Art. 26 
 
 
                        Poteri di intervento 
 
  1. Nel caso in cui l'IVASS accerti che le concentrazioni di rischio
contrastino con i principi di sana e prudente gestione o rischino  di
produrre gli effetti negativi di cui all'art. 215-quater, comma 1 del
codice impone al gruppo di porre in atto misure  idonee  a  rimuovere
tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un
congruo termine. 
  2. Ai fini dell'accertamento  di  cui  al  comma  1,  l'IVASS  puo'
richiedere alle  imprese  di  cui  all'art.  3  chiarimenti,  nonche'
documentazione o dati integrativi.