Art. 35
Effetti della risoluzione
1. Quando il programma di risoluzione viene attuato con le
modalita' previste dall'articolo 34, comma 2, lettere a) o b),
dall'insediamento dei commissari speciali o dal primo atto compiuto
dalla Banca d'Italia in luogo dei competenti organi sociali si
producono i seguenti effetti:
a) sono sospesi i diritti di voto in assemblea e gli altri
diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire
sull'ente sottoposto a risoluzione;
b) decadono gli organi di amministrazione e di controllo e l'alta
dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione, salvo che diversamente
disposto dal provvedimento di avvio della risoluzione.
2. Gli atti posti in essere nel corso della risoluzione non sono
soggetti ad azioni revocatorie.
3. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e di quella
dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e
di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti, nonche' dell'azione del
creditore sociale contro la societa' o l'ente che esercita
l'attivita' di direzione e coordinamento spetta ai commissari
speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione
della Banca d'Italia. In mancanza di loro nomina, l'esercizio
dell'azione spetta al soggetto a tal fine disegnato dalla Banca
d'Italia.