Art. 22 
 
 
                      Produzione del digestato 
 
  1. Ai fini di cui al presente decreto, il  digestato  destinato  ad
utilizzazione  agronomica  e'  prodotto  da  impianti   aziendali   o
interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti  materiali  e
sostanze, da soli o in miscela tra loro: 
    a) paglia, sfalci e potature, nonche' altro materiale agricolo  o
forestale naturale non pericoloso  di  cui  all'art.  185,  comma  1,
lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    b) materiale agricolo derivante da colture agrarie.  Fatti  salvi
gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
marzo 2006, n.  81,  per  gli  impianti  autorizzati  successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto, tale materiale non potra'
superare il 30 per cento in termini di peso complessivo; 
    c) effluenti di allevamento, come definiti all'art. 3,  comma  1,
lettera c) del presente decreto; 
    d) le acque reflue, come definite all'art. 3, comma 1, lettera f)
del presente decreto; 
    e) residui dell'attivita' agroalimentare di cui all'art. 3, comma
1 lettera i) del presente decreto, a condizione  che  non  contengano
sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006; 
    f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e  sanse  umide  anche
denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574; 
  g) i sottoprodotti di origine animale,  utilizzati  in  conformita'
con quanto previsto nel regolamento (CE) 1069/2009 e nel  regolamento
di  implementazione  (UE)  142/2011,   nonche'   delle   disposizioni
approvate nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome; 
    h) materiale  agricolo  e  forestale  non  destinato  al  consumo
alimentare di cui alla tabella 1B  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 6 luglio 2012. 
  2. Il digestato di cui al comma 1, e' considerato sottoprodotto  ai
sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152,  qualora  prodotto  da  impianti  aziendali   o   interaziendali
alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui al comma  1
e  destinato  ad  utilizzazione   agronomica   nel   rispetto   delle
disposizioni di cui al presente titolo. 
  3. Ai fini del presente decreto,  il  digestato  agrozootecnico  e'
prodotto con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a),  b),
c) e h). Il digestato agroindustriale e' prodotto con i materiali  di
cui al comma 1, lettere d), e),  f)  e  g),  eventualmente  anche  in
miscela con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere  a),  b),
c) e h).