Art. 21 
 
 
                          Criteri generali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, il presente Titolo disciplina: 
    a) le caratteristiche e le modalita'  di  impiego  del  digestato
prodotto  da  impianti  aziendali  o  interaziendali  di   digestione
anaerobica alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di  cui
all'art. 22, comma 1 e destinato ad utilizzazione agronomica; 
    b)  le  modalita'  di   classificazione   delle   operazioni   di
disidratazione, sedimentazione, chiarificazione,  centrifugazione  ed
essiccatura, filtrazione, separazione  solido  liquido,  strippaggio,
nitrificazione, denitrificazione e fitodepurazione; 
    c) le  condizioni  al  ricorrere  delle  quali  il  digestato  e'
equiparabile,  per  quanto  attiene  agli  effetti  fertilizzanti   e
all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica. 
  2. L'utilizzazione  agronomica  del  digestato  e'  finalizzata  al
recupero delle  sostanze  nutritive  ed  ammendanti  contenute  nello
stesso e deve avvenire nel rispetto dei principi e  criteri  generali
stabiliti dal  Titolo  I  del  presente  decreto,  nel  rispetto  del
bilancio dell'azoto, e a condizione che le epoche e le  modalita'  di
distribuzione siano tali da garantire un'efficienza  media  aziendale
dell'azoto pari  a  quella  prevista  all'Allegato  IX  del  presente
decreto. 
  3. L'utilizzazione agronomica del digestato  avviene  nel  rispetto
dei divieti di cui all'art. 9  del  presente  decreto.  Nel  caso  di
separazione solido-liquido del digestato,  alla  frazione  solida  si
applicano i divieti di cui  all'art.  8,  alla  frazione  liquida  si
applicano i divieti di cui all'art. 9. 
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
applicare divieti piu' restrittivi di quelli di  cui  all'art.  9  in
ragione delle specificita' territoriali e di particolari esisgenze di
tutela dell'ambiente. 
  5. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
disciplinano l'utilizzazione agronomica del  digestato  nel  rispetto
delle disposizioni del  presente  Titolo  e  delle  altre  norme  del
presente decreto comunque applicabili.