Art. 23 
 
 
                 Soggetti tenuti alla comunicazione 
 
  1. Le comunicazioni di cui alla presente  sezione  sono  effettuate
dall'ultima societa' controllante italiana. 
  2. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente  sezione  non
si applicano all'ultima societa'  controllante  italiana  soggetta  a
vigilanza  a  livello  di  conglomerato  finanziario   a   prevalente
attivita' assicurativa ai sensi del  decreto  legislativo  30  maggio
2005, n. 142, e ad equivalenti obblighi di comunicazione.