Art. 25 
 
 
       Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato 
 
  1. Le imprese che producono o utilizzano digestato  sono  tenute  a
presentare all'autorita' competente la comunicazione di cui  all'art.
4  del  presente  decreto,  secondo  le   modalita'   ivi   indicate,
rispettando le previsioni di cui all'art. 4, del presente decreto. La
comunicazione, fermo restando quanto  previsto  dall'Allegato  IV  al
presente decreto, deve contenere anche i seguenti elementi: 
    a) indicazione del tipo di digestato  prodotto  dall'impianto  di
digestione anaerobica tra quelli menzionati nell'art. 22, comma 3; 
    b)  indicazione  delle  matrici  in  ingresso   all'impianto   di
digestione anaerobica, tra  quelli  di  cui  all'art.  22,  comma  1,
specificando il soggetto fornitore; 
    c) nel  caso  del  digestato  agroindustriale,  elementi  atti  a
dimostrare che le matrici in  ingresso  nell'impianto  di  digestione
anaerobica rispettano i requisiti di cui all'art. 29. 
  2. Le aziende di cui al comma 1 sono altresi'  tenute  ai  seguenti
adempimenti: 
    a) tenuta di un registro dei materiali di ingresso  nell'impianto
come definito in fase di autorizzazione ambientale da esibire in caso
di controllo da parte delle autorita' competenti; 
    b) redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni
di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni  nella  propria
disponibilita' ovvero di cessione del digestato a soggetti terzi; 
    c) redazione del PUA, conformemente all'art. 5; 
    d) il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/09
e del regolamento (CE) n. 142/2011 e dell'Accordo tra il Governo,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le  autonomie
locali, sul documento recante: «Linee guida  per  l'applicazione  del
regolamento (CE) n. 1069/2009», ove applicabili.