Art. 25 
 
 
     Concentrazioni dei rischi da segnalare in ogni circostanza 
 
  1. L'ultima societa' controllante italiana  comunica  all'IVASS  le
concentrazioni di rischio da comunicare in ogni circostanza, ai sensi
dell'art. 215-quater,  comma  3  del  codice,  sulla  base  del  loro
potenziale impatto rilevante  sulla  solvibilita'  o  liquidita'  del
gruppo o di una o piu' imprese del gruppo  anche  se  inferiori  alle
soglie di  significativita'  di  cui  all'art.  24,  con  la  massima
tempestivita',  utilizzando  il  modello  di  cui  all'art.  36   del
regolamento (UE) n. 2015/2450, unitamente ad una nota illustrativa in
merito  alle  caratteristiche   ed   alle   motivazioni   sottostanti
l'operazione. 
  2. Le comunicazioni di cui al  comma  1  sono  effettuate  su  base
mensile, cumulando le segnalazioni del mese in un unico invio.