Art. 26 
 
 
Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto  energia.
                Procedura di infrazione n. 2014/2286 
 
  1. Al decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 15, comma 5, il secondo periodo e'  sostituito  dal
seguente: «L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema
idrico adotta le misure di cui all'articolo 16.»; 
  b) all'articolo 16: 
  1) il comma 1  e'  abrogato;  di  conseguenza  perde  efficacia  il
regolamento di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
27 febbraio 2013, n. 65; 
  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il Gestore trasmette annualmente  all'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero  dello  sviluppo
economico il piano decennale di sviluppo  della  rete,  che  contiene
misure efficaci atte a  garantire  l'adeguatezza  del  sistema  e  la
sicurezza    di    approvvigionamento,    tenendo     conto     anche
dell'economicita' degli investimenti e  della  tutela  dell'ambiente.
L'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema  idrico,
ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione degli utenti della
rete effettivi o potenziali secondo modalita' aperte e trasparenti  e
rende pubblici i risultati della consultazione»; 
      3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Il Ministero dello sviluppo economico valuta  la  coerenza  del
piano decennale di sviluppo della rete con  la  strategia  energetica
nazionale di cui all'articolo 3,  con  i  programmi  infrastrutturali
derivanti da accordi internazionali firmati dal  Governo  italiano  e
con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la  sicurezza
degli approvvigionamenti di cui  all'articolo  8,  senza  pregiudizio
delle competenze dell'autorita' di regolazione per quanto riguarda il
piano decennale di sviluppo della rete»; 
      4) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
idrico valuta se il piano decennale di sviluppo della rete  contempli
tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati  nel  corso
della procedura consultiva e  se  esso  sia  coerente  con  il  piano
decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo, di
cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE)  n.
715/2009. Se insorgono dubbi sulla coerenza con il piano decennale di
sviluppo della rete a livello europeo, l'Autorita' consulta l'Agenzia
per  la  cooperazione  tra  i  regolatori   nazionali   dell'energia.
L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  puo'
chiedere al Gestore di modificare il suo piano decennale di  sviluppo
della rete»; 
      5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
effettua il  monitoraggio  dell'attuazione  del  piano  decennale  di
sviluppo della rete»; 
      6) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a  esso  imputabili,  non
realizzi un investimento che, in base al piano decennale di  sviluppo
della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo,  e  nei
casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso
al sistema  o  allo  sviluppo  concorrenziale  del  mercato  del  gas
naturale, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
idrico impone al Gestore di realizzare l'investimento medesimo  entro
un termine definito, purche' tale investimento sia ancora  pertinente
sulla base del piu' recente piano decennale di sviluppo della rete»; 
      7) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  «9-bis. Le modalita' di valutazione dei piani decennali di sviluppo
della rete, di cui al presente articolo, si applicano anche ai  piani
in corso di valutazione»; 
  c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «, sulla base di  indirizzi
del Ministero dello sviluppo economico,» sono soppresse; 
  d) all'articolo 37, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
individua le modalita' e le condizioni  delle  importazioni  e  delle
esportazioni  di  energia  elettrica  per   mezzo   della   rete   di
trasmissione nazionale, tenendo conto degli  indirizzi  adottati  dal
Ministro  dello  sviluppo  economico  in   relazione   agli   impegni
sull'utilizzo  della  capacita'  di  transito  di  energia  elettrica
derivanti da atti e da accordi  internazionali  nonche'  da  progetti
comuni definiti con altri Stati»; 
    e) all'articolo 43, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera  j),  della
direttiva 2009/72/CE e  della  direttiva  2009/73/CE,  i  consumatori
ricevono un conguaglio definitivo a seguito di  un  eventuale  cambio
del fornitore di energia elettrica o di gas naturale  non  oltre  sei
settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore»; 
    f) all'articolo 45: 
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le sanzioni amministrative pecuniarie  irrogate  dall'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico  per  violazioni
delle disposizioni del presente decreto non possono essere inferiori,
nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per  cento  del
fatturato realizzato  dall'impresa  verticalmente  integrata,  o  dal
gestore  di  trasmissione,   nell'ultimo   esercizio   chiuso   prima
dell'avvio del procedimento sanzionatorio»; 
      2) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. In caso di violazione  persistente  da  parte  del  Gestore
degli obblighi  su  di  esso  incombenti  ai  sensi  della  direttiva
2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema
idrico assegna a un gestore di trasporto indipendente tutti o  alcuni
specifici compiti del Gestore». 
 
          Note all'art. 26: 
              Gli articoli 15, 16,  32,  37,  43  e  45  del  decreto
          legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93  (Attuazione   delle
          direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e  2008/92/CE  relative  a
          norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
          del gas naturale  e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
          trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
          gas e  di  energia  elettrica,  nonche'  abrogazione  delle
          direttive  2003/54/CE  e  2003/55/CE),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 28  giugno  2011,  n.  148,  S.O.,  come
          modificati dalla presente legge, cosi' recitano: 
              "Art. 15 (Programma di adempimenti e responsabile della
          conformita'). - (Omissis). 
              5. Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso
          dell'assemblea  generale  o  tramite  il  voto  dei  membri
          dell'Organo di sorveglianza da essa  nominati,  abbia  reso
          impossibile  l'adozione  di  una  decisione   impedendo   o
          ritardando in tal modo gli investimenti  che,  in  base  al
          piano decennale di sviluppo della  rete,  avrebbero  dovuto
          essere eseguiti nei tre anni  successivi,  il  Responsabile
          della  conformita'  informa  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas.
          L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
          idrico adotta le misure di cui all'articolo 16. 
              (Omissis)." 
              "Art. 16 (Sviluppo della rete e poteri  decisionali  in
          materia di investimenti). - 1.(abrogato). 
              2. Il Gestore trasmette annualmente  all'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema  idrico  e  al
          Ministero dello sviluppo economico il  piano  decennale  di
          sviluppo della rete, che contiene misure  efficaci  atte  a
          garantire l'adeguatezza  del  sistema  e  la  sicurezza  di
          approvvigionamento, tenendo conto  anche  dell'economicita'
          degli   investimenti   e   della   tutela    dell'ambiente.
          L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
          idrico, ricevuto il piano, lo sottopone alla  consultazione
          degli utenti della  rete  effettivi  o  potenziali  secondo
          modalita' aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati
          della consultazione. 
              3. In particolare, il piano decennale di sviluppo della
          rete: 
              a)  contiene  una  descrizione   di   dettaglio   delle
          caratteristiche della rete di trasporto, delle aree in  cui
          la  stessa  e'  funzionalmente  articolata,  nonche'  delle
          criticita' e delle congestioni presenti o attese; 
              b) indica ai  partecipanti  al  mercato  le  principali
          infrastrutture  di  trasporto  da  costruire  o  potenziare
          nell'arco dei dieci anni successivi; 
              c) contiene  tutti  gli  investimenti  gia'  decisi  ed
          individua, motivandone la scelta, i nuovi  investimenti  da
          realizzare  nel  triennio  successivo,  anche  ai  fini  di
          consentire  il  superamento  delle  criticita'  presenti  o
          attese; 
              d) indica, per tutti i  progetti  di  investimento,  la
          data prevista di realizzazione. 
              4. Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo  della
          rete,  il  Gestore  procede  ad   una   stima   ragionevole
          dell'evoluzione  in  termini  di   produzione,   fornitura,
          consumo e scambi di gas naturale con altri  Paesi,  tenendo
          conto dei piani di investimento per  le  reti  degli  altri
          Paesi, nonche' dei piani di investimento per lo  stoccaggio
          e per terminali di rigassificazione del GNL. 
              5. Alle imprese del  gas  naturale  che  si  dichiarano
          utenti potenziali di sistema puo' essere fatto  obbligo  di
          comprovare  le  loro  affermazioni.   I   risultati   della
          procedura consultiva sono  resi  pubblici,  ivi  inclusi  i
          possibili fabbisogni in termini di investimenti. 
              6. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  valuta  la
          coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con  la
          strategia energetica nazionale di cui al- l'articolo 3, con
          i   programmi   infrastrutturali   derivanti   da   accordi
          internazionali  firmati  dal   Governo   italiano   e   con
          l'esigenza di garantire, nel  medio  e  lungo  termine,  la
          sicurezza degli approvvigionamenti di cui  all'articolo  8,
          senza  pregiudizio  delle  competenze   dell'autorita'   di
          regolazione per  quanto  riguarda  il  piano  decennale  di
          sviluppo della rete. 
              6-bis. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
          sistema idrico valuta se il  piano  decennale  di  sviluppo
          della rete contempli  tutti  i  fabbisogni  in  materia  di
          investimenti  individuati   nel   corso   della   procedura
          consultiva e se esso sia coerente con  il  piano  decennale
          non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo, di
          cui  all'articolo  8,  paragrafo   3,   lettera   b),   del
          regolamento (CE) n.  715/2009.  Se  insorgono  dubbi  sulla
          coerenza con il piano decennale di sviluppo  della  rete  a
          livello europeo,  l'Autorita'  consulta  l'Agenzia  per  la
          cooperazione  tra  i  regolatori  nazionali   dell'energia.
          L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
          idrico puo' chiedere al Gestore di modificare il suo  piano
          decennale di sviluppo della rete. 
              7. L'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
          sistema idrico effettua il monitoraggio dell'attuazione del
          piano decennale di sviluppo della rete. 
              8. Nei casi  in  cui  il  Gestore,  per  cause  a  esso
          imputabili, non realizzi un investimento che,  in  base  al
          piano decennale  di  sviluppo  della  rete,  doveva  essere
          realizzato nel triennio successivo, e nei casi  in  cui  la
          mancata realizzazione costituisca ostacolo  all'accesso  al
          sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del  gas
          naturale, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  il
          sistema   idrico   impone   al   Gestore   di    realizzare
          l'investimento medesimo entro un termine definito,  purche'
          tale investimento sia ancora pertinente sulla base del piu'
          recente piano decennale di sviluppo della rete. 
              9.  Nei  casi  di  cui  al  comma  8,   le   pertinenti
          regolazioni tariffarie coprono i costi  degli  investimenti
          in questione. 
              9-bis. Le modalita' di valutazione dei piani  decennali
          di sviluppo della rete, di cui  al  presente  articolo,  si
          applicano anche ai piani in corso di valutazione." 
              "Art.  32  (Misure  a  favore  della   liquidita'   del
          mercato). - 1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
          provvede  alla  disciplina  del  bilanciamento  di   merito
          economico secondo  criteri  obiettivi,  trasparenti  e  non
          discriminatori, con tariffe del servizio  di  bilanciamento
          determinate in modo corrispondente ai costi del servizio. 
              2.  Il  Gestore   dei   mercati   energetici   di   cui
          all'articolo 5 del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.
          79, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, assume la gestione dei mercati a  termine
          fisici del gas  naturale.  A  tale  fine,  l'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il   gas   fissa   le   condizioni
          regolatorie  atte  a  garantire  al  Gestore  medesimo   lo
          svolgimento di  tali  attivita',  ivi  compresa  quella  di
          controparte  centrale  delle  negoziazioni  concluse  dagli
          operatori sui predetti mercati, nonche' quella  di  operare
          come utente presso il Punto di scambio virtuale (PSV),  con
          relativa titolarita' di un conto sul PSV e come utente  del
          mercato del bilanciamento del gas naturale." 
              "Art. 37 (Promozione della cooperazione  regionale).  -
          1. Al fine di  promuovere  gli  scambi  transfrontalieri  e
          assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti di energia
          elettrica e lo sviluppo sostenibile nonche'  di  conseguire
          prezzi competitivi, Terna in qualita' di gestore della rete
          di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo  1,  comma
          1, del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79,  ed  il
          Gestore dei mercati energetici Spa in qualita'  di  gestore
          del  mercato  ai  sensi   dell'articolo   5   del   decreto
          legislativo 19 marzo 1999, n. 79, operano con i  rispettivi
          gestori dei  Paesi  membri,  assicurando  il  coordinamento
          delle  proprie  azioni,   informando   preventivamente   il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas. Terna e Gestore  dei  mercati
          energetici Spa redigono  congiuntamente  un  rapporto,  con
          cadenza semestrale, con cui informano  il  Ministero  dello
          sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica ed
          il gas sulle iniziative assunte in materia  e  sullo  stato
          dei relativi progetti. 
              2. Ai fini di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  dello
          sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il gas, ciascuno secondo le proprie competenze, in coerenza
          con  gli  obiettivi  di  politica  energetica  nazionali  e
          comunitari, adottano  le  misure  necessarie  affinche'  il
          gestore della rete di trasmissione nazionale e  il  gestore
          del  mercato  operino   una   gestione   efficiente   delle
          piattaforme di contrattazione,  una  gestione  efficace  di
          eventuali criticita', e assicurino l'interoperabilita',  la
          sicurezza e l'affidabilita' dei sistemi interconnessi. 
              3. L'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
          sistema idrico individua le modalita' e le condizioni delle
          importazioni e delle esportazioni di energia elettrica  per
          mezzo della rete di trasmissione nazionale,  tenendo  conto
          degli  indirizzi  adottati  dal  Ministro  dello   sviluppo
          economico in relazione  agli  impegni  sull'utilizzo  della
          capacita' di transito di  energia  elettrica  derivanti  da
          atti e da accordi internazionali nonche' da progetti comuni
          definiti con altri Stati. 
              4. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas adotta
          le  disposizioni  necessarie   all'attuazione   di   quanto
          previsto al comma 3 concludendo, ove possibile, i necessari
          accordi con le competenti autorita'  di  regolazione  degli
          Stati confinanti  e  garantendo  il  rispetto  delle  norme
          comunitarie in materia." 
              "Art. 43 (Ulteriori compiti e poteri dell'Autorita' per
          l'energia elettrica e il  gas).  -  1.  Ferme  restando  le
          competenze attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica
          e il gas ai  sensi  della  normativa  vigente,  l'Autorita'
          medesima svolge altresi' i compiti e le  funzioni  indicati
          ai commi successivi. 
              2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          garantisce: 
              a) l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti i
          servizi, delle misure di tutela  dei  consumatori,  incluse
          quelle indicate all'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e
          2009/73/CE; 
              b) l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la  messa
          a  disposizione  di  un  formato   armonizzato   facilmente
          comprensibile per i dati relativi ai consumi  e  il  rapido
          accesso di tutti i clienti ai dati di cui al  paragrafo  1,
          lettera h), dell'Allegato I delle  direttive  2009/72/CE  e
          2009/73/CE; 
              c) l'adempimento da parte dei gestori  dei  sistemi  di
          trasmissione  e  distribuzione  e,   se   necessario,   dei
          proprietari  dei  sistemi,  nonche'  di  qualsiasi  impresa
          elettrica o di gas naturale, degli obblighi derivanti dalle
          direttive  2009/72/CE   e   2009/73/CE,   dei   Regolamenti
          713/2009/CE, 714/2009/CE e 715/2009/CE,  nonche'  da  altre
          disposizioni  della  normativa  comunitaria,  ivi  comprese
          quelle in materia di questioni transfrontaliere. 
              2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1,  lettera
          j),  della  direttiva  2009/  72/CE   e   della   direttiva
          2009/73/CE, i consumatori ricevono un conguaglio definitivo
          a seguito di un eventuale cambio del fornitore  di  energia
          elettrica o di gas naturale non oltre  sei  settimane  dopo
          aver effettuato il cambio di fornitore. 
              (Omissis)." 
              "Art. 45 (Poteri sanzionatori).  -  1.  Fermo  restando
          quanto previsto dalla  legge  14  novembre  1995,  n.  481,
          l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas   irroga
          sanzioni amministrative pecuniarie in caso di  inosservanza
          delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti
          disposizioni: 
              a) articoli 13,  14,  15,  16  del  regolamento  CE  n.
          714/2009 e degli articoli 36, comma 3, 38, commi 1 e  2,  e
          41 del presente decreto; 
              b) articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento
          CE n. 715/2009  e  degli  articoli  4,  8,  commi  4  e  5,
          dell'articolo 10, commi 1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13,
          14, 15, 16, comma 8, 17, commi 4 e 5, 18, 19, 23 e  26  del
          presente decreto, nonche'  l'articolo  20,  commi  5-bis  e
          5-ter del decreto legislativo n. 164 del 2000. 
              2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  irroga
          altresi' sanzioni  amministrative  pecuniarie  in  caso  di
          mancato rispetto delle decisioni giuridicamente  vincolanti
          dell'ACER o dell'Autorita' medesima. 
              3. Entro trenta  giorni  dalla  notifica  dell'atto  di
          avvio    del    procedimento    sanzionatorio,    l'impresa
          destinataria puo' presentare  all'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  impegni  utili  al   piu'   efficace
          perseguimento degli interessi tutelati dalle  norme  o  dai
          provvedimenti  violati.  L'Autorita'   medesima,   valutata
          l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori  per
          l'impresa   proponente   e   concludere   il   procedimento
          sanzionatorio  senza  accertare  l'infrazione.  Qualora  il
          procedimento sia stato avviato per accertare violazioni  di
          decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta  l'idoneita'  degli
          eventuali  impegni,   sentita   l'ACER.   L'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
          sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga  agli  impegni
          assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
          inesatte o  fuorvianti.  In  questi  casi  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas  puo'  irrogare  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  aumentata  fino  al  doppio  di
          quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni. 
              4.  Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie   irrogate
          dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
          idrico  per  violazioni  delle  disposizioni  del  presente
          decreto non possono essere inferiori, nel minimo,  a  2.500
          euro e non possono superare il 10 per cento  del  fatturato
          realizzato  dall'impresa  verticalmente  integrata,  o  dal
          gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima
          dell'avvio del procedimento sanzionatorio. 
              5.  Ai  procedimenti  sanzionatori  dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas non si applica  l'articolo  26
          della legge 24 novembre 1981, n. 689.  Per  i  procedimenti
          medesimi, il termine per la notifica  degli  estremi  della
          violazione agli interessati residenti nel territorio  della
          Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24
          novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni. 
              6.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          disciplina, con proprio  regolamento,  nel  rispetto  della
          legislazione vigente in materia, da adottare entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza,  in
          modo da assicurare agli  interessati  la  piena  conoscenza
          degli atti istruttori, il contraddittorio in forma  scritta
          e orale, la verbalizzazione e la separazione  tra  funzioni
          istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
          altresi' le modalita' procedurali per la valutazione  degli
          impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
          casi  in  cui,  con  l'accordo  dell'impresa   destinataria
          dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio,  possono
          essere  adottate  modalita'  procedurali  semplificate   di
          irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
              6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas puo',  d'ufficio,  deliberare,
          con atto motivato, l'adozione di  misure  cautelari,  anche
          prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. 
              7. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  ai  procedimenti  sanzionatori   di   competenza
          dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  avviati
          successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 
              7-bis. In caso di violazione persistente da  parte  del
          Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della
          direttiva 2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia  elettrica,
          il gas  e  il  sistema  idrico  assegna  a  un  gestore  di
          trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del
          Gestore.".