Art. 24 Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto 1. Ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il digestato disciplinato dal presente decreto e' un sottoprodotto e non rifiuto se il produttore del digestato medesimo dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni: a) il digestato e' originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati seconda la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'art. 22, comma 1; b) e' certo che il digestato sara' utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi, secondo le modalita' di cui al presente titolo. La certezza dell'utilizzo deve essere dimostrata dal produttore, e puo' desumersi, in caso di impiego in un'azienda diversa da quella di produzione o consorziata, dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore o gli utilizzatori dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalita' di consegna. L'esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorita' competente la comunicazione di cui all'art. 4, quando dovuta; c) il digestato puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Ai fini di cui al presente comma rientrano nella normale pratica industriale le operazioni di trattamento funzionali all'utilizzazione agronomica del digestato effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti capi del presente decreto. In particolare, si considerano normale pratica industriale le operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione denitrificazione, fitodepurazione, effettuate nel rispetto dell'art. 33 del presente decreto. Si considerano rientranti nella normale pratica industriale le attivita' e le operazioni di trasformazione del digestato che non sono finalizzate a conferire al materiale le caratteristiche ambientali o sanitarie necessarie per consentirne l'utilizzazione agronomica, fatte salve quelle che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del digestato medesimo. Si considerano parte integrante del ciclo di produzione le attivita' e le operazioni finalizzate a migliorare l'efficienza e le caratteristiche nutritive ed ammendanti del digestato. d) il digestato soddisfa i requisiti di cui al presente decreto e, in particolare, quelli individuati all'Allegato IX, nonche' le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili.