Art. 34 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. In relazione ai  proprietari,  agli  operatori  di  impianti  di
produzione pianificati e agli operatori che pianificano o  realizzano
operazioni di pozzo, l'applicazione delle  disposizioni  legislative,
regolamentari e amministrative da adottare conformemente al  presente
decreto, avviene entro il 19 luglio 2016. 
  2. In  relazione  agli  impianti  esistenti,  l'applicazione  delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da  adottare
conformemente al presente decreto, avviene entro il 19 luglio 2018.