Art. 33
Presupposti per l'avvio della risoluzione di altri soggetti
1. Una societa' finanziaria avente sede legale in Italia
controllata da una societa' inclusa nella vigilanza su base
consolidata puo' essere sottoposta a risoluzione se la sussistenza
dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2 e'
verificata in capo a essa e alla societa' controllante inclusa nella
vigilanza consolidata.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, una societa', avente sede
legale in Italia, diversa da una banca o da una SIM, che controlla
una banca puo' essere sottoposta a risoluzione se la sussistenza dei
presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, e'
verificata in capo a essa e ad almeno una banca da essa controllata
o, quando la sede legale della banca e' stabilita fuori dell'Unione
Europea, se l'autorita' dello Stato terzo ha determinato che per essa
sussistono i presupposti per l'avvio della risoluzione secondo il
proprio ordinamento. Alle stesse condizioni puo' essere sottoposta a
risoluzione la societa' avente sede legale in Italia diversa da una
banca o da una SIM che controlla una banca avente sede legale in un
altro Stato membro.
3. Se per una societa' di cui al comma 2 non sussistono i
presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la
risoluzione puo' essere avviata quando:
a) la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20, commi
1, lettera b), e 2, e' verificata con riguardo ad almeno una banca da
essa controllata, e
b) la risoluzione della societa' di cui al comma 2 e' necessaria
per la risoluzione della banca controllata o del gruppo nel suo
complesso, e
c) la situazione patrimoniale della banca controllata e' tale che
il suo dissesto minaccia un'altra banca o il gruppo nel suo complesso
oppure la disciplina concorsuale applicabile richiede che la crisi
del gruppo sia trattata in maniera unitaria, salvo quanto previsto
dal comma 5.
4. Ai fini della verifica ai sensi dei commi 2 e 3, lettera a),
circa la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20, commi
1, lettera b), e 2, in capo alla banca controllata non si tiene conto
di trasferimenti infragruppo, anche per effetto di riduzione o
conversione di azioni, altre partecipazioni e strumenti di capitale,
quando cio' e' stato convenuto con le autorita' di risoluzione estere
coinvolte.
5. Quando la societa' indicata al comma 2 e' una societa' non
finanziaria, la risoluzione non e' avviata nei suoi confronti se:
a) la risoluzione non e' indispensabile per conseguire gli
obiettivi stabiliti dall'articolo 21; o
b) la societa' controlla la banca indirettamente attraverso una
societa' finanziaria intermedia; in questo caso la risoluzione puo'
essere avviata nei confronti della societa' finanziaria intermedia,
se ne sussistono i presupposti ai sensi del presente articolo.
6. L'organo di amministrazione o quello di controllo di una
societa' indicata ai commi 1 e 2 informa tempestivamente la Banca
d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorita' competenti,
quando reputa che la societa' versa in una situazione di dissesto o
e' a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
a). In questo caso, la Banca Centrale Europea, quale autorita'
competente, ne da' senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.