Art. 53 
 
                    Superamento dell'associazione 
               in partecipazione con apporto di lavoro 
 
  1. All'articolo 2549 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Nel caso in  cui
l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui  al  primo  comma
non  puo'  consistere,  nemmeno  in  parte,  in  una  prestazione  di
lavoro.»; 
    b) il comma terzo e' abrogato. 
  2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla  data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  nei  quali  l'apporto
dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte,  in  una
prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione. 
 
          Note all'art. 53: 
              - Si riporta l'articolo 2549 del  codice  civile,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.   2549.   -   (Nozione)   -    TITOLO    VII    -
          Dell'associazione in partecipazione 
              Con il  contratto  di  associazione  in  partecipazione
          l'associante attribuisce all'associato  una  partecipazione
          agli utili della sua impresa o di uno o piu'  affari  verso
          il corrispettivo di un determinato apporto. 
              Nel caso in cui  l'associato  sia  una  persona  fisica
          l'apporto di  cui  al  primo  comma  non  puo'  consistere,
          nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro".