Art. 23
Digestato destinato ad operazioni di essiccamento e valorizzazione
energetica
1. E' vietata l'utilizzazione agronomica del digestato
agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di:
a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di
messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati;
b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in
cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi
effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze
contaminanti di cui alla Tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al
Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il digestato di cui al comma 1 e' sottoposto a processi di
essiccazione finalizzati a ridurre il rischio di dispersione delle
sostanze pericolose eventualmente contenute e successivamente avviato
ad operazioni di valorizzazione energetica, tra cui preferibilmente
l'incenerimento.
3. I materiali di cui al comma 1, lettera a) sono rifiuti, e
rientrano nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.