Art. 23 
 
 
Digestato destinato ad operazioni di  essiccamento  e  valorizzazione
                             energetica 
 
  1.   E'   vietata   l'utilizzazione   agronomica   del    digestato
agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di: 
    a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di
messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati; 
    b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente  da  terreni  in
cui non sono consentite  le  colture  alimentari,  qualora  l'analisi
effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza  delle  sostanze
contaminanti di cui alla Tabella 1,  colonna  A  dell'Allegato  5  al
Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Il digestato di cui al comma  1  e'  sottoposto  a  processi  di
essiccazione finalizzati a ridurre il rischio  di  dispersione  delle
sostanze pericolose eventualmente contenute e successivamente avviato
ad operazioni di valorizzazione energetica, tra  cui  preferibilmente
l'incenerimento. 
  3. I materiali di cui al  comma  1,  lettera  a)  sono  rifiuti,  e
rientrano nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.