Art. 26 Poteri di intervento 1. Nel caso in cui l'IVASS accerti che le concentrazioni di rischio contrastino con i principi di sana e prudente gestione o rischino di produrre gli effetti negativi di cui all'art. 215-quater, comma 1 del codice impone al gruppo di porre in atto misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un congruo termine. 2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, l'IVASS puo' richiedere alle imprese di cui all'art. 3 chiarimenti, nonche' documentazione o dati integrativi.