Art. 38
Chiusura della risoluzione
1. La Banca d'Italia, quando determina che la risoluzione ha
conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono essere
piu' utilmente perseguiti, informata la Banca Centrale Europea quando
essa e' l'autorita' competente, dichiara chiusa la risoluzione e
ordina ai commissari speciali e ai componenti del comitato di
sorveglianza, ove nominati, o agli organi di amministrazione e
controllo dell'ente sottoposto a risoluzione, di redigere separati
rapporti sull'attivita' svolta nell'ambito della risoluzione. I
rapporti sono trasmessi alla Banca d'Italia.
2. Della chiusura della risoluzione e' data notizia mediante avviso
da pubblicarsi secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3.
3. Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo
IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attivita' o passivita'
in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo e' sottoposto
a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal
Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della
necessita' di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonche' di
assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i
servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione
dell'attivita' ceduta. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza, i
termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, e 69 della
legge fallimentare decorrono dalla data determinata dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2.