Art. 47 
 
                   Esercizio di prima applicazione 
 
  1. Le disposizioni del capo II del presente decreto e gli  atti  di
cui all'articolo 43 relativi agli intermediari non IFRS si  applicano
per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato
relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso  al
31 dicembre 2015. Nei suddetti bilanci la disposizione  dell'articolo
4, comma 2, primo periodo, puo' non essere applicata.