Art. 24 
 
            Tempi di conservazione dei campioni biologici 
 
  1. Il DNA estratto dai campioni biologici,  dopo  la  sua  completa
tipizzazione deve essere  distrutto.  Le  operazioni  di  distruzione
devono essere verbalizzate da parte  del  personale  del  laboratorio
operante. 
  2. Durante la fase che intercorre tra l'estrazione del DNA e la sua
distruzione, le operazioni cui e' sottoposto il campione di DNA e  la
sua ubicazione a temperatura controllata in frigo  o  in  congelatore
devono essere registrati nel LIMS. 
  3. La parte del campione biologico non  utilizzata  ed  il  secondo
campione di riserva sono conservati per un periodo di otto anni. 
  4. Decorso il termine di cui  al  comma  3,  i  campioni  biologici
devono essere distrutti da parte del personale in servizio presso  il
laboratorio  centrale.  Di  tale  operazione  e'   redatto   verbale.
L'avvenuta distruzione e' comunicata per via telematica all'AFIS,  al
fine di permettere l'aggiornamento del dato relativo all'esistenza di
un precedente prelievo.