Art. 64 
 
 
                        (Dialogo competitivo) 
 
  1.  Il  provvedimento  con  cui  le  stazioni  appaltanti  di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), decidono di ricorrere al dialogo
competitivo deve contenere specifica  motivazione,  i  cui  contenuti
sono richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99  e  139
sulla sussistenza  dei  presupposti  previsti  per  il  ricorso  allo
stesso. L'appalto e' aggiudicato unicamente sulla base  del  criterio
dell'offerta con il miglior  rapporto  qualita'/prezzo  conformemente
all'articolo 95, comma 6. 
  2. Nel  dialogo  competitivo  qualsiasi  operatore  economico  puo'
chiedere di partecipare in risposta a un  bando  di  gara,  o  ad  un
avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla
stazione appaltante, per la selezione qualitativa. 
  3.  Il  termine  minimo  per  la   ricezione   delle   domande   di
partecipazione e' di trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  del
bando di gara o, se come mezzo di  indizione  di  gara  e'  usato  un
avviso di  preinformazione  o  periodico  indicativo,  dell'invito  a
confermare interesse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti in seguito alla  valutazione  delle  informazioni
fornite  possono  partecipare  al  dialogo.  Le  stazioni  appaltanti
possono  limitare  il  numero  di  candidati  idonei  da  invitare  a
partecipare alla procedura in conformita' all'articolo 91. 
  4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o  nell'avviso
di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti  richiesti  e  li
definiscono nel bando  stesso,  nell'avviso  di  indizione  o  in  un
documento descrittivo. 
  5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un
dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione  dei  mezzi
piu' idonei a  soddisfare  le  proprie  necessita'.  Nella  fase  del
dialogo possono discutere con i partecipanti  selezionati  tutti  gli
aspetti dell'appalto. 
  6. Durante  il  dialogo  le  stazioni  appaltanti  garantiscono  la
parita' di trattamento di tutti  i  partecipanti.  A  tal  fine,  non
forniscono  informazioni  che   possano   avvantaggiare   determinati
partecipanti rispetto ad altri. 
  7. Conformemente all'articolo 53 le stazioni appaltanti non possono
rivelare agli  altri  partecipanti  le  soluzioni  proposte  o  altre
informazioni riservate comunicate da un candidato o da  un  offerente
partecipante  al  dialogo,  senza  l'accordo  di  quest'ultimo.  Tale
accordo non assume la forma di una deroga generale  ma  si  considera
riferito alla comunicazione di informazioni specifiche  espressamente
indicate. 
  8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi  successive  in
modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante  la  fase
del dialogo applicando i  criteri  di  aggiudicazione  stabiliti  nel
bando di gara, nell'avviso di  indizione  di  gara  o  nel  documento
descrittivo. Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di  gara  o
nel  documento  descrittivo  le  stazioni  appaltanti   indicano   se
sceglieranno tale opzione. 
  9. La stazione appaltante prosegue il dialogo  finche'  non  e'  in
grado  di  individuare  la  soluzione  o  le  soluzioni  che  possano
soddisfare le sue necessitaa'. 
  10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne  informato  i
partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti  invitano  ciascuno  a
presentare le loro offerte finali  in  base  alla  soluzione  o  alle
soluzioni presentate e  specificate  nella  fase  del  dialogo.  Tali
offerte contengono tutti  gli  elementi  richiesti  e  necessari  per
l'esecuzione del progetto. Su richiesta della stazione appaltante  le
offerte possono essere chiarite, precisate e  perfezionate.  Tuttavia
le precisazioni, i chiarimenti, i  perfezionamenti  o  i  complementi
delle informazioni non possono  avere  l'effetto  di  modificare  gli
aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i  requisiti
e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di
gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni  rischino  di
falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. 
  11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla  base
dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara,  nell'avviso
di indizione  di  gara  o  nel  documento  descrittivo  e  applicano,
altresi', le seguenti disposizioni: 
  a) i documenti alla base  delle  offerte  ricevute  possono  essere
integrati da quanto emerso nel dialogo competitivo; 
  b) su richiesta della stazione appaltante possono  essere  condotte
negoziazioni con l'offerente che risulta  aver  presentato  l'offerta
con il miglior rapporto qualita'/prezzo al  fine  di  confermare  gli
impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta  attraverso
il completamento dei termini del contratto. 
  12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b)  del  comma  11  si
applicano qualora da cio' non consegua  la  modifica  sostanziale  di
elementi  fondamentali  dell'offerta  o  dell'appalto,  comprese   le
esigenze e i requisiti definiti nel bando  di  gara,  nell'avviso  di
indizione di gara o nel documento  descrittivo,  ovvero  che  non  si
rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni. 
  13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti  per
i partecipanti al dialogo.