Art. 33 
 
         Modifica decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'articolo 300, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) alle acque interne, mediante  azioni  che  incidano  in  modo
significativamente negativo su: 
      1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o  il  potenziale
ecologico delle acque interessate,  quali  definiti  nella  direttiva
2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui  si  applica
l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure; 
      2) lo stato ambientale delle acque  marine  interessate,  quale
definito nella direttiva 2008/56/CE,  nella  misura  in  cui  aspetti
particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano gia'
affrontati nella direttiva 2000/60/CE;». 
 
          Note all'art. 33: 
              Il testo dell'art. 300, del citato decreto  legislativo
          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 300 (Danno ambientale) 
              1.  E'  danno   ambientale   qualsiasi   deterioramento
          significativo e misurabile, diretto  o  indiretto,  di  una
          risorsa   naturale   o    dell'utilita'    assicurata    da
          quest'ultima. 
              2. Ai  sensi  della  direttiva  2004/35/CE  costituisce
          danno  ambientale  il  deterioramento,  in  confronto  alle
          condizioni originarie, provocato: 
              a) alle specie e agli habitat naturali  protetti  dalla
          normativa nazionale e comunitaria  di  cui  alla  legge  11
          febbraio 1992, n. 157,  recante  norme  per  la  protezione
          della  fauna  selvatica,   che   recepisce   le   direttive
          79/409/CEE del Consiglio  del  2  aprile  1979;  85/411/CEE
          della Commissione del 25 luglio  1985  e  91/244/CEE  della
          Commissione del 6 marzo 1991 ed  attua  le  convenzioni  di
          Parigi del 18 ottobre 1950 e  di  Berna  del  19  settembre
          1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
          settembre  1997,  n.  357,  recante   regolamento   recante
          attuazione  della   direttiva   92/43/CEE   relativa   alla
          conservazione  degli  habitat  naturali   e   seminaturali,
          nonche' della flora e della fauna selvatiche, nonche'  alle
          aree naturali protette di cui alla legge 6  dicembre  1991,
          n. 394, e successive norme di attuazione; 
              b) alle acque interne, mediante azioni che incidano  in
          modo significativamente negativo su: 
              1) lo stato ecologico,  chimico  o  quantitativo  o  il
          potenziale  ecologico  delle   acque   interessate,   quali
          definiti nella direttiva 2000/60/CE,  fatta  eccezione  per
          gli effetti negativi cui si applica l'art. 4, paragrafo  7,
          di tale direttiva, oppure; 
              2) lo stato ambientale delle acque marine  interessate,
          quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura  in
          cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente
          marino  non   siano   gia'   affrontati   nella   direttiva
          2000/60/CE; 
              c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel  mare
          territoriale mediante le azioni suddette, anche  se  svolte
          in acque internazionali; 
              d) al terreno, mediante  qualsiasi  contaminazione  che
          crei un rischio  significativo  di  effetti  nocivi,  anche
          indiretti, sulla salute umana a  seguito  dell'introduzione
          nel  suolo,  sul  suolo  o  nel  sottosuolo  di   sostanze,
          preparati,   organismi   o   microrganismi    nocivi    per
          l'ambiente."