Art. 21
Criteri generali
1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, il presente Titolo disciplina:
a) le caratteristiche e le modalita' di impiego del digestato
prodotto da impianti aziendali o interaziendali di digestione
anaerobica alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui
all'art. 22, comma 1 e destinato ad utilizzazione agronomica;
b) le modalita' di classificazione delle operazioni di
disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed
essiccatura, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio,
nitrificazione, denitrificazione e fitodepurazione;
c) le condizioni al ricorrere delle quali il digestato e'
equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e
all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica.
2. L'utilizzazione agronomica del digestato e' finalizzata al
recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nello
stesso e deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri generali
stabiliti dal Titolo I del presente decreto, nel rispetto del
bilancio dell'azoto, e a condizione che le epoche e le modalita' di
distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale
dell'azoto pari a quella prevista all'Allegato IX del presente
decreto.
3. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto
dei divieti di cui all'art. 9 del presente decreto. Nel caso di
separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si
applicano i divieti di cui all'art. 8, alla frazione liquida si
applicano i divieti di cui all'art. 9.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
applicare divieti piu' restrittivi di quelli di cui all'art. 9 in
ragione delle specificita' territoriali e di particolari esisgenze di
tutela dell'ambiente.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano l'utilizzazione agronomica del digestato nel rispetto
delle disposizioni del presente Titolo e delle altre norme del
presente decreto comunque applicabili.