.  Sono
          comunque ammesse in deduzione  quote  di  ammortamento  del
          costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e  a
          titolo  di  avviamento  in  misura  non  superiore   a   un
          diciottesimo del costo  indipendentemente  dall'imputazione
          al conto economico. 
              9. Per le societa' la cui attivita'  consiste,  in  via
          esclusiva o prevalente, nella assunzione di  partecipazioni
          in  societa'  esercenti   attivita'   diversa   da   quella
          creditizia o finanziaria, per le quali  sussista  l'obbligo
          dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto   legislativo   1º   settembre   1993,   n.    385,
          nell'apposita sezione  dell'elenco  generale  dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario,  la  base  imponibile  e'
          determinata    aggiungendo    al    risultato     derivante
          dall'applicazione dell'articolo 5  la  differenza  tra  gli
          interessi attivi e  proventi  assimilati  e  gli  interessi
          passivi  e  oneri   assimilati.   Gli   interessi   passivi
          concorrono alla  formazione  del  valore  della  produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare." 
              "Art. 7. Determinazione  del  valore  della  produzione
          netta delle imprese di assicurazione. 
              In vigore dal 27 giugno 2015 
              1. Per le imprese di assicurazione, la base  imponibile
          e' determinata apportando  alla  somma  dei  risultati  del
          conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto  tecnico
          dei rami vita (voce 80) del  conto  economico  le  seguenti
          variazioni: 
              a)  gli  ammortamenti  dei  beni  strumentali,  ovunque
          classificati, e le altre spese di amministrazione (voci  24
          e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; 
              b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura  del
          50 per cento; 
              b-bis) le perdite, le  svalutazioni  e  le  riprese  di
          valore nette per deterioramento dei crediti,  limitatamente
          a  quelle  riconducibili  a  crediti   nei   confronti   di
          assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. 
              2. Dalla base imponibile non sono comunque  ammessi  in
          deduzione:  le  spese  per  il   personale   dipendente   e
          assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
          e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da  2)
          a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le  perdite  e  le
          riprese di valore  dei  crediti;  la  quota  interessi  dei
          canoni di locazione  finanziaria,  desunta  dal  contratto;
          l'imposta  comunale  sugli  immobili  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
          concorrono alla  formazione  del  valore  della  produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare. 
              3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
          eccezione  per  quelli  correlati  a  costi   indeducibili,
          nonche' le plusvalenze e le  minusvalenze  derivanti  dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui  produzione
          o al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  dell'impresa,
          concorrono in ogni caso alla formazione  del  valore  della
          produzione. Sono comunque ammesse  in  deduzione  quote  di
          ammortamento del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di
          marchi d'impresa e a titolo di  avviamento  in  misura  non
          superiore a un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico. 
              4. I componenti positivi e negativi si  assumono  cosi'
          come risultanti dal conto economico dell'esercizio  redatto
          in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
          26  maggio  1997,  n.  173,  e  alle  istruzioni  impartite
          dall'ISVAP con il provvedimento  n.  735  del  1º  dicembre
          1997, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015)), come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 1 
              Comma 200 
              In vigore dal 27 giugno 2015 
              200.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.". 
              Riferimento normativo all'articolo 17 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2,  commi  55,
          56-bis, 56-bis.1 e 56-ter  del  decreto-legge  29  dicembre
          2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 2011,  n.  10  (Proroga  di  termini  previsti  da
          disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
          tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie): 
              "Art. 2 Proroghe onerose di termini 
              In vigore dal 31 dicembre 2014 
              1. a 54. ( Omissis) 
              55. In funzione anche della prossima entrata in  vigore
          del nuovo accordo di  Basilea,  le  attivita'  per  imposte
          anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni  e
          perdite  su  crediti  non  ancora   dedotte   dal   reddito
          imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          ovvero alle rettifiche di valore nette  per  deterioramento
          dei  crediti  non  ancora  dedotte  dalla  base  imponibile
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai  sensi
          degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e  7,  comma  1,
          lettera b-bis), del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e
          delle  altre  attivita'  immateriali,  i   cui   componenti
          negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai  fini
          delle imposte sui redditi e  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive, sono trasformate in crediti d'imposta
          qualora  nel  bilancio  individuale  della  societa'  venga
          rilevata una perdita d'esercizio. 
              56. (Omissis) 
              56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate
          iscritte  in  bilancio  relativa  alle   perdite   di   cui
          all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917,  e  derivante  dalla  deduzione  dei
          componenti negativi di reddito  di  cui  al  comma  55,  e'
          trasformata   per   intero   in   crediti   d'imposta.   La
          trasformazione decorre dalla data  di  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la  perdita
          di cui al presente comma. La perdita del periodo  d'imposta
          rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al  periodo
          precedente e' computata  in  diminuzione  del  reddito  dei
          periodi d'imposta successivi per  un  ammontare  pari  alla
          perdita del periodo d'imposta rilevata nella  dichiarazione
          dei redditi  di  cui  al  periodo  precedente  ridotta  dei
          componenti negativi di reddito che hanno  dato  luogo  alla
          quota di attivita' per imposte  anticipate  trasformata  in
          crediti d'imposta ai sensi del presente comma. 
              56-bis.1.   Qualora   dalla   dichiarazione   ai   fini
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive emerga un
          valore della produzione  netta  negativo,  la  quota  delle
          attivita' per imposte anticipate di cui al comma 55 che  si
          riferisce ai componenti negativi di cui al  medesimo  comma
          che  hanno  concorso  alla  formazione  del  valore   della
          produzione netta negativo, e'  trasformata  per  intero  in
          crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data  di
          presentazione  della  dichiarazione  ai  fini  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive in cui viene  rilevato
          il  valore  della  produzione  netta  negativo  di  cui  al
          presente comma. 
              56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56, 56-bis  e
          56-bis.1  si  applica  anche  ai  bilanci  di  liquidazione
          volontaria  ovvero  relativi  a   societa'   sottoposte   a
          procedure  concorsuali  o  di  gestione  delle  crisi,  ivi
          inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e
          alla liquidazione coatta amministrativa di banche  e  altri
          intermediari  finanziari  vigilati  dalla  Banca  d'Italia.
          Qualora il bilancio finale  per  cessazione  di  attivita',
          dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione
          coatta  amministrativa,  evidenzi   un   patrimonio   netto
          positivo, e'  trasformato  in  crediti  d'imposta  l'intero
          ammontare di attivita' per imposte  anticipate  di  cui  ai
          commi 55 e 56. Alle operazioni di  liquidazione  volontaria
          di cui al  presente  comma  si  applicano  le  disposizioni
          previste dall'articolo 37-bis del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              57. a 84. ( Omissis)". 
              Riferimento normativo all'articolo 18 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  (Misure
          urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
          amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari): 
              "Art. 1 (Disposizioni  per  il  ricambio  generazionale
          nelle pubbliche amministrazioni) 
              In vigore dal 19 agosto 2014 
              1. e 2. (Omissis) 
              3. Al fine  di  salvaguardare  la  funzionalita'  degli
          uffici giudiziari, i  trattenimenti  in  servizio,  pur  se
          ancora   non   disposti,   per   i   magistrati   ordinari,
          amministrativi, contabili  e  militari  che  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  ne  abbiano  i
          requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni,  sono
          fatti salvi sino al 31  dicembre  2015  o  fino  alla  loro
          scadenza se prevista in data anteriore. 
              3-bis. a 7. (Omissis)".