Art. 31 Proroga della concessione o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione 1. L'istanza di proroga decennale della concessione di coltivazione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione di cui all'art. 38, comma 5 del decreto legge n. 133/2014 convertito dalla legge n. 164/2014, e' presentata al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente almeno due anni prima della data di scadenza. 2. L'istanza di ulteriore proroga di cui all'art. 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e di cui all'art. 38 comma 5 del decreto legge n. 133/2014 convertito dalla legge n. 164/2014, e' presentata al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente, almeno due anni prima della data di scadenza del periodo di proroga. 3. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono corredate da una dettagliata relazione tecnica contenente la descrizione dei lavori effettuati, i dati sull'andamento produttivo del campo e sulle riserve residue certificate, nonche' dal programma dei lavori da svolgere nel periodo di proroga, con i relativi investimenti, e delle operazioni di recupero ambientale. 4. La proroga di cui ai commi 1 e 2 viene rilasciata secondo le procedure degli art. 10 e art. 11 del presente decreto. Qualora il programma lavori previsto comprenda esclusivamente la prosecuzione della produzione, i lavori di manutenzione e le attivita' non significative come descritte all' art. 34, commi 5, 9 e 10, la proroga viene rilasciata dal Ministero, secondo le modalita' procedimentali adottate per l'intesa tra Stato e regione per la terraferma, fatte salve le eventuali competenze delle altre Amministrazioni interessate.