Art. 36 
 
 
            Procedura di adozione dei decreti legislativi 
 
  1. I decreti legislativi previsti dal presente capo  sono  adottati
su proposta  del  Ministro,  previa  acquisizione  dei  pareri  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e del  Consiglio  di  Stato,
che sono resi nel termine di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Gli schemi dei  decreti  legislativi
sono successivamente trasmessi  alle  Camere  per  l'espressione  dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per  i
profili finanziari, che si pronunciano nel termine di  trenta  giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo
puo' essere  comunque  adottato.  Il  Governo,  qualora  non  intenda
conformarsi ai pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  il  testo
alle Camere con le sue osservazioni e  con  eventuali  modificazioni,
corredate  dei  necessari  elementi  integrativi  di  informazione  e
motivazione. Le Commissioni competenti per materia e  per  i  profili
finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.  Decorso
tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 
  2. Disposizioni correttive ed integrative dei  decreti  legislativi
di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli  stessi
principi e criteri direttivi e con le medesime procedure  di  cui  al
presente capo, entro due  anni  dalla  data  della  loro  entrata  in
vigore. 
  3. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori  oneri
sono emanati solo successivamente o  contestualmente  all'entrata  in
vigore dei  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le  occorrenti
risorse  finanziarie.  Ciascuno  schema  di  decreto  legislativo  e'
corredato di una relazione tecnica che da'  conto  della  neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da
esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.