Art. 34
Attuazione del programma di risoluzione
1. La Banca d'Italia da' esecuzione al programma di risoluzione,
come definito con il provvedimento di cui all'articolo 32, comma 1,
attuando le misure ivi indicate ed esercitando i poteri previsti dal
Capo V.
2. Il programma e' attuato dalla Banca d'Italia in una o piu' delle
seguenti modalita':
a) con atti di uno o piu' commissari speciali dalla stessa
nominati, che esercitano i poteri disciplinati dall'articolo 37 e dal
Capo V;
b) con atti che tengono luogo di quelli dei competenti organi
sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni;
c) con provvedimenti di carattere particolare, anche rivolti agli
organi dell'ente sottoposto a risoluzione, ai sensi del comma 4.
3. La decorrenza degli effetti dei provvedimenti di carattere
particolare di cui al comma 2 e' stabilita anche in deroga
all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Non si
applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in
materia di partecipazione al procedimento amministrativo.
4. Gli atti e i provvedimenti con i quali la Banca d'Italia e i
commissari nominati ai sensi dell'articolo 37 danno attuazione alle
misure ed esercitano i poteri indicati al comma 1 sono soggetti agli
obblighi pubblicitari previsti dall'articolo 32, commi 3 e 5.