Art. 24
Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto
1. Ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il digestato disciplinato dal presente decreto e' un
sottoprodotto e non rifiuto se il produttore del digestato medesimo
dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni:
a) il digestato e' originato da impianti di digestione anaerobica
autorizzati seconda la normativa vigente, alimentati esclusivamente
con materiali e sostanze di cui all'art. 22, comma 1;
b) e' certo che il digestato sara' utilizzato a fini agronomici
da parte del produttore o di terzi, secondo le modalita' di cui al
presente titolo. La certezza dell'utilizzo deve essere dimostrata dal
produttore, e puo' desumersi, in caso di impiego in un'azienda
diversa da quella di produzione o consorziata, dall'esistenza di
rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e
l'utilizzatore o gli utilizzatori dello stesso, qualora dal documento
di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata
del rapporto e le modalita' di consegna. L'esistenza di rapporti
contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera
il produttore dall'obbligo di inviare all'autorita' competente la
comunicazione di cui all'art. 4, quando dovuta;
c) il digestato puo' essere utilizzato direttamente senza alcun
ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Ai
fini di cui al presente comma rientrano nella normale pratica
industriale le operazioni di trattamento funzionali all'utilizzazione
agronomica del digestato effettuate nel rispetto delle disposizioni
di cui ai seguenti capi del presente decreto. In particolare, si
considerano normale pratica industriale le operazioni di
disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed
essiccatura, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio,
nitrificazione denitrificazione, fitodepurazione, effettuate nel
rispetto dell'art. 33 del presente decreto. Si considerano rientranti
nella normale pratica industriale le attivita' e le operazioni di
trasformazione del digestato che non sono finalizzate a conferire al
materiale le caratteristiche ambientali o sanitarie necessarie per
consentirne l'utilizzazione agronomica, fatte salve quelle che
costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del digestato
medesimo. Si considerano parte integrante del ciclo di produzione le
attivita' e le operazioni finalizzate a migliorare l'efficienza e le
caratteristiche nutritive ed ammendanti del digestato.
d) il digestato soddisfa i requisiti di cui al presente decreto
e, in particolare, quelli individuati all'Allegato IX, nonche' le
norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili.