Art. 23 Soggetti tenuti alla comunicazione 1. Le comunicazioni di cui alla presente sezione sono effettuate dall'ultima societa' controllante italiana. 2. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione non si applicano all'ultima societa' controllante italiana soggetta a vigilanza a livello di conglomerato finanziario a prevalente attivita' assicurativa ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e ad equivalenti obblighi di comunicazione.