Art. 43 
 
 
                Reperimento alloggi per la locazione 
 
  1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa con  le  azioni
poste in essere prima della data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono fatte salve  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  4
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati ai  sensi  delle
medesime  disposizioni.  I  vice  commissari,  possono  procedere  al
reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici
danneggiati con esito diverso  da  «A»  della  scheda  AeDES  di  cui
all'articolo 8, comma 1, anche individuando immobili  non  utilizzati
per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni
riparate  o  ricostruite,  assicurando  l'applicazione   di   criteri
uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso. 
  2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si
definiscono i criteri per l'assegnazione degli alloggi di cui comma 1
e le modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi  da
parte dei beneficiari. All'assegnazione  degli  alloggi  provvede  il
Sindaco del comune interessato. 
  3. In relazione all'esigenza di assicurare la necessaria assistenza
in forma transitoria ai cittadini residenti in edifici danneggiati  a
seguito degli eventi sismici  del  24  agosto  2016,  la  durata  dei
contratti di locazione puo' essere concordata tra le parti anche  per
periodi inferiori a quelli di cui agli articoli 2 e 5 della  legge  9
dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni. 
  4. Per le finalita' del presente articolo si  provvede  nell'ambito
delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 4.