Art. 32 
 
 
                  Istituzione del Registro pubblico 
             delle opere cinematografiche e audiovisive 
 
  1. Presso il Ministero e' istituito, senza nuovi o  maggiori  oneri
per  la  finanza  pubblica,  il   Registro   pubblico   delle   opere
cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato «Registro». 
  2. Al fine di realizzare gli effetti  di  pubblicita'  notizia  del
deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633,  sono  soggette
ad obbligo di iscrizione nel Registro  le  opere  cinematografiche  e
audiovisive di nazionalita' italiana ai sensi degli articoli  5  e  6
che hanno beneficiato di contributi  pubblici  statali,  regionali  e
degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea. 
  3. Attraverso  il  Registro,  nell'ambito  delle  risorse  umane  e
strumentali disponibili a legislazione vigente, sono assicurate: 
  a) la  pubblicita'  e  l'opponibilita'  a  terzi  dell'attribuzione
dell'opera ad autori e produttori che sono reputati  tali  a  seguito
della  registrazione  sino  a  prova  contraria.  Nel  Registro  sono
annotati tutti gli atti, gli accordi  e  le  sentenze  che  accertino
diritti  relativi   alla   produzione,   alla   distribuzione,   alla
rappresentazione   e   allo   sfruttamento   in   Italia   di   opere
cinematografiche e audiovisive; 
  b) la pubblicita' sull'assegnazione di contributi pubblici statali,
regionali e degli enti  locali  nonche'  sui  finanziamenti  concessi
dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per  la
loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione;  la
pubblicita' sull'acquisto, la distribuzione e la cessione di  diritti
di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo. 
  4.  L'iscrizione  di  un'opera  nel  Registro  e'   richiesta   dal
produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso  i
beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare
le relative informazioni nei termini e con le modalita' stabiliti dal
decreto di cui al comma 7, pena la revoca dei  benefici  concessi  ai
sensi della presente legge. 
  5. Un'opera letteraria che  sia  destinata  alla  realizzazione  di
un'opera cinematografica o  audiovisiva  puo'  essere  depositata  al
Registro fornendo copia del contratto  con  cui  l'autore  dell'opera
letteraria o un suo avente diritto ha concesso  l'opzione  d'acquisto
dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in
cui eserciti l'opzione, il produttore deposita il  titolo  dell'opera
cinematografica o audiovisiva in conformita' a  quanto  previsto  dal
presente articolo. 
  6.  La  pubblicita'  delle  informazioni  relative  ai   contributi
prevista dal comma 3, lettera b), e' assicurata con la  pubblicazione
e  la  libera  consultazione  nel  sito  internet  istituzionale  del
Ministero, nei limiti fissati con il decreto di cui al comma 7. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, da adottare entro centoventi giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, sono determinate  le  caratteristiche
del Registro, le modalita' di registrazione delle opere,  le  tariffe
relative alla tenuta  del  Registro,  la  tipologia  ed  i  requisiti
formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalita' e  i  limiti
della  pubblicazione  delle  informazioni,  prevista  dal  comma   6,
necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici. 
  8.  All'articolo  103  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il secondo comma e' abrogato; 
  b) al terzo comma, le parole: «In detti registri»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Nel registro di cui al primo comma»; 
  c) al quinto comma, l'ultimo periodo e' soppresso. 
 
          Note all'art. 32: 
              Si riporta il testo dell'articolo 103  della  legge  22
          aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore  e  di
          altri diritti connessi al suo esercizio), pubblicata  nella
          Gazzetta ufficiale 16 luglio 1941, n. 166, S.O.: 
              "Art.  103.  E'  istituito  presso  la  Presidenza  del
          consiglio dei ministri un registro pubblico generale  delle
          opere protette ai sensi di questa legge. 
              La Societa' italiana degli  autori  ed  editori  (SIAE)
          cura la tenuta di un  registro  pubblico  speciale  per  le
          opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro per i beni e attivita' culturali, di concerto  con
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  da   adottarsi,
          sentita la SIAE, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore   del   presente   comma,   sono   determinate    le
          caratteristiche del registro, le modalita' di registrazione
          delle opere, le tariffe relative alla tenuta  del  registro
          nonche' la tipologia ed  i  requisiti  formali  degli  atti
          soggetti a trascrizione. 
              In detti registri sono  registrate  le  opere  soggette
          all'obbligo  del  deposito  con  la  indicazione  del  nome
          dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione
          e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. 
              Alla Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori  e'
          affidata, altresi',  la  tenuta  di  un  registro  pubblico
          speciale per i programmi per elaboratore. In tale  registro
          viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi
          di utilizzazione economica e la data di  pubblicazione  del
          programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto  di
          esercizio dei diritti esclusivi. 
              La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della
          esistenza dell'opera e del fatto della  sua  pubblicazione.
          Gli autori  e  i  produttori  indicati  nel  registro  sono
          reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle
          opere   che   sono   loro   attribuite.   Per   le    opere
          cinematografiche e per le opere audiovisive la  presunzione
          si applica  alle  annotazioni  del  registro  indicato  nel
          secondo comma. 
              La tenuta dei registri di pubblicita'  e'  disciplinata
          nel regolamento. 
              I registri di cui al presente articolo  possono  essere
          tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.".