Art. 24 
 
 
   Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto 
 
  1. Ai sensi dell'art. 184-bis  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, il digestato disciplinato dal presente  decreto  e'  un
sottoprodotto e non rifiuto se il produttore del  digestato  medesimo
dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni: 
    a) il digestato e' originato da impianti di digestione anaerobica
autorizzati seconda la normativa vigente,  alimentati  esclusivamente
con materiali e sostanze di cui all'art. 22, comma 1; 
    b) e' certo che il digestato sara' utilizzato a  fini  agronomici
da parte del produttore o di terzi, secondo le modalita'  di  cui  al
presente titolo. La certezza dell'utilizzo deve essere dimostrata dal
produttore, e puo'  desumersi,  in  caso  di  impiego  in  un'azienda
diversa da quella di  produzione  o  consorziata,  dall'esistenza  di
rapporti   contrattuali   tra   il   produttore   del   digestato   e
l'utilizzatore o gli utilizzatori dello stesso, qualora dal documento
di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata
del rapporto e le modalita'  di  consegna.  L'esistenza  di  rapporti
contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera
il produttore dall'obbligo di  inviare  all'autorita'  competente  la
comunicazione di cui all'art. 4, quando dovuta; 
    c) il digestato puo' essere utilizzato direttamente  senza  alcun
ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica  industriale.  Ai
fini di  cui  al  presente  comma  rientrano  nella  normale  pratica
industriale le operazioni di trattamento funzionali all'utilizzazione
agronomica del digestato effettuate nel rispetto  delle  disposizioni
di cui ai seguenti capi del  presente  decreto.  In  particolare,  si
considerano   normale   pratica   industriale   le   operazioni    di
disidratazione, sedimentazione, chiarificazione,  centrifugazione  ed
essiccatura, filtrazione, separazione  solido  liquido,  strippaggio,
nitrificazione  denitrificazione,  fitodepurazione,  effettuate   nel
rispetto dell'art. 33 del presente decreto. Si considerano rientranti
nella normale pratica industriale le attivita'  e  le  operazioni  di
trasformazione del digestato che non sono finalizzate a conferire  al
materiale le caratteristiche ambientali o  sanitarie  necessarie  per
consentirne  l'utilizzazione  agronomica,  fatte  salve  quelle   che
costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del  digestato
medesimo. Si considerano parte integrante del ciclo di produzione  le
attivita' e le operazioni finalizzate a migliorare l'efficienza e  le
caratteristiche nutritive ed ammendanti del digestato. 
    d) il digestato soddisfa i requisiti di cui al  presente  decreto
e, in particolare, quelli individuati  all'Allegato  IX,  nonche'  le
norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili.