Art. 32
Avvio della risoluzione
1. Quando risultano accertati i presupposti indicati all'articolo
20, commi 1, lettera b), e 2, la Banca d'Italia, previa approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone l'avvio della
risoluzione con un provvedimento che contiene:
a) l'indicazione dei presupposti per l'avvio della risoluzione;
b) il programma di risoluzione, nel quale, tra l'altro:
1) sono individuate le misure di risoluzione da adottare sulla
base della valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II;
2) in caso di applicazione del bail-in, sono indicati il suo
ammontare e le categorie di passivita' escluse ai sensi dell'articolo
49, comma 2;
3) e' indicato se si fara' ricorso al fondo di risoluzione;
4) vengono, se del caso, indicati i termini e il periodo della
sospensione o della restrizione di cui agli articoli 66, 67 e 68;
5) viene, se del caso, disposta la permanenza nella carica dei
componenti dell'organo di amministrazione o di controllo o dell'alta
dirigenza ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d);
6) se e' prevista la costituzione di un ente-ponte o di una
societa' veicolo per la gestione delle attivita', sono indicati:
i) i beni e i rapporti giuridici da cedere all'ente-ponte o
alla societa';
ii) le modalita' di costituzione dell'ente-ponte o della
societa';
iii) le modalita' di cessione delle partecipazioni al
capitale sociale dell'ente-ponte o delle sue attivita' o passivita'.
2. L'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e'
condizione di efficacia del provvedimento. La Banca d'Italia,
ricevuta la comunicazione dell'approvazione del Ministro
dell'economia e delle finanze, determina la decorrenza degli effetti
del provvedimento, anche in deroga all'articolo 21-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. Il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della risoluzione,
unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono
pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sul sito internet della Banca d'Italia, e su quello
dell'ente sottoposto a risoluzione, nel registro delle imprese
nonche' sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca
d'Italia.
4. Il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della risoluzione,
unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono
trasmessi alla Banca Centrale Europea, all'ente sottoposto a
risoluzione, al sistema di garanzia dei depositi e al sistema di
indennizzo degli investitori ai quali l'ente aderisce, al fondo di
risoluzione, alla Commissione europea, all'ABE, all'AESFEM, all'AEAP,
al CERS nonche', se del caso, alla Consob, alle autorita' di altri
Stati membri competenti per la vigilanza su base consolidata o la
risoluzione di gruppo, alle autorita' competenti per la vigilanza
sulle succursali dell'ente sottoposto a risoluzione o ai gestori dei
sistemi di pagamento o di regolamento titoli, nonche' alle
controparti centrali cui l'ente aderisce, e alle rispettive autorita'
di vigilanza su tali soggetti.
5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono effettuate in tempi
coerenti con la necessita' di non pregiudicare gli obiettivi della
risoluzione. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di
pubblicita'.
6. Il programma di risoluzione puo' essere modificato con
provvedimento della Banca d'Italia approvato dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4. Si applicano
i commi 2, 3, 4 e 5.
7. Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si applicano
le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di
partecipazione al procedimento amministrativo.
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