Art. 21 Criteri generali 1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il presente Titolo disciplina: a) le caratteristiche e le modalita' di impiego del digestato prodotto da impianti aziendali o interaziendali di digestione anaerobica alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'art. 22, comma 1 e destinato ad utilizzazione agronomica; b) le modalita' di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione, denitrificazione e fitodepurazione; c) le condizioni al ricorrere delle quali il digestato e' equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica. 2. L'utilizzazione agronomica del digestato e' finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nello stesso e deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti dal Titolo I del presente decreto, nel rispetto del bilancio dell'azoto, e a condizione che le epoche e le modalita' di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto pari a quella prevista all'Allegato IX del presente decreto. 3. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti di cui all'art. 9 del presente decreto. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti di cui all'art. 8, alla frazione liquida si applicano i divieti di cui all'art. 9. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono applicare divieti piu' restrittivi di quelli di cui all'art. 9 in ragione delle specificita' territoriali e di particolari esisgenze di tutela dell'ambiente. 5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'utilizzazione agronomica del digestato nel rispetto delle disposizioni del presente Titolo e delle altre norme del presente decreto comunque applicabili.