Art. 31 
 
Proroga della concessione o del titolo concessorio unico in  fase  di
                            coltivazione 
 
  1. L'istanza di proroga decennale della concessione di coltivazione
di cui all'art. 13 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625,
o del titolo  concessorio  unico  in  fase  di  coltivazione  di  cui
all'art. 38, comma 5 del decreto legge n. 133/2014  convertito  dalla
legge n. 164/2014, e' presentata al Ministero ed alla  Sezione  UNMIG
competente almeno due anni prima della data di scadenza. 
  2. L'istanza di ulteriore proroga di cui all'art. 9, comma 8, della
legge 9 gennaio 1991, n. 9 e di cui all'art. 38 comma 5  del  decreto
legge n. 133/2014 convertito dalla legge n. 164/2014,  e'  presentata
al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente, almeno due anni  prima
della data di scadenza del periodo di proroga. 
  3. Le istanze di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  corredate  da  una
dettagliata relazione tecnica contenente la  descrizione  dei  lavori
effettuati, i  dati  sull'andamento  produttivo  del  campo  e  sulle
riserve residue certificate, nonche'  dal  programma  dei  lavori  da
svolgere nel periodo di proroga, con i relativi investimenti, e delle
operazioni di recupero ambientale. 
  4. La proroga di cui ai commi 1 e 2  viene  rilasciata  secondo  le
procedure degli art. 10 e art. 11 del presente  decreto.  Qualora  il
programma lavori previsto comprenda  esclusivamente  la  prosecuzione
della produzione,  i  lavori  di  manutenzione  e  le  attivita'  non
significative come descritte all' art.  34,  commi  5,  9  e  10,  la
proroga  viene  rilasciata  dal  Ministero,  secondo   le   modalita'
procedimentali adottate per l'intesa  tra  Stato  e  regione  per  la
terraferma,  fatte  salve  le  eventuali   competenze   delle   altre
Amministrazioni interessate.