Art. 55 
 
                   Abrogazioni e norme transitorie 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: 
    a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61; 
    b) il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, salvo  quanto
previsto al comma 2 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
    c) l'articolo 3-bis, del decreto-legge 11 giugno  2002,  n.  108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172; 
    d) gli articoli 18, commi 3 e 3-bis, da 20 a  28,  da  33  a  45,
nonche' da 70 a 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003. 
    e) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81; 
    f) l'articolo 32, commi 3, lettera a), dalle parole «ovvero  alla
nullita' del termine apposto al contratto di lavoro» fino alle parole
«e' fissato in 180 giorni», 5 e 6 della legge  4  novembre  2010,  n.
183; 
    g) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, salvo quanto
disposto dall'articolo 47, comma 5; 
    h) l'articolo 1, commi 13 e 30, della legge 28  giugno  2012,  n.
92; 
    i) l'articolo 28, commi da 2 a 6, del decreto-legge  n.  179  del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012; 
    l) l'articolo 8-bis, comma  2,  del  decreto-legge  12  settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128, e successive modificazioni, fatti salvi, fino alla loro
conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento  di  periodi
di formazione in azienda gia' attivati; 
    m) le disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto,   non   espressamente   richiamate,   che   siano
incompatibili con la disciplina da esso introdotta. 
  2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001 e' abrogato
dal 1° gennaio 2017. 
  3. Sino all'emanazione dei decreti  richiamati  dalle  disposizioni
del   presente   decreto   legislativo,   trovano   applicazione   le
regolamentazioni vigenti. 
 
          Note all'art. 55: 
              - Il testo del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
          368  (Attuazione  della   direttiva   1999/70/CE   relativa
          all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato  concluso
          dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dal  CES)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235. 
              - Si riporta l'articolo 9, comma 28, del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): 
              «Art.  9.  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico). - (Omissis). 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118, per l'anno  2014,  il  limite  di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano agli enti locali in  regola
          con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di  cui
          ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
          risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
          comunque la spesa complessiva  non  puo'  essere  superiore
          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
          di alta formazione e specializzazione artistica e  musicale
          trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
          Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  188,
          della legge 23 dicembre 2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di
          ricerca resta fermo, altresi', quanto  previsto  dal  comma
          187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
          successive  modificazioni.  Al  fine   di   assicurare   la
          continuita' dell'attivita' di vigilanza  sui  concessionari
          della rete autostradale, ai sensi dell'art.  11,  comma  5,
          secondo periodo, del decreto-legge  n.  216  del  2011,  il
          presente comma non  si  applica  altresi',  nei  limiti  di
          cinquanta  unita'  di   personale,   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclusivamente  per   lo
          svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del
          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  18   del   citato   decreto
          legislativo n. 276 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.18. (Sanzioni) - 1.  L'esercizio  non  autorizzato
          delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere  a)
          e b), e' punito con la pena dell'ammenda  di  euro  50  per
          ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.  Se
          vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino
          a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al  sestuplo.
          L'esercizio  non  autorizzato  delle   attivita'   di   cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), e' punito con la  pena
          dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1.500 a
          euro 7.500. Se non  vi  e'  scopo  di  lucro,  la  pena  e'
          dell'ammenda  da  euro  500  a  euro  2.500.   Se   vi   e'
          sfruttamento dei minori, la pena  e'  dell'arresto  fino  a
          diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata  fino  al  sestuplo.
          L'esercizio  non  autorizzato  delle   attivita'   di   cui
          all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e),  e'  punito  con
          l'ammenda da euro 750 ad euro 3.750. Se non vi e' scopo  di
          lucro, la pena e' dell'ammenda da euro 250  a  euro  1.250.
          Nel caso  di  condanna,  e'  disposta,  in  ogni  caso,  la
          confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per
          l'esercizio delle attivita' di cui al presente comma. 
              2. Nei confronti  dell'utilizzatore  che  ricorra  alla
          somministrazione  di  prestatori  di  lavoro  da  parte  di
          soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma  1,
          lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi  da  quelli
          di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o  comunque  al
          di fuori dei  limiti  ivi  previsti,  si  applica  la  pena
          dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e  per
          ogni giornata di occupazione. Se  vi  e'  sfruttamento  dei
          minori, la pena e' dell'arresto  fino  a  diciotto  mesi  e
          l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. 
              3. (abrogato). 
              3-bis. (abrogato). 
              4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma
          2, chi esiga o comunque percepisca compensi  da  parte  del
          lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto  di
          somministrazione  e'  punito  con   la   pena   alternativa
          dell'arresto non superiore ad un  anno  o  dell'ammenda  da
          Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla  sanzione  penale
          e' disposta la cancellazione dall'albo. 
              4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui  all'articolo  11,
          comma 2, e' punito con  la  sanzione  penale  prevista  dal
          comma 4, primo periodo, chi  esige  o  comunque  percepisce
          compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione
          presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesi di stipulazione
          di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di  lavoro
          con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo. 
              4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in  aggiunta
          alla  sanzione  penale   e'   disposta   la   cancellazione
          dall'albo. 
              5. In  caso  di  violazione  dell'articolo  10  trovano
          applicazione le disposizioni di cui all'articolo  38  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' nei casi piu'  gravi,
          l'autorita'  competente  procede  alla  sospensione   della
          autorizzazione  di  cui  all'articolo  4.  In  ipotesi   di
          recidiva viene revocata l'autorizzazione. 
              5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti  di  cui
          all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti
          di cui  all'articolo  30,  comma  1,  l'utilizzatore  e  il
          somministratore sono puniti con la pena  della  ammenda  di
          euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
          occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la  pena  e'
          dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e'  aumentata
          fino al sestuplo. 
              6. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali   dispone,    con    proprio    decreto,    criteri
          interpretativi certi per la definizione delle  varie  forme
          di contenzioso in atto  riferite  al  pregresso  regime  in
          materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di
          lavoro.». 
              - Si riporta l'articolo 3, del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n.81(Attuazione dell'articolo 1 della legge  3
          agosto 2007, n. 123, in materia di tutela  della  salute  e
          della sicurezza nei luoghi di lavoro) come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 3. (Campo  di  applicazione)  -  1.  Il  presente
          decreto  legislativo  si  applica  a  tutti  i  settori  di
          attivita', privati e pubblici, e a tutte  le  tipologie  di
          rischio. 
              2. Nei riguardi delle Forze armate e  di  Polizia,  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile,  dei  servizi  di  protezione  civile,
          nonche'   nell'ambito    delle    strutture    giudiziarie,
          penitenziarie,   di   quelle   destinate   per    finalita'
          istituzionali alle attivita' degli organi  con  compiti  in
          materia di ordine e sicurezza pubblica, delle  universita',
          degli   istituti   di   istruzione   universitaria,   delle
          istituzioni dell'alta  formazione  artistica  e  coreutica,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo  30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e  marittimi,  le
          disposizioni  del   presente   decreto   legislativo   sono
          applicate  tenendo  conto   delle   effettive   particolari
          esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
          organizzative ivi  comprese  quelle  per  la  tutela  della
          salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
          attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma  dei
          Carabinieri, nonche' dalle altre Forze  di  polizia  e  dal
          Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento  della
          protezione   civile   fuori   dal   territorio   nazionale,
          individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto  legislativo  con
          decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dai  Ministri  competenti  di
          concerto con i Ministri del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali e per le riforme e le  innovazioni  nella
          pubblica  amministrazione,  acquisito   il   parere   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentite le organizzazioni sindacali  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale nonche',  relativamente
          agli schemi di decreti di  interesse  delle  Forze  armate,
          compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo  della  Guardia
          di   finanza,   gli   organismi   a    livello    nazionale
          rappresentativi del  personale  militare;  analogamente  si
          provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche  e
          i musei  solo  nel  caso  siano  sottoposti  a  particolari
          vincoli di tutela dei beni artistici storici  e  culturali.
          Con decreti, da emanare entro  cinquantacinque  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta dei Ministri competenti, di  concerto  con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, acquisito il parere  della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a  dettare  le
          disposizioni necessarie a consentire il  coordinamento  con
          la disciplina recata dal presente decreto  della  normativa
          relativa alle attivita' lavorative a bordo delle  navi,  di
          cui al decreto legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  in
          ambito portuale, di cui al decreto  legislativo  27  luglio
          1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di  cui
          al  decreto  legislativo  17  agosto  1999,   n.   298,   e
          l'armonizzazione delle  disposizioni  tecniche  di  cui  ai
          titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
          in tema di trasporto ferroviario contenuta nella  legge  26
          aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione. 
              3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al  comma  2,
          sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1,
          comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
          nonche' le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  27
          luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
          n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
          disposizioni tecniche  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 aprile  1955,  n.  547,  e  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  gennaio  1956,  n.   164,
          richiamate dalla legge  26  aprile  1974,  n.  191,  e  dai
          relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei  decreti  di
          cui al citato comma 2 del presente articolo sono  trasmessi
          alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti,  da  rendere   entro
          trenta giorni dalla data di assegnazione. 
              3-bis. Nei riguardi delle cooperative  sociali  di  cui
          alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle  organizzazioni
          di volontariato della protezione  civile,  ivi  compresi  i
          volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo  Nazionale
          soccorso alpino e speleologico, e i  volontari  dei  vigili
          del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo
          sono applicate tenendo conto delle particolari modalita' di
          svolgimento delle rispettive attivita',  individuate  entro
          il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, di concerto con  il
          Dipartimento  della  protezione  civile  e   il   Ministero
          dell'interno, sentita la Commissione consultiva  permanente
          per la salute e sicurezza sul lavoro. 
              4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
          lavoratori e lavoratrici, subordinati e  autonomi,  nonche'
          ai soggetti  ad  essi  equiparati,  fermo  restando  quanto
          previsto dai commi successivi del presente articolo. 
              5. (abrogato). 
              6. Nell'ipotesi  di  distacco  del  lavoratore  di  cui
          all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276, e successive modificazioni, tutti gli  obblighi  di
          prevenzione e protezione sono a carico  del  distaccatario,
          fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare
          e formare il  lavoratore  sui  rischi  tipici  generalmente
          connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali  egli
          viene  distaccato.  Per  il   personale   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio  con
          rapporto   di   dipendenza    funzionale    presso    altre
          amministrazioni pubbliche, organi  o  autorita'  nazionali,
          gli obblighi di cui al presente decreto sono a  carico  del
          datore di lavoro designato dall'amministrazione,  organo  o
          autorita' ospitante. 
              7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui  agli
          articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
          2003,  n.  276,   e   successive   modificazioni,   e   dei
          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
          409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile,  le
          disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la
          prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di  lavoro  del
          committente. 
              8.  Nei  confronti  dei   lavoratori   che   effettuano
          prestazioni  occasionali  di  tipo  accessorio,  ai   sensi
          dell'articolo 70 e  seguenti  del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, il presente decreto legislativo  e  tutte  le
          altre norme speciali vigenti  in  materia  di  sicurezza  e
          tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli
          lavori  domestici  a  carattere   straordinario,   compresi
          l'insegnamento   privato   supplementare   e   l'assistenza
          domiciliare ai bambini, agli anziani, agli  ammalati  e  ai
          disabili. 
              9.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  legge  18
          dicembre 1973, n. 877, ai  lavoratori  a  domicilio  ed  ai
          lavoratori che rientrano  nel  campo  di  applicazione  del
          contratto collettivo dei proprietari di fabbricati  trovano
          applicazione gli obblighi di informazione e  formazione  di
          cui agli articoli 36 e 37. Ad essi  devono  inoltre  essere
          forniti i necessari dispositivi di  protezione  individuali
          in   relazione   alle   effettive    mansioni    assegnate.
          Nell'ipotesi  in  cui  il   datore   di   lavoro   fornisca
          attrezzature proprie, o  per  il  tramite  di  terzi,  tali
          attrezzature devono essere conformi  alle  disposizioni  di
          cui al titolo III. 
              10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una
          prestazione continuativa di  lavoro  a  distanza,  mediante
          collegamento informatico e telematico, compresi  quelli  di
          cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo
          1999, n.  70,  e  di  cui  all'accordo-quadro  europeo  sul
          telelavoro concluso il 16  luglio  2002,  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  al  titolo  VII,   indipendentemente
          dall'ambito  in  cui  si  svolge  la  prestazione   stessa.
          Nell'ipotesi  in  cui  il   datore   di   lavoro   fornisca
          attrezzature proprie, o  per  il  tramite  di  terzi,  tali
          attrezzature devono essere conformi  alle  disposizioni  di
          cui al titolo III. I lavoratori a distanza  sono  informati
          dal datore  di  lavoro  circa  le  politiche  aziendali  in
          materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in
          ordine  alle  esigenze  relative   ai   videoterminali   ed
          applicano   correttamente   le   direttive   aziendali   di
          sicurezza. Al fine di  verificare  la  corretta  attuazione
          della  normativa  in  materia  di  tutela  della  salute  e
          sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore  di
          lavoro, le rappresentanze dei  lavoratori  e  le  autorita'
          competenti hanno accesso al luogo in cui  viene  svolto  il
          lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti
          collettivi, dovendo  tale  accesso  essere  subordinato  al
          preavviso  e  al  consenso  del   lavoratore   qualora   la
          prestazione  sia  svolta  presso  il  suo   domicilio.   Il
          lavoratore a distanza puo' chiedere ispezioni. Il datore di
          lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a  prevenire
          l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli  altri
          lavoratori   interni   all'azienda,    permettendogli    di
          incontrarsi con i colleghi e di accedere alle  informazioni
          dell'azienda,  nel  rispetto  di  regolamenti   o   accordi
          aziendali. 
              11.  Nei  confronti  dei  lavoratori  autonomi  di  cui
          all'articolo  2222  del  codice  civile  si  applicano   le
          disposizioni di cui agli articoli 21 e 26. 
              12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare
          di  cui  all'articolo  230-bis  del  codice   civile,   dei
          coltivatori  diretti  del  fondo,  degli  artigiani  e  dei
          piccoli commercianti e dei  soci  delle  societa'  semplici
          operanti nel settore agricolo si applicano le  disposizioni
          di cui all'articolo 21. 
              12-bis. Nei confronti dei volontari di cui  alla  legge
          11 agosto  1991,  n.  266,  dei  volontari  che  effettuano
          servizio civile,  dei  soggetti  che  prestano  la  propria
          attivita', spontaneamente e a titolo gratuito  o  con  mero
          rimborso  di  spese,  in  favore  delle   associazioni   di
          promozione sociale di cui alla legge 7  dicembre  2000,  n.
          383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di  cui
          alla legge 16 dicembre 1991,  n.  398,  e  all'articolo  90
          della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e   successive
          modificazioni, nonche' nei confronti di tutti i soggetti di
          cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del  testo  unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  21  del
          presente  decreto.  Con  accordi  tra  i  soggetti   e   le
          associazioni o gli enti di servizio civile  possono  essere
          individuate le modalita' di attuazione della tutela di  cui
          al primo periodo. Ove uno dei  soggetti  di  cui  al  primo
          periodo  svolga   la   sua   prestazione   nell'ambito   di
          un'organizzazione di un datore di lavoro, questi e'  tenuto
          a fornire al soggetto dettagliate informazioni  sui  rischi
          specifici esistenti negli ambienti nei quali e' chiamato ad
          operare e  sulle  misure  di  prevenzione  e  di  emergenza
          adottate in relazione alla sua attivita'. Egli e'  altresi'
          tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove  cio'
          non  sia  possibile,  a  ridurre  al  minimo  i  rischi  da
          interferenze  tra  la  prestazione  del  soggetto  e  altre
          attivita'  che  si  svolgano  nell'ambito  della   medesima
          organizzazione. 
              13. In considerazione della specificita' dell'attivita'
          esercitata dalle  imprese  medie  e  piccole  operanti  nel
          settore agricolo, il Ministro del lavoro,  della  salute  e
          delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e  forestali,  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui
          alla normativa in materia di sicurezza e salute nei  luoghi
          di lavoro,  e  limitatamente  alle  imprese  che  impiegano
          lavoratori stagionali ciascuno  dei  quali  non  superi  le
          cinquanta giornate lavorative e per un  numero  complessivo
          di lavoratori compatibile  con  gli  ordinamenti  colturali
          aziendali,   provvede   ad   emanare    disposizioni    per
          semplificare  gli  adempimenti  relativi  all'informazione,
          formazione e sorveglianza sanitaria previsti  dal  presente
          decreto, sentite le organizzazioni  sindacali  e  datoriali
          comparativamente piu' rappresentative del settore sul piano
          nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle  predette
          organizzazioni   definiscono   specifiche   modalita'    di
          attuazione   delle   previsioni   del   presente    decreto
          legislativo concernenti il  rappresentante  dei  lavoratori
          per  la  sicurezza   nel   caso   le   imprese   utilizzino
          esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui
          al precedente periodo. 
              13-bis. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e del Ministro della salute, adottato  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari e sentite la  Commissione  consultiva  per  la
          salute e sicurezza sul lavoro di  cui  all'articolo  6  del
          presente decreto e la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela  di
          cui alla normativa in materia di  salute  e  sicurezza  sul
          lavoro e fermi restando gli obblighi di cui  agli  articoli
          36 e 37 del  presente  decreto,  sono  definite  misure  di
          semplificazione  della  documentazione,   anche   ai   fini
          dell'inserimento  di  tale  documentazione   nel   libretto
          formativo del  cittadino,  che  dimostra  l'adempimento  da
          parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e
          formazione previsti dal presente  decreto  in  relazione  a
          prestazioni   lavorative    regolamentate    dal    decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  che  implicano  una
          permanenza del lavoratore in azienda  per  un  periodo  non
          superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno  solare
          di riferimento. 
              13-ter. Con  un  ulteriore  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e delle  politiche  sociali  e  del  Ministro  della
          salute,  adottato  di  concerto  con  il   Ministro   delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  sentite  le
          Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  nel
          rispetto  dei  livelli  generali  di  tutela  di  cui  alla
          normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono
          definite  misure  di  semplificazione   degli   adempimenti
          relativi  all'informazione,  formazione,  valutazione   dei
          rischi e sorveglianza sanitaria per  le  imprese  agricole,
          con  particolare   riferimento   a   lavoratori   a   tempo
          determinato e stagionali,  e  per  le  imprese  di  piccole
          dimensioni.». 
              - Si riporta l'articolo 32 della legge 4 novembre 2010,
          n.183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
          riorganizzazione  di  enti,  di  congedi,   aspettative   e
          permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di   servizi   per
          l'impiego, di incentivi all'occupazione, di  apprendistato,
          di occupazione femminile, nonche' misure contro  il  lavoro
          sommerso e disposizioni in tema di  lavoro  pubblico  e  di
          controversie di  lavoro.),  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 32.  (Decadenze  e  disposizioni  in  materia  di
          contratto di lavoro a tempo determinato) - Il  primo  e  il
          secondo 1comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio  1966,
          n. 604, sono sostituiti dai seguenti: 
              Il  licenziamento  deve  essere  impugnato  a  pena  di
          decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione  della  sua
          comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione,
          anch'essa  in  forma   scritta,   dei   motivi,   ove   non
          contestuale,   con   qualsiasi    atto    scritto,    anche
          extragiudiziale, idoneo a  rendere  nota  la  volonta'  del
          lavoratore       anche       attraverso        l'intervento
          dell'organizzazione  sindacale  diretto  ad  impugnare   il
          licenziamento stesso. 
              L'impugnazione e' inefficace se non e'  seguita,  entro
          il  successivo  termine  di  duecentosettanta  giorni,  dal
          deposito del ricorso nella  cancelleria  del  tribunale  in
          funzione di giudice del lavoro o dalla  comunicazione  alla
          controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o
          arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi
          documenti formatisi dopo il deposito del  ricorso.  Qualora
          la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati  o
          non  sia  raggiunto  l'accordo   necessario   al   relativo
          espletamento, il ricorso al giudice deve essere  depositato
          a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal
          mancato accordo. 
              1-bis. In sede di prima applicazione,  le  disposizioni
          di cui all'articolo 6, primo comma, della legge  15  luglio
          1966, n. 604, come modificato  dal  comma  1  del  presente
          articolo,  relative  al  termine  di  sessanta  giorni  per
          l'impugnazione del licenziamento,  acquistano  efficacia  a
          decorrere dal 31 dicembre 2011. 
              2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15
          luglio 1966, n.  604,  come  modificato  dal  comma  1  del
          presente articolo, si applicano anche a  tutti  i  casi  di
          invalidita' del licenziamento. 
              3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15
          luglio 1966, n.  604,  come  modificato  dal  comma  1  del
          presente articolo, si applicano inoltre: 
              a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di
          questioni relative  alla  qualificazione  del  rapporto  di
          lavoro; 
              b)  al  recesso  del  committente   nei   rapporti   di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa,  anche   nella
          modalita' a progetto, di cui all'articolo 409,  numero  3),
          del codice di procedura civile; 
              c) al trasferimento ai  sensi  dell'articolo  2103  del
          codice  civile,  con  termine  decorrente  dalla  data   di
          ricezione della comunicazione di trasferimento; 
              d). 
              4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15
          luglio 1966, n.  604,  come  modificato  dal  comma  1  del
          presente articolo, si applicano anche: 
              a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai  sensi
          degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre
          2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  con  decorrenza  dalla
          scadenza del termine; 
              b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in
          applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto
          legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi  alla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con
          decorrenza dalla medesima data di entrata in  vigore  della
          presente legge; 
              c) alla cessione di contratto  di  lavoro  avvenuta  ai
          sensi dell'articolo 2112  del  codice  civile  con  termine
          decorrente dalla data del trasferimento; 
              d) in  ogni  altro  caso  in  cui,  compresa  l'ipotesi
          prevista  dall'articolo  27  del  decreto  legislativo   10
          settembre  2003,  n.  276,  si  chieda  la  costituzione  o
          l'accertamento di un  rapporto  di  lavoro  in  capo  a  un
          soggetto diverso dal titolare del contratto. 
              5. (abrogato). 
              6. (abrogato). 
              7. Le disposizioni di  cui  ai  commi  5  e  6  trovano
          applicazione per  tutti  i  giudizi,  ivi  compresi  quelli
          pendenti alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.  Con  riferimento  a  tali   ultimi   giudizi,   ove
          necessario,  ai  soli  fini  della   determinazione   della
          indennita' di cui ai commi 5 e 6,  il  giudice  fissa  alle
          parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda
          e delle relative eccezioni ed esercita i poteri  istruttori
          ai  sensi  dell'articolo  421  del  codice   di   procedura
          civile.». 
              - Il testo del decreto legislativo 14  settembre  2011,
          n.   167   (Testo   unico   dell'apprendistato,   a   norma
          dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.
          247) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10  ottobre
          2011, n. 236. 
              - Si riporta l'articolo 1 della legge 28  giugno  2012,
          n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del  mercato  del
          lavoro in una prospettiva di crescita), come modificato dal
          presente decreto: 
              «Art. 1. (Disposizioni generali, tipologie contrattuali
          e disciplina in tema di flessibilita' in  uscita  e  tutele
          del lavoratore) - 1. La presente  legge  dispone  misure  e
          interventi  intesi  a  realizzare  un  mercato  del  lavoro
          inclusivo  e  dinamico,  in  grado  di   contribuire   alla
          creazione di occupazione, in  quantita'  e  qualita',  alla
          crescita sociale ed economica e alla  riduzione  permanente
          del tasso di disoccupazione, in particolare: 
              a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro piu'
          stabili e  ribadendo  il  rilievo  prioritario  del  lavoro
          subordinato a tempo  indeterminato,  cosiddetto  «contratto
          dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro; 
              b)   valorizzando   l'apprendistato   come    modalita'
          prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; 
              c)  ridistribuendo  in  modo  piu'   equo   le   tutele
          dell'impiego, da un lato  contrastando  l'uso  improprio  e
          strumentale     degli     elementi     di     flessibilita'
          progressivamente introdotti nell'ordinamento  con  riguardo
          alle   tipologie   contrattuali;    dall'altro    adeguando
          contestualmente  alle  esigenze  del  mutato  contesto   di
          riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione
          altresi'  di  un  procedimento  giudiziario  specifico  per
          accelerare la definizione delle relative controversie; 
              d) rendendo piu' efficiente, coerente ed equo l'assetto
          degli ammortizzatori sociali e delle  politiche  attive  in
          una prospettiva di universalizzazione  e  di  rafforzamento
          dell'occupabilita' delle persone; 
              e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi  e
          fiscali degli istituti contrattuali esistenti; 
              f) promuovendo  una  maggiore  inclusione  delle  donne
          nella vita economica; 
              g) favorendo nuove opportunita' di  impiego  ovvero  di
          tutela del reddito per i  lavoratori  ultracinquantenni  in
          caso di perdita del posto di lavoro; 
              h) promuovendo  modalita'  partecipative  di  relazioni
          industriali in conformita' agli indirizzi assunti  in  sede
          europea, al fine  di  migliorare  il  processo  competitivo
          delle imprese. 
              2. Al fine di monitorare lo stato di  attuazione  degli
          interventi e delle misure di cui alla presente legge  e  di
          valutarne  gli  effetti  sull'efficienza  del  mercato  del
          lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini,  sulle  modalita'
          di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   in
          collaborazione con  le  altre  istituzioni  competenti,  un
          sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato  su
          dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)
          e  da  altri  soggetti  del  Sistema  statistico  nazionale
          (Sistan). Al sistema concorrono altresi' le  parti  sociali
          attraverso   la   partecipazione    delle    organizzazioni
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
          di lavoro e dei lavoratori. 
              3. Il sistema di cui al comma 2 assicura,  con  cadenza
          almeno annuale, rapporti sullo stato  di  attuazione  delle
          singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici
          e  macroeconomici,   nonche'   sul   grado   di   effettivo
          conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Il sistema
          assicura  altresi'  elementi   conoscitivi   sull'andamento
          dell'occupazione femminile, rilevando, in  particolare,  la
          corrispondenza dei  livelli  retributivi  al  principio  di
          parita' di trattamento nonche'  sugli  effetti  determinati
          dalle diverse misure  sulle  dinamiche  intergenerazionali.
          Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui  ai
          commi da 2 a 6 sono desunti elementi per  l'implementazione
          ovvero  per  eventuali  correzioni  delle  misure  e  degli
          interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce
          dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli  andamenti
          produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e,  piu'
          in generale, di quelle sociali. 
              4. Allo  scopo  di  assicurare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione   indipendenti   della   riforma,    l'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)   e   l'ISTAT
          organizzano  delle  banche  dati  informatizzate   anonime,
          rendendole disponibili, a scopo di ricerca  scientifica,  a
          gruppi di ricerca collegati a universita', enti di  ricerca
          o enti che hanno anche finalita'  di  ricerca  italiani  ed
          esteri.  I  risultati  delle  ricerche  condotte   mediante
          l'utilizzo  delle  banche  dati  sono   resi   pubblici   e
          comunicati  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali. 
              5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono  i  dati
          individuali anonimi, relativi  ad  eta',  genere,  area  di
          residenza,  periodi  di  fruizione   degli   ammortizzatori
          sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi
          lavorativi   e    retribuzione    spettante,    stato    di
          disoccupazione, politiche attive e di attivazione  ricevute
          ed eventuali altre informazioni utili ai fini  dell'analisi
          di impatto e del monitoraggio. 
              6. L'attuazione delle disposizioni dei commi da 1  a  5
          non deve comportare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza  pubblica  ed  e'   effettuata   con   le   risorse
          finanziarie, umane e strumentali  previste  a  legislazione
          vigente. 
              7. Le disposizioni della presente legge, per quanto  da
          esse non espressamente previsto, costituiscono  principi  e
          criteri per la  regolazione  dei  rapporti  di  lavoro  dei
          dipendenti   delle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, in  coerenza  con
          quanto disposto dall'articolo  2,  comma  2,  del  medesimo
          decreto legislativo. Restano ferme  le  previsioni  di  cui
          all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. 
              8. Al fine dell'applicazione del comma  7  il  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative  dei   dipendenti   delle   amministrazioni
          pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative
          normative,  gli  ambiti,  le  modalita'  e   i   tempi   di
          armonizzazione  della  disciplina  relativa  ai  dipendenti
          delle amministrazioni pubbliche. 
              9. Al decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.  368,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo  1,  il  comma  01  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «01.  Il  contratto  di  lavoro  subordinato  a   tempo
          indeterminato costituisce la forma comune  di  rapporto  di
          lavoro»; 
              b) all'articolo 1, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente: 
              «1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto
          nell'ipotesi del primo rapporto  a  tempo  determinato,  di
          durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un  datore
          di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento
          di  qualunque  tipo  di  mansione,  sia  nella  forma   del
          contratto a  tempo  determinato,  sia  nel  caso  di  prima
          missione di un lavoratore nell'ambito di  un  contratto  di
          somministrazione a tempo determinato ai sensi del  comma  4
          dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n.   276.   I   contratti   collettivi   stipulati    dalle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale possono  prevedere,  in  via  diretta  a  livello
          interconfederale o di categoria ovvero in via  delegata  ai
          livelli decentrati, che in luogo  dell'ipotesi  di  cui  al
          precedente periodo il requisito di cui al comma 1  non  sia
          richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo  determinato
          o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione
          a tempo determinato  avvenga  nell'ambito  di  un  processo
          organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo
          5, comma 3, nel limite complessivo  del  6  per  cento  del
          totale  dei  lavoratori  occupati  nell'ambito  dell'unita'
          produttiva»; 
              c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «le  ragioni  di
          cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni
          di cui al comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal  comma
          1-bis relativamente alla  non  operativita'  del  requisito
          della  sussistenza  di  ragioni   di   carattere   tecnico,
          organizzativo, produttivo o sostitutivo»; 
              d) all'articolo 4, dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «2-bis.  Il  contratto  a  tempo  determinato  di   cui
          all'articolo 1, comma 1-bis, non  puo'  essere  oggetto  di
          proroga»; 
              e) all'articolo  5,  comma  2,  le  parole:  «oltre  il
          ventesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il
          trentesimo  giorno»  e  le  parole:  «oltre  il  trentesimo
          giorno»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «oltre   il
          cinquantesimo giorno»; 
              f) all'articolo 5, dopo  il  comma  2  e'  inserito  il
          seguente: 
              «2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il  datore  di
          lavoro ha l'onere di comunicare  al  Centro  per  l'impiego
          territorialmente competente, entro la scadenza del  termine
          inizialmente fissato, che  il  rapporto  continuera'  oltre
          tale  termine,   indicando   altresi'   la   durata   della
          prosecuzione. Le modalita' di  comunicazione  sono  fissate
          con decreto di natura non regolamentare del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un  mese
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione»; 
              g) all'articolo 5, comma 3, le parole:  «dieci  giorni»
          sono sostituite dalle  seguenti:  «sessanta  giorni»  e  le
          parole: «venti  giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «novanta giorni»; 
              h) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in  fine,  i
          seguenti  periodi:   «I   contratti   collettivi   di   cui
          all'articolo   1,   comma   1-bis,    possono    prevedere,
          stabilendone  le  condizioni,  la  riduzione  dei  predetti
          periodi, rispettivamente, fino  a  venti  giorni  e  trenta
          giorni nei casi  in  cui  l'assunzione  a  termine  avvenga
          nell'ambito  di  un  processo  organizzativo   determinato:
          dall'avvio  di  una  nuova  attivita';  dal  lancio  di  un
          prodotto o di un servizio innovativo;  dall'implementazione
          di  un  rilevante  cambiamento  tecnologico;   dalla   fase
          supplementare di un significativo  progetto  di  ricerca  e
          sviluppo; dal rinnovo  o  dalla  proroga  di  una  commessa
          consistente.   In   mancanza   di   un   intervento   della
          contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo,
          il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  decorsi
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          disposizione,  sentite  le  organizzazioni  sindacali   dei
          lavoratori e dei datori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare
          le specifiche condizioni  in  cui,  ai  sensi  del  periodo
          precedente, operano le riduzioni ivi  previste.  I  termini
          ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le
          attivita' di cui al  comma  4-ter  e  in  ogni  altro  caso
          previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello
          dalle  organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
          rappresentative sul piano nazionale»; 
              i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo  periodo  sono
          aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «;  ai  fini  del
          computo del periodo massimo  di  trentasei  mesi  si  tiene
          altresi' conto dei periodi di missione  aventi  ad  oggetto
          mansioni equivalenti, svolti fra i  medesimi  soggetti,  ai
          sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del presente  decreto
          e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  e   successive   modificazioni,
          inerente  alla   somministrazione   di   lavoro   a   tempo
          determinato». 
              10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse
          le parole da: «in deroga» fino a: «ma»; 
              b) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il  primo  periodo
          e' inserito il seguente: «E' fatta salva la  previsione  di
          cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto  legislativo
          6 settembre 2001, n. 368»; 
              c) all'articolo 23, il comma 2 e' abrogato. 
              11. All'articolo 32, comma 3, della  legge  4  novembre
          2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
              «a) ai licenziamenti che presuppongono  la  risoluzione
          di questioni relative alla qualificazione del  rapporto  di
          lavoro  ovvero  alla  nullita'  del  termine   apposto   al
          contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e  4  del
          decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e  successive
          modificazioni. Laddove si faccia questione  della  nullita'
          del termine apposto al contratto,  il  termine  di  cui  al
          primo comma del predetto  articolo  6,  che  decorre  dalla
          cessazione del medesimo contratto, e' fissato in centoventi
          giorni, mentre il termine  di  cui  al  primo  periodo  del
          secondo  comma  del  medesimo  articolo  6  e'  fissato  in
          centottanta giorni»; 
              b) la lettera d) e' abrogata. 
              12. Le disposizioni di cui  al  comma  3,  lettera  a),
          dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183,  come
          sostituita dal comma 11 del presente articolo, si applicano
          in  relazione  alle  cessazioni  di   contratti   a   tempo
          determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
              13. ( abrogato). 
              14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e  59  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati. 
              15. Nei confronti delle assunzioni effettuate  fino  al
          31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi  le  disposizioni
          abrogate ai sensi del comma 14, nella formulazione  vigente
          anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
          legge. 
              16. All'articolo 2 del testo unico  dell'apprendistato,
          di cui al decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.  167,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1,  dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la
          seguente: 
              «a-bis) previsione di una durata minima  del  contratto
          non inferiore a  sei  mesi,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 4, comma 5»; 
              b) al comma 1, lettera m), primo  periodo,  le  parole:
          «2118 del codice civile» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «2118 del codice civile; nel periodo di preavviso  continua
          a trovare  applicazione  la  disciplina  del  contratto  di
          apprendistato»; 
              c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3. Il numero complessivo di apprendisti che un  datore
          di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente  per
          il tramite delle agenzie di somministrazione di  lavoro  ai
          sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre
          2003, n. 276, e successive modificazioni, non puo' superare
          il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate
          e qualificate in servizio  presso  il  medesimo  datore  di
          lavoro; tale rapporto non puo' superare il  100  per  cento
          per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori
          inferiore a dieci  unita'.  E'  in  ogni  caso  esclusa  la
          possibilita' di assumere  in  somministrazione  apprendisti
          con contratto di somministrazione a  tempo  determinato  di
          cui all'articolo 20, comma 4, del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che  non  abbia
          alle   proprie   dipendenze   lavoratori   qualificati    o
          specializzati, o che comunque ne abbia in numero  inferiore
          a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore  a
          tre. Le disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non  si
          applicano alle  imprese  artigiane  per  le  quali  trovano
          applicazione le disposizioni di cui  all'articolo  4  della
          legge 8 agosto 1985, n. 443»; 
              d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
              «3-bis.   L'assunzione   di   nuovi   apprendisti    e'
          subordinata alla prosecuzione del  rapporto  di  lavoro  al
          termine del periodo di apprendistato,  nei  trentasei  mesi
          precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50  per  cento
          degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
          Dal computo  della  predetta  percentuale  sono  esclusi  i
          rapporti cessati per recesso durante il periodo  di  prova,
          per  dimissioni  o  per  licenziamento  per  giusta  causa.
          Qualora non sia  rispettata  la  predetta  percentuale,  e'
          consentita  l'assunzione  di   un   ulteriore   apprendista
          rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un apprendista
          in  caso  di  totale  mancata  conferma  degli  apprendisti
          pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti
          di  cui  al  presente  comma  sono  considerati  lavoratori
          subordinati  a  tempo  indeterminato,  al  di  fuori  delle
          previsioni  del  presente  decreto,  sin  dalla   data   di
          costituzione del rapporto. 
              3-ter. Le disposizioni di cui al  comma  3-bis  non  si
          applicano nei confronti dei datori di lavoro  che  occupano
          alle loro dipendenze un numero di  lavoratori  inferiore  a
          dieci unita'». 
              17.  All'articolo  4,  comma   2,   del   testo   unico
          dell'apprendistato,  di  cui  al  decreto  legislativo   14
          settembre  2011,  n.  167,  le  parole:  «per   le   figure
          professionali    dell'artigianato     individuate     dalla
          contrattazione collettiva di riferimento»  sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «per    i    profili    professionali
          caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati  dalla
          contrattazione collettiva di riferimento». 
              17-bis.  Al  comma  3  dell'articolo  20  del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni,  dopo  la  lettera  i-bis)  e'  aggiunta  la
          seguente: 
              «i-ter) in tutti  i  settori  produttivi,  in  caso  di
          utilizzo  da  parte  del  somministratore  di  uno  o  piu'
          lavoratori assunti con contratto di apprendistato». 
              18. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del
          testo  unico  dell'apprendistato,   di   cui   al   decreto
          legislativo 14 settembre 2011, n. 167, come sostituito  dal
          comma 16, lettera c), del  presente  articolo,  si  applica
          esclusivamente  con   riferimento   alle   assunzioni   con
          decorrenza  dal  1°  gennaio  2013.  Alle  assunzioni   con
          decorrenza  anteriore  alla  predetta  data   continua   ad
          applicarsi l'articolo 2, comma 3, del predetto testo  unico
          di cui al decreto legislativo n. 167 del  2011,  nel  testo
          vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              19. 
              20. All'articolo 3 del decreto legislativo 25  febbraio
          2000, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma  7,  dopo  il  numero  3)  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «3-bis)  condizioni  e  modalita'  che  consentono   al
          lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la  modifica
          delle  clausole  flessibili  e  delle  clausole   elastiche
          stabilite ai sensi del presente comma»; 
              b) al  comma  9  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:   «Ferme   restando   le   ulteriori    condizioni
          individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma  7,
          al  lavoratore  che  si  trovi  nelle  condizioni  di   cui
          all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero  in  quelle
          di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20  maggio
          1970, n. 300, e' riconosciuta la facolta'  di  revocare  il
          predetto consenso». 
              21. Al decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 34: 
              1) al comma 1, le parole: «ai sensi  dell'articolo  37»
          sono soppresse; 
              2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              «2. Il contratto di lavoro intermittente puo'  in  ogni
          caso   essere   concluso   con   soggetti   con   piu'   di
          cinquantacinque anni di eta' e con  soggetti  con  meno  di
          ventiquattro anni di eta', fermo restando in tale caso  che
          le prestazioni contrattuali devono essere svolte  entro  il
          venticinquesimo anno di eta'»; 
              b) all'articolo 35 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
          comma: 
              «3-bis. Prima dell'inizio della prestazione  lavorativa
          o di un  ciclo  integrato  di  prestazioni  di  durata  non
          superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto  a
          comunicarne  la  durata  con  modalita'  semplificate  alla
          Direzione   territoriale   del   lavoro   competente    per
          territorio, mediante sms, o posta elettronica. Con  decreto
          di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,  possono
          essere individuate modalita' applicative della disposizione
          di cui al precedente periodo, nonche'  ulteriori  modalita'
          di  comunicazione  in   funzione   dello   sviluppo   delle
          tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui  al
          presente comma si applica  la  sanzione  amministrativa  da
          euro 400 ad euro 2.400 in relazione  a  ciascun  lavoratore
          per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la
          procedura di diffida di cui  all'articolo  13  del  decreto
          legislativo 23 aprile 2004, n. 124»; 
              c) l'articolo 37 e' abrogato. 
              22.  I   contratti   di   lavoro   intermittente   gia'
          sottoscritti alla data di entrata in vigore della  presente
          legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui
          al comma 21, cessano di  produrre  effetti  al  1°  gennaio
          2014. 
              23. Al decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il  comma  1  dell'articolo  61  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «1.  Ferma  restando  la  disciplina  degli  agenti   e
          rappresentanti di commercio, i rapporti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
          vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409,  numero
          3),  del  codice  di  procedura   civile,   devono   essere
          riconducibili a uno o piu' progetti  specifici  determinati
          dal committente e gestiti autonomamente dal  collaboratore.
          Il progetto  deve  essere  funzionalmente  collegato  a  un
          determinato risultato finale e non puo' consistere  in  una
          mera riproposizione dell'oggetto sociale  del  committente,
          avuto riguardo al coordinamento  con  l'organizzazione  del
          committente e indipendentemente  dal  tempo  impiegato  per
          l'esecuzione dell'attivita'  lavorativa.  Il  progetto  non
          puo'  comportare  lo  svolgimento  di   compiti   meramente
          esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati  dai
          contratti   collettivi   stipulati   dalle   organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  sul  piano
          nazionale»; 
              b) al comma  1  dell'articolo  62,  la  lettera  b)  e'
          sostituita dalla seguente: 
              «b) descrizione del progetto,  con  individuazione  del
          suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si
          intende conseguire»; 
              c) l'articolo 63 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 63 (Corrispettivo) - 1. Il  compenso  corrisposto
          ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato  alla
          quantita'  e  alla  qualita'  del  lavoro  eseguito  e,  in
          relazione a cio'  nonche'  alla  particolare  natura  della
          prestazione e del contratto che la regola, non puo'  essere
          inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun
          settore  di  attivita',  eventualmente  articolati  per   i
          relativi profili professionali tipici e in ogni caso  sulla
          base dei minimi salariali applicati  nel  settore  medesimo
          alle   mansioni   equiparabili   svolte   dai    lavoratori
          subordinati, dai contratti  collettivi  sottoscritti  dalle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero,
          su loro delega, ai livelli decentrati. 
              2. In assenza di contrattazione  collettiva  specifica,
          il  compenso  non  puo'  essere  inferiore,  a  parita'  di
          estensione   temporale   dell'attivita'    oggetto    della
          prestazione,  alle   retribuzioni   minime   previste   dai
          contratti collettivi nazionali di categoria  applicati  nel
          settore di riferimento alle  figure  professionali  il  cui
          profilo di competenza e di esperienza sia analogo a  quello
          del collaboratore a progetto»; 
              d) al comma 1  dell'articolo  67,  le  parole:  «o  del
          programma o della fase di esso» sono soppresse; 
              e) il  comma  2  dell'articolo  67  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «2. Le parti possono recedere prima della scadenza  del
          termine per giusta  causa.  Il  committente  puo'  altresi'
          recedere prima della scadenza  del  termine  qualora  siano
          emersi oggettivi profili di inidoneita'  professionale  del
          collaboratore tali da rendere impossibile la  realizzazione
          del progetto. Il collaboratore puo'  recedere  prima  della
          scadenza del termine, dandone preavviso, nel  caso  in  cui
          tale facolta' sia prevista  nel  contratto  individuale  di
          lavoro»; 
              f) all'articolo 68, comma 1, e all'articolo 69, commi 1
          e 3, le parole: «, programma di lavoro o fase di esso» sono
          soppresse; 
              g) al comma 2 dell'articolo 69 e' aggiunto, in fine, il
          seguente periodo:  «Salvo  prova  contraria  a  carico  del
          committente, i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, anche a progetto, sono  considerati  rapporti
          di lavoro subordinato sin dalla data  di  costituzione  del
          rapporto, nel caso in cui l'attivita' del collaboratore sia
          svolta  con  modalita'  analoghe  a   quella   svolta   dai
          lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve
          le prestazioni  di  elevata  professionalita'  che  possono
          essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano nazionale». 
              24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  si  interpreta  nel  senso  che
          l'individuazione  di  uno  specifico  progetto  costituisce
          elemento  essenziale   di   validita'   del   rapporto   di
          collaborazione coordinata e continuativa, la  cui  mancanza
          determina  la  costituzione  di  un  rapporto   di   lavoro
          subordinato a tempo indeterminato. 
              25. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  23  e  24  si
          applicano  ai   contratti   di   collaborazione   stipulati
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10
          settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 69 e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «Art. 69-bis  (Altre  prestazioni  lavorative  rese  in
          regime di lavoro autonomo). - 1. Le prestazioni  lavorative
          rese da persona  titolare  di  posizione  fiscale  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto  sono  considerate,  salvo
          che sia fornita prova contraria da parte  del  committente,
          rapporti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa,
          qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: 
              a) che la collaborazione con  il  medesimo  committente
          abbia una durata complessiva superiore a  otto  mesi  annui
          per due anni consecutivi; 
              b)   che   il   corrispettivo   derivante    da    tale
          collaborazione,  anche  se  fatturato   a   piu'   soggetti
          riconducibili   al   medesimo   centro   d'imputazione   di
          interessi,  costituisca  piu'   dell'80   per   cento   dei
          corrispettivi   annui   complessivamente   percepiti    dal
          collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; 
              c) che il  collaboratore  disponga  di  una  postazione
          fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. 
              2. La presunzione di cui al comma 1 non  opera  qualora
          la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: 
              a)  sia  connotata  da  competenze  teoriche  di  grado
          elevato   acquisite   attraverso   significativi   percorsi
          formativi, ovvero da capacita'  tecnico-pratiche  acquisite
          attraverso  rilevanti  esperienze  maturate  nell'esercizio
          concreto di attivita'; 
              b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito  annuo
          da lavoro autonomo non inferiore a 1,25  volte  il  livello
          minimo imponibile ai fini  del  versamento  dei  contributi
          previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2
          agosto 1990, n. 233. 
              3. La presunzione di cui al comma 1 non opera  altresi'
          con  riferimento   alle   prestazioni   lavorative   svolte
          nell'esercizio di  attivita'  professionali  per  le  quali
          l'ordinamento   richiede   l'iscrizione   ad   un    ordine
          professionale, ovvero ad appositi registri, albi,  ruoli  o
          elenchi  professionali  qualificati   e   detta   specifici
          requisiti e condizioni. Alla  ricognizione  delle  predette
          attivita' si provvede con decreto del Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali, da emanare,  in  fase  di  prima
          applicazione, entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sentite  le   parti
          sociali. 
              4. La presunzione di cui  al  comma  1,  che  determina
          l'integrale  applicazione  della  disciplina  di   cui   al
          presente capo, ivi compresa la  disposizione  dell'articolo
          69,  comma   1,   si   applica   ai   rapporti   instaurati
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data,
          al  fine  di  consentire  gli  opportuni  adeguamenti,   le
          predette disposizioni  si  applicano  decorsi  dodici  mesi
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
              5. Quando la prestazione lavorativa di cui al  comma  1
          si configura come collaborazione coordinata e continuativa,
          gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione
          alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a  carico
          per  due  terzi  del  committente  e  per  un   terzo   del
          collaboratore, il quale, nel  caso  in  cui  la  legge  gli
          imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di  pagamento,
          ha  il  relativo  diritto  di  rivalsa  nei  confronti  del
          committente». 
              27.  La   disposizione   concernente   le   professioni
          intellettuali per l'esercizio  delle  quali  e'  necessaria
          l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo
          del comma 3 dell'articolo 61  del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276,  si  interpreta  nel  senso  che
          l'esclusione dal campo  di  applicazione  del  capo  I  del
          titolo  VII  del  medesimo   decreto   riguarda   le   sole
          collaborazioni coordinate e continuative il  cui  contenuto
          concreto sia  riconducibile  alle  attivita'  professionali
          intellettuali per l'esercizio  delle  quali  e'  necessaria
          l'iscrizione  in  appositi  albi  professionali.  In   caso
          contrario,   l'iscrizione   del   collaboratore   ad   albi
          professionali non  e'  circostanza  idonea  di  per  se'  a
          determinare l'esclusione  dal  campo  di  applicazione  del
          suddetto capo I del titolo VII. 
              28. All'articolo 2549 del codice civile e' aggiunto, in
          fine, il seguente comma: 
              «Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una
          prestazione di lavoro, il numero degli associati  impegnati
          in una medesima attivita' non puo' essere superiore a  tre,
          indipendentemente dal numero degli associanti, con  l'unica
          eccezione nel  caso  in  cui  gli  associati  siano  legati
          all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il
          terzo grado o di affinita' entro il  secondo.  In  caso  di
          violazione  del  divieto  di  cui  al  presente  comma,  il
          rapporto con tutti gli associati il  cui  apporto  consiste
          anche in una prestazione di lavoro si considera  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato. 
              Le  disposizioni  di  cui  al  secondo  comma  non   si
          applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico,
          agli associati individuati  mediante  elezione  dall'organo
          assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto  sia
          certificato dagli organismi  di  cui  all'articolo  76  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni,  nonche'  in  relazione  al   rapporto   fra
          produttori e artisti,  interpreti,  esecutori,  volto  alla
          realizzazione di registrazioni  sonore,  audiovisive  o  di
          sequenze di immagini in movimento.». 
              29. Sono fatti salvi,  fino  alla  loro  cessazione,  i
          contratti in essere che, alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge,  siano  stati  certificati  ai  sensi
          degli articoli 75 e seguenti  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276. 
              30. ( abrogato). 
              31.  All'articolo  86  del   decreto   legislativo   10
          settembre 2003, n. 276, il comma 2 e' abrogato. 
              32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 70 (Definizione e campo di  applicazione).  -  1.
          Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
          lavorative di natura meramente occasionale  che  non  danno
          luogo, con riferimento alla totalita'  dei  committenti,  a
          compensi superiori a  5.000  euro  nel  corso  di  un  anno
          solare, annualmente rivalutati sulla base della  variazione
          dell'indice ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie
          degli  operai  e  degli  impiegati   intercorsa   nell'anno
          precedente. Fermo restando il limite complessivo  di  5.000
          euro nel  corso  di  un  anno  solare,  nei  confronti  dei
          committenti imprenditori commerciali o  professionisti,  le
          attivita' lavorative  di  cui  al  presente  comma  possono
          essere svolte a favore di ciascun singolo  committente  per
          compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente
          ai sensi del presente comma. Per l'anno  2013,  prestazioni
          di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti
          i settori  produttivi,  compresi  gli  enti  locali,  fermo
          restando quanto previsto dal comma 3 e nel  limite  massimo
          di  3.000  euro  di  corrispettivo  per  anno  solare,   da
          percettori di prestazioni  integrative  del  salario  o  di
          sostegno al reddito.  L'INPS  provvede  a  sottrarre  dalla
          contribuzione   figurativa   relativa   alle    prestazioni
          integrative del  salario  o  di  sostegno  al  reddito  gli
          accrediti  contributivi  derivanti  dalle  prestazioni   di
          lavoro accessorio. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  in
          agricoltura: 
              a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese
          nell'ambito   delle   attivita'   agricole   di   carattere
          stagionale effettuate da pensionati e da giovani  con  meno
          di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti  a  un
          ciclo di studi presso un istituto scolastico  di  qualsiasi
          ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici,
          ovvero  in  qualunque  periodo  dell'anno  se  regolarmente
          iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'; 
              b) alle attivita' agricole svolte a favore di  soggetti
          di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non  possono,
          tuttavia,  essere  svolte  da  soggetti   iscritti   l'anno
          precedente  negli   elenchi   anagrafici   dei   lavoratori
          agricoli. 
              3. Il ricorso a prestazioni  di  lavoro  accessorio  da
          parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto
          dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
          contenimento delle spese di personale e, ove previsto,  dal
          patto di stabilita' interno. 
              4. I  compensi  percepiti  dal  lavoratore  secondo  le
          modalita' di cui all'articolo 72  sono  computati  ai  fini
          della determinazione del reddito necessario per il rilascio
          o il rinnovo del permesso di soggiorno»; 
              b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «carnet di
          buoni»  sono  inserite  le   seguenti:   «orari,   numerati
          progressivamente   e   datati,»   e   dopo    le    parole:
          «periodicamente aggiornato» sono aggiunte le  seguenti:  «,
          tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con
          le parti sociali»; 
              c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo  periodo  e'
          aggiunto  il  seguente:   «La   percentuale   relativa   al
          versamento dei contributi  previdenziali  e'  rideterminata
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  in  funzione  degli  incrementi   delle   aliquote
          contributive  per  gli  iscritti  alla  gestione   separata
          dell'INPS». 
              33.  Resta  fermo  l'utilizzo,  secondo  la  previgente
          disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio,
          di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n.  276  del
          2003, gia' richiesti alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013. 
              34. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della  presente  legge,  il  Governo  e  le  regioni
          concludono in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano un accordo per  la  definizione  di  linee-guida
          condivise  in  materia   di   tirocini   formativi   e   di
          orientamento, sulla base dei seguenti criteri: 
              a) revisione della disciplina dei  tirocini  formativi,
          anche in  relazione  alla  valorizzazione  di  altre  forme
          contrattuali a contenuto formativo; 
              b) previsione di azioni e interventi volti a  prevenire
          e  contrastare  un  uso   distorto   dell'istituto,   anche
          attraverso la puntuale individuazione delle  modalita'  con
          cui il tirocinante presta la propria attivita'; 
              c)  individuazione  degli  elementi  qualificanti   del
          tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; 
              d) riconoscimento di una congrua indennita',  anche  in
          forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta. 
              35.   In   ogni   caso,   la   mancata   corresponsione
          dell'indennita'  di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  34
          comporta a carico del  trasgressore  l'irrogazione  di  una
          sanzione amministrativa il cui ammontare  e'  proporzionato
          alla gravita' dell'illecito commesso, in  misura  variabile
          da  un  minimo  di  1.000  a  un  massimo  di  6.000  euro,
          conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre
          1981, n. 689. 
              36. Dall'applicazione dei commi  34  e  35  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              37. Il comma 2 dell'articolo 2 della  legge  15  luglio
          1966, n. 604, e' sostituito dal seguente: 
              «2. La comunicazione del licenziamento  deve  contenere
          la specificazione dei motivi che lo hanno determinato». 
              38. Al secondo comma dell'articolo  6  della  legge  15
          luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola:
          «duecentosettanta»   e'    sostituita    dalla    seguente:
          «centottanta». 
              39. Il termine di cui all'articolo  6,  secondo  comma,
          primo periodo, della legge 15 luglio  1966,  n.  604,  come
          modificato dal comma 38 del presente articolo,  si  applica
          in relazione ai licenziamenti  intimati  dopo  la  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              40. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e'
          sostituito dal seguente: 
              «Art.  7.  -  1.   Ferma   l'applicabilita',   per   il
          licenziamento per giusta causa e  per  giustificato  motivo
          soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970,  n.
          300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo  di
          cui all'articolo 3, seconda parte,  della  presente  legge,
          qualora disposto da un datore di lavoro avente i  requisiti
          dimensionali di cui all'articolo 18,  ottavo  comma,  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni,
          deve essere preceduto da una comunicazione  effettuata  dal
          datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
          luogo dove il lavoratore presta la sua opera,  e  trasmessa
          per conoscenza al lavoratore. 
              2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore  di
          lavoro  deve  dichiarare  l'intenzione  di   procedere   al
          licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi  del
          licenziamento  medesimo  nonche'  le  eventuali  misure  di
          assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 
              3. La Direzione territoriale del  lavoro  trasmette  la
          convocazione al  datore  di  lavoro  e  al  lavoratore  nel
          termine perentorio di sette giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi  alla  commissione
          provinciale di conciliazione di cui  all'articolo  410  del
          codice di procedura civile. 
              4. La comunicazione contenente  l'invito  si  considera
          validamente effettuata quando e'  recapitata  al  domicilio
          del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad  altro
          domicilio formalmente comunicato dal lavoratore  al  datore
          di lavoro,  ovvero  e'  consegnata  al  lavoratore  che  ne
          sottoscrive copia per ricevuta. 
              5.   Le   parti   possono   essere   assistite    dalle
          organizzazioni  di  rappresentanza  cui  sono  iscritte   o
          conferiscono  mandato  oppure  da   un   componente   della
          rappresentanza  sindacale  dei  lavoratori,  ovvero  da  un
          avvocato o un consulente del lavoro. 
              6. La procedura di cui al presente articolo, durante la
          quale  le  parti,  con  la  partecipazione   attiva   della
          commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche
          soluzioni alternative al recesso, si conclude  entro  venti
          giorni dal momento in cui  la  Direzione  territoriale  del
          lavoro ha trasmesso la convocazione per  l'incontro,  fatta
          salva l'ipotesi in cui le  parti,  di  comune  avviso,  non
          ritengano  di  proseguire  la  discussione  finalizzata  al
          raggiungimento di un accordo. Se fallisce il  tentativo  di
          conciliazione e, comunque, decorso il  termine  di  cui  al
          comma  3,  il  datore  di   lavoro   puo'   comunicare   il
          licenziamento al lavoratore. 
              7. Se la conciliazione ha esito positivo e  prevede  la
          risoluzione  consensuale  del  rapporto   di   lavoro,   si
          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  Assicurazione
          sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere  previsto,  al
          fine  di   favorirne   la   ricollocazione   professionale,
          l'affidamento  del  lavoratore   ad   un'agenzia   di   cui
          all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
              8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
          anche  dal  verbale  redatto   in   sede   di   commissione
          provinciale di conciliazione e dalla proposta  conciliativa
          avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal  giudice  per  la
          determinazione   dell'indennita'   risarcitoria   di    cui
          all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
          n. 300, e successive modificazioni,  e  per  l'applicazione
          degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 
              9. In caso di legittimo e documentato  impedimento  del
          lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
          procedura puo' essere sospesa per un  massimo  di  quindici
          giorni». 
              41.   Il   licenziamento   intimato    all'esito    del
          procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge
          20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito  del  procedimento
          di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,  n.  604,
          come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce
          effetto  dal  giorno  della  comunicazione   con   cui   il
          procedimento medesimo e' stato avviato,  salvo  l'eventuale
          diritto  del  lavoratore  al  preavviso  o  alla   relativa
          indennita' sostitutiva;  e'  fatto  salvo,  in  ogni  caso,
          l'effetto sospensivo disposto dalle norme del  testo  unico
          delle disposizioni legislative in materia di  tutela  della
          maternita'  e  della  paternita',   di   cui   al   decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151.  Gli  effetti  rimangono
          altresi'  sospesi  in  caso  di  impedimento  derivante  da
          infortunio occorso sul  lavoro.  Il  periodo  di  eventuale
          lavoro svolto in costanza della procedura si considera come
          preavviso lavorato. 
              42. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Tutela del
          lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»; 
              b) i commi dal  primo  al  sesto  sono  sostituiti  dai
          seguenti: 
              «Il giudice, con la sentenza con la quale  dichiara  la
          nullita' del licenziamento perche' discriminatorio ai sensi
          dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108,  ovvero
          intimato  in   concomitanza   col   matrimonio   ai   sensi
          dell'articolo 35 del codice  delle  pari  opportunita'  tra
          uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
          n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui
          all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della  paternita',  di  cui  al  decreto
          legislativo  26  marzo   2001,   n.   151,   e   successive
          modificazioni, ovvero perche' riconducibile ad  altri  casi
          di nullita' previsti dalla legge o determinato da un motivo
          illecito  determinante  ai  sensi  dell'articolo  1345  del
          codice civile, ordina al datore di lavoro,  imprenditore  o
          non imprenditore,  la  reintegrazione  del  lavoratore  nel
          posto di lavoro, indipendentemente dal  motivo  formalmente
          addotto e quale che sia il numero dei  dipendenti  occupati
          dal datore di lavoro. La presente disposizione  si  applica
          anche   ai   dirigenti.   A    seguito    dell'ordine    di
          reintegrazione, il rapporto di lavoro  si  intende  risolto
          quando il  lavoratore  non  abbia  ripreso  servizio  entro
          trenta giorni dall'invito del datore di  lavoro,  salvo  il
          caso in cui abbia richiesto l'indennita' di  cui  al  terzo
          comma del presente articolo. Il regime di cui  al  presente
          articolo  si  applica  anche  al  licenziamento  dichiarato
          inefficace perche' intimato in forma orale. 
              Il giudice, con la sentenza  di  cui  al  primo  comma,
          condanna altresi' il datore di lavoro al  risarcimento  del
          danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
          stata  accertata  la  nullita',  stabilendo  a   tal   fine
          un'indennita' commisurata all'ultima  retribuzione  globale
          di fatto maturata  dal  giorno  del  licenziamento  sino  a
          quello  dell'effettiva   reintegrazione,   dedotto   quanto
          percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento
          di altre attivita' lavorative. In ogni caso la  misura  del
          risarcimento  non  potra'   essere   inferiore   a   cinque
          mensilita' della retribuzione globale di fatto.  Il  datore
          di lavoro e' condannato inoltre, per il  medesimo  periodo,
          al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 
              Fermo restando il diritto  al  risarcimento  del  danno
          come previsto al secondo comma, al lavoratore  e'  data  la
          facolta' di chiedere al datore di lavoro,  in  sostituzione
          della reintegrazione nel  posto  di  lavoro,  un'indennita'
          pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale
          di fatto, la cui richiesta  determina  la  risoluzione  del
          rapporto  di  lavoro,  e  che   non   e'   assoggettata   a
          contribuzione previdenziale. La  richiesta  dell'indennita'
          deve  essere   effettuata   entro   trenta   giorni   dalla
          comunicazione del deposito della  sentenza,  o  dall'invito
          del datore di lavoro a riprendere  servizio,  se  anteriore
          alla predetta comunicazione. 
              Il giudice,  nelle  ipotesi  in  cui  accerta  che  non
          ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo  o
          della giusta  causa  addotti  dal  datore  di  lavoro,  per
          insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il  fatto
          rientra  tra  le  condotte  punibili   con   una   sanzione
          conservativa sulla  base  delle  previsioni  dei  contratti
          collettivi  ovvero  dei  codici  disciplinari  applicabili,
          annulla il licenziamento e condanna  il  datore  di  lavoro
          alla reintegrazione nel posto di lavoro  di  cui  al  primo
          comma  e  al  pagamento   di   un'indennita'   risarcitoria
          commisurata all'ultima retribuzione globale  di  fatto  dal
          giorno  del  licenziamento  sino  a  quello  dell'effettiva
          reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha  percepito,
          nel periodo di estromissione, per lo svolgimento  di  altre
          attivita'  lavorative,  nonche'   quanto   avrebbe   potuto
          percepire dedicandosi con diligenza  alla  ricerca  di  una
          nuova occupazione. In ogni caso la  misura  dell'indennita'
          risarcitoria non puo' essere superiore a dodici  mensilita'
          della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e'
          condannato,  altresi',   al   versamento   dei   contributi
          previdenziali e assistenziali dal giorno del  licenziamento
          fino a quello della  effettiva  reintegrazione,  maggiorati
          degli interessi nella misura legale senza  applicazione  di
          sanzioni per  omessa  o  ritardata  contribuzione,  per  un
          importo pari al differenziale contributivo esistente tra la
          contribuzione che sarebbe stata maturata  nel  rapporto  di
          lavoro  risolto  dall'illegittimo  licenziamento  e  quella
          accreditata al lavoratore in conseguenza dello  svolgimento
          di  altre  attivita'  lavorative.  In  quest'ultimo   caso,
          qualora  i  contributi  afferiscano   ad   altra   gestione
          previdenziale, essi sono imputati d'ufficio  alla  gestione
          corrispondente   all'attivita'   lavorativa   svolta    dal
          dipendente licenziato, con addebito dei relativi  costi  al
          datore di lavoro. A seguito dell'ordine di  reintegrazione,
          il  rapporto  di  lavoro  si  intende  risolto  quando   il
          lavoratore non abbia ripreso servizio entro  trenta  giorni
          dall'invito del datore di lavoro,  salvo  il  caso  in  cui
          abbia    richiesto    l'indennita'    sostitutiva     della
          reintegrazione nel posto  di  lavoro  ai  sensi  del  terzo
          comma. 
              Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che  non
          ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo  o
          della giusta causa addotti dal datore di  lavoro,  dichiara
          risolto il rapporto di lavoro con effetto  dalla  data  del
          licenziamento e condanna il datore di lavoro  al  pagamento
          di un'indennita' risarcitoria  onnicomprensiva  determinata
          tra un minimo  di  dodici  e  un  massimo  di  ventiquattro
          mensilita' dell'ultima retribuzione globale  di  fatto,  in
          relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto  del
          numero   dei   dipendenti   occupati,   delle    dimensioni
          dell'attivita'  economica,  del   comportamento   e   delle
          condizioni delle parti, con onere di specifica  motivazione
          a tale riguardo. 
              Nell'ipotesi in cui  il  licenziamento  sia  dichiarato
          inefficace per violazione del requisito di  motivazione  di
          cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n.
          604, e successive modificazioni,  della  procedura  di  cui
          all'articolo 7 della presente legge, o della  procedura  di
          cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,  n.  604,  e
          successive modificazioni, si applica il regime  di  cui  al
          quinto  comma,  ma  con  attribuzione  al   lavoratore   di
          un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata,  in
          relazione  alla  gravita'  della   violazione   formale   o
          procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di
          sei  e  un  massimo  di   dodici   mensilita'   dell'ultima
          retribuzione globale  di  fatto,  con  onere  di  specifica
          motivazione a tale riguardo, a meno che il  giudice,  sulla
          base della domanda del lavoratore, accerti che vi e'  anche
          un difetto di giustificazione del licenziamento,  nel  qual
          caso applica, in luogo  di  quelle  previste  dal  presente
          comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo. 
              Il giudice applica la medesima  disciplina  di  cui  al
          quarto comma del  presente  articolo  nell'ipotesi  in  cui
          accerti il difetto  di  giustificazione  del  licenziamento
          intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4,  e  10,
          comma 3, della legge 12  marzo  1999,  n.  68,  per  motivo
          oggettivo consistente nell'inidoneita'  fisica  o  psichica
          del  lavoratore,  ovvero  che  il  licenziamento  e'  stato
          intimato in violazione dell'articolo 2110,  secondo  comma,
          del codice civile.  Puo'  altresi'  applicare  la  predetta
          disciplina  nell'ipotesi  in  cui  accerti   la   manifesta
          insussistenza del fatto posto a base del licenziamento  per
          giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi  in  cui
          accerta  che  non  ricorrono  gli  estremi   del   predetto
          giustificato motivo, il giudice applica  la  disciplina  di
          cui al quinto comma. In tale ultimo  caso  il  giudice,  ai
          fini della determinazione dell'indennita' tra il  minimo  e
          il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri  di  cui
          al quinto comma, delle iniziative  assunte  dal  lavoratore
          per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento
          delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo
          7  della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e  successive
          modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla  base
          della domanda formulata dal  lavoratore,  il  licenziamento
          risulti   determinato   da   ragioni   discriminatorie    o
          disciplinari,  trovano  applicazione  le  relative   tutele
          previste dal presente articolo. 
              Le disposizioni dei commi  dal  quarto  al  settimo  si
          applicano  al  datore  di  lavoro,   imprenditore   o   non
          imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,  filiale,
          ufficio o reparto autonomo nel  quale  ha  avuto  luogo  il
          licenziamento occupa alle sue dipendenze piu'  di  quindici
          lavoratori o piu' di cinque se si  tratta  di  imprenditore
          agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore  o  non
          imprenditore, che nell'ambito dello  stesso  comune  occupa
          piu' di quindici dipendenti e all'impresa agricola che  nel
          medesimo  ambito  territoriale  occupa   piu'   di   cinque
          dipendenti,   anche   se   ciascuna   unita'    produttiva,
          singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e  in
          ogni  caso  al  datore  di  lavoro,  imprenditore   e   non
          imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti. 
              Ai fini del computo del numero dei  dipendenti  di  cui
          all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti  con
          contratto a tempo indeterminato parziale per  la  quota  di
          orario  effettivamente  svolto,  tenendo  conto,   a   tale
          proposito,  che  il  computo  delle  unita'  lavorative  fa
          riferimento  all'orario   previsto   dalla   contrattazione
          collettiva del settore. Non si computano  il  coniuge  e  i
          parenti del datore di lavoro  entro  il  secondo  grado  in
          linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti
          occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o
          istituti   che   prevedono   agevolazioni   finanziarie   o
          creditizie. 
              Nell'ipotesi  di  revoca  del  licenziamento,   purche'
          effettuata  entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla
          comunicazione al datore  di  lavoro  dell'impugnazione  del
          medesimo, il rapporto di  lavoro  si  intende  ripristinato
          senza soluzione di continuita', con diritto del  lavoratore
          alla retribuzione  maturata  nel  periodo  precedente  alla
          revoca, e non trovano applicazione  i  regimi  sanzionatori
          previsti dal presente articolo»; 
              c) all'ultimo comma, le parole: «al quarto comma»  sono
          sostituite dalle seguenti: «all'undicesimo comma». 
              43. All'articolo 30, comma 1, della  legge  4  novembre
          2010, n. 183, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          «L'inosservanza delle disposizioni  di  cui  al  precedente
          periodo, in materia di limiti al sindacato di merito  sulle
          valutazioni  tecniche,  organizzative  e   produttive   che
          competono  al  datore  di  lavoro,  costituisce  motivo  di
          impugnazione per violazione di norme di diritto». 
              44. All'articolo 4, comma  9,  della  legge  23  luglio
          1991,   n.   223,   al   secondo   periodo,   la    parola:
          «Contestualmente»  e'  sostituita  dalle  seguenti:  «Entro
          sette giorni dalla comunicazione dei recessi». 
              45. All'articolo 4, comma 12,  della  legge  23  luglio
          1991, n. 223, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          «Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al  comma  2
          del  presente  articolo  possono  essere  sanati,  ad  ogni
          effetto di  legge,  nell'ambito  di  un  accordo  sindacale
          concluso  nel  corso  della  procedura   di   licenziamento
          collettivo». 
              46. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n.  223,
          il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3.  Qualora  il  licenziamento  sia   intimato   senza
          l'osservanza della forma  scritta,  si  applica  il  regime
          sanzionatorio di cui all'articolo 18,  primo  comma,  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni.
          In  caso   di   violazione   delle   procedure   richiamate
          all'articolo 4, comma 12, si applica il regime  di  cui  al
          terzo periodo del settimo comma del predetto  articolo  18.
          In caso di violazione dei criteri di  scelta  previsti  dal
          comma 1, si applica il regime di cui al  quarto  comma  del
          medesimo  articolo  18.  Ai  fini   dell'impugnazione   del
          licenziamento  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 6 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
          successive modificazioni». 
              47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68  si  applicano
          alle  controversie  aventi  ad  oggetto  l'impugnativa  dei
          licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni,
          anche quando devono essere risolte questioni relative  alla
          qualificazione del rapporto di lavoro. 
              48. La domanda  avente  ad  oggetto  l'impugnativa  del
          licenziamento di cui al comma 47 si propone con ricorso  al
          tribunale in funzione di giudice  del  lavoro.  Il  ricorso
          deve avere i requisiti di cui all'articolo 125  del  codice
          di procedura civile. Con  il  ricorso  non  possono  essere
          proposte domande diverse da quelle di cui al comma  47  del
          presente articolo, salvo che siano fondate  sugli  identici
          fatti  costitutivi.  A  seguito  della  presentazione   del
          ricorso  il  giudice  fissa  con   decreto   l'udienza   di
          comparizione delle parti. L'udienza deve essere fissata non
          oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il  giudice
          assegna un termine  per  la  notifica  del  ricorso  e  del
          decreto  non   inferiore   a   venticinque   giorni   prima
          dell'udienza, nonche' un termine, non  inferiore  a  cinque
          giorni prima della stessa udienza, per la costituzione  del
          resistente. La notificazione  e'  a  cura  del  ricorrente,
          anche a mezzo di  posta  elettronica  certificata.  Qualora
          dalle parti siano prodotti documenti,  essi  devono  essere
          depositati presso la cancelleria in duplice copia. 
              49.  Il  giudice,  sentite  le  parti  e  omessa   ogni
          formalita' non essenziale al contraddittorio,  procede  nel
          modo che ritiene piu' opportuno  agli  atti  di  istruzione
          indispensabili richiesti dalle parti o disposti  d'ufficio,
          ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura  civile,
          e  provvede,  con   ordinanza   immediatamente   esecutiva,
          all'accoglimento o al rigetto della domanda. (13) 
              50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di  cui  al
          comma 49 non puo'  essere  sospesa  o  revocata  fino  alla
          pronuncia della sentenza con cui il  giudice  definisce  il
          giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57. 
              51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto  di
          cui al  comma  49  puo'  essere  proposta  opposizione  con
          ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414  del
          codice  di  procedura  civile,  da  depositare  innanzi  al
          tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di
          decadenza, entro trenta giorni  dalla  notificazione  dello
          stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il  ricorso
          non possono essere proposte domande diverse  da  quelle  di
          cui al comma 47 del  presente  articolo,  salvo  che  siano
          fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei
          confronti di soggetti rispetto ai quali la causa e'  comune
          o dai quali si intende essere garantiti. Il  giudice  fissa
          con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi
          sessanta  giorni,  assegnando   all'opposto   termine   per
          costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza. 
              52. Il ricorso, unitamente  al  decreto  di  fissazione
          dell'udienza, deve essere  notificato,  anche  a  mezzo  di
          posta elettronica certificata,  dall'opponente  all'opposto
          almeno trenta giorni prima della data fissata  per  la  sua
          costituzione. 
              53. L'opposto deve  costituirsi  mediante  deposito  in
          cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze
          di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile.  Se
          l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve,  a  pena
          di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva. 
              54. Nel  caso  di  chiamata  in  causa  a  norma  degli
          articoli 102, secondo  comma,  106  e  107  del  codice  di
          procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza  entro
          i  successivi  sessanta  giorni,  e   dispone   che   siano
          notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento
          nonche' il ricorso introduttivo e  l'atto  di  costituzione
          dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52. 
              55. Il terzo chiamato  deve  costituirsi  non  meno  di
          dieci giorni prima  dell'udienza  fissata,  depositando  la
          propria memoria a norma del comma 53. 
              56.   Quando   la   causa   relativa    alla    domanda
          riconvenzionale  non  e'  fondata  su   fatti   costitutivi
          identici a quelli posti a base della domanda principale  il
          giudice ne dispone la separazione. 
              57. All'udienza, il giudice, sentite le  parti,  omessa
          ogni formalita' non essenziale al contraddittorio,  procede
          nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
          ammissibili  e  rilevanti  richiesti  dalle  parti  nonche'
          disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421  del  codice
          di   procedura   civile,   e    provvede    con    sentenza
          all'accoglimento o al rigetto  della  domanda,  dando,  ove
          opportuno, termine alle  parti  per  il  deposito  di  note
          difensive  fino  a  dieci  giorni  prima  dell'udienza   di
          discussione. La sentenza,  completa  di  motivazione,  deve
          essere  depositata  in  cancelleria  entro   dieci   giorni
          dall'udienza    di    discussione.    La    sentenza     e'
          provvisoriamente  esecutiva  e   costituisce   titolo   per
          l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 
              58. Contro  la  sentenza  che  decide  sul  ricorso  e'
          ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si
          propone con ricorso da depositare,  a  pena  di  decadenza,
          entro  trenta   giorni   dalla   comunicazione,   o   dalla
          notificazione se anteriore. 
              59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o  documenti,
          salvo  che  il  collegio,  anche  d'ufficio,   li   ritenga
          indispensabili ai fini  della  decisione  ovvero  la  parte
          dimostri di non aver potuto proporli  in  primo  grado  per
          causa ad essa non imputabile. 
              60. La corte d'appello fissa con decreto  l'udienza  di
          discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i
          termini previsti dai commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza,
          la  corte  puo'  sospendere  l'efficacia   della   sentenza
          reclamata se ricorrono gravi motivi.  La  corte  d'appello,
          sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale  al
          contraddittorio,  procede  nel  modo   che   ritiene   piu'
          opportuno agli atti di istruzione ammessi  e  provvede  con
          sentenza  all'accoglimento  o  al  rigetto  della  domanda,
          dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di
          note difensive fino a dieci giorni  prima  dell'udienza  di
          discussione. La sentenza,  completa  di  motivazione,  deve
          essere  depositata  in  cancelleria  entro   dieci   giorni
          dall'udienza di discussione. 
              61. In mancanza di comunicazione o notificazione  della
          sentenza si applica l'articolo 327 del codice di  procedura
          civile. 
              62. Il ricorso per cassazione contro la  sentenza  deve
          essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
          dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione  se
          anteriore. La  sospensione  dell'efficacia  della  sentenza
          deve essere chiesta alla corte d'appello,  che  provvede  a
          norma del comma 60. 
              63. La Corte fissa l'udienza di discussione  non  oltre
          sei mesi dalla proposizione del ricorso. 
              64. In mancanza di comunicazione o notificazione  della
          sentenza si applica l'articolo 327 del codice di  procedura
          civile. 
              65. Alla trattazione delle  controversie  regolate  dai
          commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni
          nel calendario delle udienze. 
              66.   I   capi   degli   uffici   giudiziari   vigilano
          sull'osservanza della disposizione di cui al comma 65. 
              67. I commi da 47 a 66 si applicano  alle  controversie
          instaurate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          della presente legge. 
              68.   I   capi   degli   uffici   giudiziari   vigilano
          sull'osservanza della disposizione di cui al comma 67. 
              69. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
          da 47 a 68 non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.». 
              - Si riporta l'articolo 28  del  citato  decreto  legge
          n.179 del 2012, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 28.  (Disposizioni  in  materia  di  rapporto  di
          lavoro  subordinato  in  start-up  innovative)  -   1.   Le
          disposizioni del presente articolo trovano applicazione per
          il periodo di 4 anni dalla  data  di  costituzione  di  una
          start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero
          per il piu' limitato  periodo  previsto  dal  comma  3  del
          medesimo articolo 25 per le societa' gia' costituite. 
              2. (abrogato). 
              3. (abrogato). 
              4. (abrogato). 
              5 (abrogato). 
              6.(abrogato). 
              7.  La  retribuzione  dei  lavoratori  assunti  da  una
          societa' di cui all'articolo 25, comma 2, e' costituita  da
          una parte che non puo' essere inferiore al minimo tabellare
          previsto, per il rispettivo livello di  inquadramento,  dal
          contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile,
          consistente in trattamenti collegati all'efficienza o  alla
          redditivita'   dell'impresa,   alla    produttivita'    del
          lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri  obiettivi  o
          parametri di rendimento concordati tra  le  parti,  incluse
          l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o  azioni
          della societa' e la cessione gratuita delle medesime  quote
          o azioni. 
              8.   I    contratti    collettivi    stipulati    dalle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano nazionale possono definire in via
          diretta ovvero in via delegata ai  livelli  decentrati  con
          accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni: a)
          criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici
          di cui al comma 7  funzionali  alla  promozione  dell'avvio
          delle  start-up  innovative,   nonche'   criteri   per   la
          definizione della parte variabile di cui  al  comma  7;  b)
          disposizioni finalizzate all'adattamento  delle  regole  di
          gestione  del  rapporto  di  lavoro  alle  esigenze   delle
          start-up innovative, nella prospettiva  di  rafforzarne  lo
          sviluppo  e  stabilizzarne  la   presenza   nella   realta'
          produttiva. 
              9. Nel caso in cui sia stato stipulato un  contratto  a
          termine ai sensi delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo da una societa' che non risulti avere i  requisiti
          di start-up innovativa di cui all'articolo 25, commi 2 e 3,
          il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e
          trovano applicazione le disposizioni derogate dal  presente
          articolo. 
              10. Gli interventi e  le  misure  di  cui  al  presente
          articolo costituiscono oggetto di monitoraggio  a  norma  e
          per gli effetti di cui all'articolo 1, commi 2 e  3,  della
          legge 28 giugno 2012, n. 92, con specifico riferimento alla
          loro effettiva funzionalita' di promozione  delle  start-up
          innovative di cui al  presente  decreto,  in  coerenza  con
          quanto previsto dall'articolo 32.". 
              -  Per  il  testo  dell'articolo   8-bis   del   citato
          decreto-legge  n.  104  del  2013,  si   vedano   le   note
          all'articolo 43. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  citato
          decreto legislativo n. 368 del 2001, abrogato dal  presente
          decreto a decorrere dal 1° gennaio 2017: 
              «Art. 2. (Disciplina aggiuntiva per il trasporto  aereo
          ed  i   servizi   aeroportuali).   -   1.   E'   consentita
          l'apposizione di un termine alla durata  del  contratto  di
          lavoro subordinato quando l'assunzione  sia  effettuata  da
          aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi
          aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei  servizi
          operativi di terra e di volo,  di  assistenza  a  bordo  ai
          passeggeri e merci, per un periodo massimo  complessivo  di
          sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di
          quattro mesi per periodi diversamente distribuiti  e  nella
          percentuale   non   superiore   al   quindici   per   cento
          dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a  cui
          le  assunzioni  si  riferiscono,  risulti  complessivamente
          adibito ai servizi sopra indicati. Negli  aeroporti  minori
          detta percentuale puo'  essere  aumentata  da  parte  delle
          aziende   esercenti   i   servizi   aeroportuali,    previa
          autorizzazione della direzione provinciale del  lavoro,  su
          istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso,  le
          organizzazioni sindacali provinciali di categoria  ricevono
          comunicazione delle richieste di assunzione da parte  delle
          aziende di cui al presente articolo. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano
          anche  quando  l'assunzione  sia  effettuata   da   imprese
          concessionarie di servizi nei settori delle  poste  per  un
          periodo massimo  complessivo  di  sei  mesi,  compresi  tra
          aprile ed ottobre di ogni  anno,  e  di  quattro  mesi  per
          periodi diversamente distribuiti e  nella  percentuale  non
          superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito
          al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni  si  riferiscono.
          Le  organizzazioni  sindacali  provinciali   di   categoria
          ricevono comunicazione delle  richieste  di  assunzione  da
          parte delle aziende di cui al presente comma.».