Art. 25 Concentrazioni dei rischi da segnalare in ogni circostanza 1. L'ultima societa' controllante italiana comunica all'IVASS le concentrazioni di rischio da comunicare in ogni circostanza, ai sensi dell'art. 215-quater, comma 3 del codice, sulla base del loro potenziale impatto rilevante sulla solvibilita' o liquidita' del gruppo o di una o piu' imprese del gruppo anche se inferiori alle soglie di significativita' di cui all'art. 24, con la massima tempestivita', utilizzando il modello di cui all'art. 36 del regolamento (UE) n. 2015/2450, unitamente ad una nota illustrativa in merito alle caratteristiche ed alle motivazioni sottostanti l'operazione. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate su base mensile, cumulando le segnalazioni del mese in un unico invio.