Art. 37
Commissari speciali
1. I commissari speciali, salva diversa previsione del
provvedimento di nomina, hanno la rappresentanza legale dell'ente
sottoposto a risoluzione, assumono i poteri degli azionisti, dei
titolari di altre partecipazioni e dell'organo di amministrazione di
quest'ultimo, promuovono e adottano le misure necessarie per
conseguire gli obiettivi della risoluzione, secondo quanto disposto
dalla Banca d'Italia e previa sua autorizzazione, quando prevista
dall'atto di nomina o successivamente.
2. I commissari speciali sono in possesso di adeguate competenze
per lo svolgimento delle funzioni. Il provvedimento di nomina dei
commissari e' pubblicato per estratto sul sito internet della Banca
d'Italia. I commissari speciali, nell'esercizio delle loro funzioni,
sono pubblici ufficiali.
3. Ai commissari speciali si applicano le disposizioni relative ai
commissari liquidatori contenute nell'articolo 81, commi 2 e 3,
nell'articolo 84, commi 3, 4, 6, 7, e nell'articolo 85 del Testo
Unico Bancario.
4. Al momento della nomina la Banca d'Italia indica la durata
dell'incarico dei commissari. Il periodo puo' essere prorogato.
5. Quando la risoluzione riguarda un gruppo, possono essere
nominati gli stessi commissari speciali per tutte le componenti del
gruppo sottoposte a risoluzione, per agevolare lo svolgimento delle
procedure e il ripristino della stabilita' del gruppo.
6. Unitamente ai commissari speciali, e' nominato un comitato di
sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che designa a
maggioranza di voti il proprio presidente. Al comitato si applicano
le disposizioni relative al comitato di sorveglianza contenute negli
articoli 81, commi 2 e 3, e 84 del Testo Unico Bancario.
7. Le indennita' spettanti ai commissari speciali e ai membri del
comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in
base a criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico dell'ente
sottoposto a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla Banca
d'Italia, che si rivale, secondo i casi e in relazione alla misura di
risoluzione utilizzata:
a) sul corrispettivo pagato in caso di cessione ai titolari delle
azioni o delle partecipazioni cedute o all'ente sottoposto a
risoluzione;
b) sull'ente sottoposto a risoluzione;
c) sull'eventuale residuo attivo dell'ente-ponte o della societa'
veicolo per la gestione delle attivita' oggetto di liquidazione.
8. I crediti per le indennita' spettanti ai commissari speciali e
ai membri del comitato di sorveglianza e quello di cui al comma 7,
lettere b) e c), sono muniti di privilegio generale e sono, in caso
di concorso, prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge
fallimentare.