Art. 36
Dichiarazione dello stato di insolvenza
1. Se l'ente sottoposto a risoluzione si trova in stato di
insolvenza alla data di adozione del provvedimento di avvio della
risoluzione di cui all'articolo 32, si applica l'articolo 82, comma
2, del Testo Unico Bancario. La legittimazione dei commissari
liquidatori ivi prevista spetta ai commissari speciali di cui
all'articolo 37. Laddove questi ultimi non siano stati nominati, il
ricorso puo' essere presentato dalla Banca d'Italia o da un soggetto
da essa appositamente designato.
2. Il tribunale accerta lo stato di insolvenza dell'ente sottoposto
a risoluzione avendo riguardo alla situazione esistente al momento
dell'avvio della risoluzione. Le disposizioni del Titolo VI della
legge fallimentare trovano applicazione anche quando lo stato di
insolvenza e' superato per effetto della risoluzione.
3. Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del
comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in
frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a
un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini
di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge
fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non
sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma,
della legge fallimentare.