Art. 25
Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato
1. Le imprese che producono o utilizzano digestato sono tenute a
presentare all'autorita' competente la comunicazione di cui all'art.
4 del presente decreto, secondo le modalita' ivi indicate,
rispettando le previsioni di cui all'art. 4, del presente decreto. La
comunicazione, fermo restando quanto previsto dall'Allegato IV al
presente decreto, deve contenere anche i seguenti elementi:
a) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di
digestione anaerobica tra quelli menzionati nell'art. 22, comma 3;
b) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di
digestione anaerobica, tra quelli di cui all'art. 22, comma 1,
specificando il soggetto fornitore;
c) nel caso del digestato agroindustriale, elementi atti a
dimostrare che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione
anaerobica rispettano i requisiti di cui all'art. 29.
2. Le aziende di cui al comma 1 sono altresi' tenute ai seguenti
adempimenti:
a) tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto
come definito in fase di autorizzazione ambientale da esibire in caso
di controllo da parte delle autorita' competenti;
b) redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni
di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria
disponibilita' ovvero di cessione del digestato a soggetti terzi;
c) redazione del PUA, conformemente all'art. 5;
d) il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/09
e del regolamento (CE) n. 142/2011 e dell'Accordo tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie
locali, sul documento recante: «Linee guida per l'applicazione del
regolamento (CE) n. 1069/2009», ove applicabili.