Art. 16 
 
Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su crediti enti  creditizi
               e finanziari e imprese di assicurazione 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modifiche all'articolo 106: il comma 3 e' sostituito  dal
seguente: «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui  al  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le  perdite  su
crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale  titolo  e  le
perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili
integralmente nell'esercizio in cui sono  rilevate  in  bilancio.  Ai
fini del presente comma le  svalutazioni  e  le  perdite  diverse  da
quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si  assumono  al
netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»; 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  dal  periodo  di
imposta in corso al 31 dicembre 2015. 
  3. In via transitoria, per il  primo  periodo  di  applicazione  le
svalutazioni e le perdite di cui al comma  1  diverse  dalle  perdite
realizzate mediante cessione a titolo  oneroso  sono  deducibili  nei
limiti del 75 del loro ammontare. L'eccedenza e'  deducibile  secondo
le modalita' stabilite al comma 4. 
  4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite  su
crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del  comma  3
dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma  1
sono deducibili per il 5 per cento del  loro  ammontare  nel  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2017,  per  il  10  per  cento  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12  per  cento
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per  il  5  per  cento  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. 
  5. Ai  fini  della  determinazione  dell'acconto  dell'imposta  sul
reddito delle societa' dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non  si  tiene
conto delle modifiche operate dai commi da 1 a 4. 
  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita dalla
seguente: 
  «c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei
crediti, limitatamente a quelle riconducibili  ai  crediti  verso  la
clientela iscritti in bilancio a tale titolo.»; 
    b) all'articolo 7, comma 1, la lettera b-bis) e' sostituita dalla
seguente: 
  «b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese  di  valore  nette
per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle  riconducibili
a crediti nei confronti di assicurati iscritti  in  bilancio  a  tale
titolo.». 
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano  dal  periodo  di
imposta in corso al 31 dicembre 2015. 
  8. In via transitoria, per il  primo  periodo  di  applicazione  le
rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore  nette
di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del  75  per  cento  del
loro  ammontare.  L'eccedenza  e'  deducibile  secondo  le  modalita'
stabilite al comma 9. 
  9. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche,  le  perdite,  le
svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6  iscritte
in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e  non
ancora  dedotte  ai  sensi  della  lettera   c-bis)   del   comma   1
dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma  1  dell'articolo  7
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore
anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono deducibili  per
il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in  corso  al
31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in  corso
al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento  nel  periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al  31
dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2025. 
  10.  Ai  fini  della   determinazione   dell'acconto   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive dovuto per il periodo  d'imposta
in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi
non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 6 a 9. 
  11. Le maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del  presente
articolo, valutate in 137 milioni di euro per il 2016, in 107 milioni
di euro per il 2017, in 505 milioni di  euro  per  il  2018,  in  130
milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il  2021,  in
360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il  2023,
in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro  annui  a
decorrere dal 2025, confluiscono nel fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  12. All'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole "con decreto" sono sostituite dalle  seguenti  "con  uno  o
piu' decreti".